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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22308/2026

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CUI 03TOMCT ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'8 luglio 2025, che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Rimini il 3 dicembre 2024, ha ridotto ad anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Rimini il 25 luglio 2024.

Evidenziato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere ascrivibile all'imputato il fatto per cui si procede, hanno compiutamente indicato le circostanze rivelatrici della compartecipazione dell'imputato alla detenzione illecita della droga rinvenuta nella stanza d'albergo occupata anche dal ricorrente (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha sottolineato le dimensioni non trascurabili del fatto, valorizzando il numero di dosi medie ricavabili, oltre 200, con un ricavo di oltre 5.000 euro, oltre che la disponibilità di materiale per il confezionamento in serie (pagine 7 e 8 della sentenza impugnata).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CUI 03TOMCT ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'8 luglio 2025, che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Rimini il 3 dicembre 2024, ha ridotto ad anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Rimini il 25 luglio 2024. Evidenziato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere ascrivibile all'imputato il fatto per cui si procede, hanno compiutamente indicato le circostanze rivelatrici della compartecipazione dell'imputato alla detenzione illecita della droga rinvenuta nella stanza d'albergo occupata anche dal ricorrente (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata). Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha sottolineato le dimensioni non trascurabili del fatto, valorizzando il numero di dosi medie ricavabili, oltre 200, con un ricavo di oltre 5.000 euro, oltre che la disponibilità di materiale per il confezionamento in serie (pagine 7 e 8 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
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