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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 1965

Cassazione n. 11199/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/10/1965 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso (in punto accertamento della tardività della querela e di dolo ) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Ancona, che, contrariamente a quanto dedotto, ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, circa la impossibilità di stabilire con certezza la data in cui la persona offesa ha avuto conoscenza della commissione del reato, mentre i rilievi del ricorrente in punto di dolo appaiono reiterativi dei motivi di appello. già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva, e si risolvono nella richiesta di rivalutare il compendio probatorio, attraverso prospettazioni alternative enunciate in modo ipotetico; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 10 marzo 2023 iere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/10/1965 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso (in punto accertamento della tardività della querela e di dolo ) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Ancona, che, contrariamente a quanto dedotto, ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, circa la impossibilità di stabilire con certezza la data in cui la persona offesa ha avuto conoscenza della commissione del reato, mentre i rilievi del ricorrente in punto di dolo appaiono reiterativi dei motivi di appello. già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva, e si risolvono nella richiesta di rivalutare il compendio probatorio, attraverso prospettazioni alternative enunciate in modo ipotetico; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 iere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 11199/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris