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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 05758/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10165/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3854 del 24/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] − i n data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] pignorava i crediti di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; − l ’ esecutato proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. e formulava istanza di estinzione del processo esecutivo; − i l giudice dell ’ esecuzione del Tribunale di Milano, con l ’ ordinanza del 31/10/2021, dichiarava inefficace il pignoramento e l ’ estinzione della procedura espropriativa con conseguente svincolo delle somme pignorate presso i terzi, non provvedeva sulle istanze cautelari dell’opponente e fissava termine perentorio per introdurre il giudizio di merito; − [OSCURATO:PERSONA] notificava ad [OSCURATO:PERSONA] atto di citazione in riassunzione dell’opposizione, ribadendo le contestazioni già svolte nella fase endoesecutiva; − c on la sentenza n. 3854 del 24/10/2022 il Tribunale di Milano dichiarava inammissibili per difetto di interesse ad agire le domande qualificabili ex art. 617 c.p.c., rigettava l ’ opposizione per i restanti motivi e condannava l’opponente alla rifusione delle spese di lite; − a vverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; − [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese, benché regolarmente intimata; − all ’ esito della camera di consiglio del l ’ 8 / 1 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380- bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] − è superfluo illustrare i motivi d ’ impugnazione, in quanto la presente controversia risulta inficiatada una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio; − infatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine , perché i terz i pignorati –[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. – non hanno mai preso parte al processo, mentre «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, la quale ha esteso il principio, già pacifico da tempo immemorabile quanto al debitore diretto, anche al terzo debitor debitoris; al menzionato principio di diritto risultano successivamente conformi numerosi precedenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Cass., Sez. 6-3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189-01; con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106-01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 666112-01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9000 del 21/03/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36318 del 28/12/2023); − il principio, poi, trova ulteriore conferma nel provvedimento del Presidente [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte che, in data 28-29/11/2023, ha – con ampia ed articolata motivazione – rigettato un ’ istanza di parte di assegnazione della questione alle Sezioni Unite, fondata sulla pretesa sussistenza di un contrasto, osservando che l’esposto orientamento, dopo la statuizione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412- 01, è stato «applicato, in maniera ferma e costante, dalla successiva giurisprudenzadella Corte, assumendo i connotati dell’indirizzo consolidato»; − la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del terzo pignorato comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c. , al Tribunale di Milano (in persona di diverso giudice); − si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità, in considerazione di quello che sarà l’esito finale della lite, a contraddittorio reintegrato; − va esclusa la sussistenza dei presupposti per l’oscuramento dei dati; p. q. m. la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10165/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3854 del 24/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] − i n data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] pignorava i crediti di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; − l ’ esecutato proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. e formulava istanza di estinzione del processo esecutivo; − i l giudice dell ’ esecuzione del Tribunale di Milano, con l ’ ordinanza del 31/10/2021, dichiarava inefficace il pignoramento e l ’ estinzione della procedura espropriativa con conseguente svincolo delle somme pignorate presso i terzi, non provvedeva sulle istanze cautelari dell’opponente e fissava termine perentorio per introdurre il giudizio di merito; − [OSCURATO:PERSONA] notificava ad [OSCURATO:PERSONA] atto di citazione in riassunzione dell’opposizione, ribadendo le contestazioni già svolte nella fase endoesecutiva; − c on la sentenza n. 3854 del 24/10/2022 il Tribunale di Milano dichiarava inammissibili per difetto di interesse ad agire le domande qualificabili ex art. 617 c.p.c., rigettava l ’ opposizione per i restanti motivi e condannava l’opponente alla rifusione delle spese di lite; − a vverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; − [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese, benché regolarmente intimata; − all ’ esito della camera di consiglio del l ’ 8 / 1 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380- bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] − è superfluo illustrare i motivi d ’ impugnazione, in quanto la presente controversia risulta inficiatada una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio; − infatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine , perché i terz i pignorati –[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. – non hanno mai preso parte al processo, mentre «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, la quale ha esteso il principio, già pacifico da tempo immemorabile quanto al debitore diretto, anche al terzo debitor debitoris; al menzionato principio di diritto risultano successivamente conformi numerosi precedenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Cass., Sez. 6-3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189-01; con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106-01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 666112-01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9000 del 21/03/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36318 del 28/12/2023); − il principio, poi, trova ulteriore conferma nel provvedimento del Presidente [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte che, in data 28-29/11/2023, ha – con ampia ed articolata motivazione – rigettato un ’ istanza di parte di assegnazione della questione alle Sezioni Unite, fondata sulla pretesa sussistenza di un contrasto, osservando che l’esposto orientamento, dopo la statuizione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412- 01, è stato «applicato, in maniera ferma e costante, dalla successiva giurisprudenzadella Corte, assumendo i connotati dell’indirizzo consolidato»; − la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del terzo pignorato comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c. , al Tribunale di Milano (in persona di diverso giudice); − si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità, in considerazione di quello che sarà l’esito finale della lite, a contraddittorio reintegrato; − va esclusa la sussistenza dei presupposti per l’oscuramento dei dati; p. q. m. la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nel
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