CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10215/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5335/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., e Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., entrambe rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrenti- Oggetto: impugnazione estratto di ruolo. 38– 5335 - 2021 – 14/03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Milano, n. 1809/16/2020, pronunciata il 27 novembre 2019e depositata il 25 agosto 2020, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR di Milano con cui il Collegio d’appello, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla contribuente avverso l’estratto di ruolo giacché tardivo rispetto alla notifica dell’atto impositivo presupposto. 2.Segnatamente la CTR riteneva regolare la notifica dell’avviso di accertamento sulla scorta della documentazione probatoria dimessa agli atti, con conseguente tardività del ricorso. 3.Invoca la cassazione della sentenza la contribuente, che svolge un unico motivo di ricorso, cui resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. CONSIDERATO 1.Con l’unico motivo di ricorso la contribuente lamenta la nullità della sentenza per motivazione perplessa ed incomprensibile, nonché per motivazione apodittica ed apparente in rapporto all’art.360, co. 1, n. 4 c.p.c. in violazione degli artt. 132 c.p.c. e36 d.lgs. n. 546/92 sull’eccezione di nullità dell’estratto di ruolo (e dell’avviso di accertamento in esso richiamato) per mancata conoscenza degli atti presupposti in violazione dell’art. 3, co. 1 e 3, L. n. 241/90, richiamata dall’art. 7 della L. n. 212/2000. 1.1 In sintesi , critica la sentenza nella parte in cui la CTR si è limitata ad affermare la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c. senza dar conto delle censure mosse dalla stessa in relazione alla notifica per irreperibilità 38– 5335 - 2021 – 14/03 /2023 MMF assoluta, ivi lamentandone la nullità per essere la contribuente residente in Milano, come da certificato di residenza storicodimesso in atti nei giudizi di merito. 2.Il ricorso è inammissibile perché attiene all’impugnazione di estratto di ruolo, ove non è stato rappresentato, neppure in prossimità dell’udienza -come pure possibile- l’interesse al ricorso. Ed infatti, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. S.U. n. 26283/2022). 3. In conclusione il ricorso va dichiaratoinammissibile. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] , che liquida complessivamente in €.settemiladuecentottanta/00, oltre a spese prenotate a debito. 38– 5335 - 2021 – 14/03 /2023 MMF Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a nor