Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:42
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑385/07
[OSCURATO:PERSONA] internationale de football association (FIFA)
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Diffusione radiotelevisiva — Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE — Misure adottate dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società belga — Coppa del mondo di calcio — Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario — Motivazione — Artt. 43 CE e 49 CE — Diritto di proprietà»
Massime della sentenza
1.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza
diretta — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che considera compatibili con il diritto comunitario misure nazionali adottate ai sensi
dell’art. 3 bis della direttiva 89/552 — Insussistenza di un margine di discrezionalità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri — Ricorso dell’originario
titolare dei diritti di trasmissione di un evento ai quali si riferisce detta decisione — Incidenza diretta
(Art. 263, quarto comma, TFUE; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis; decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2007/479)
2.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Possibilità
di essere individualmente interessato da una decisione di carattere generale — Presupposti — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che
considera compatibili con il diritto comunitario misure nazionali adottate ai sensi dell’art. 3 bis della direttiva 89/552
— Ricorso dell’originario titolare dei diritti di trasmissione di un evento ai quali si riferisce detta decisione — Ricorrente
identificabile al momento dell’adozione di detta decisione — Ricorrente sul quale l’atto incide individualmente
(Art. 263, quarto comma, TFUE; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis; decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2007/479)
3.
Libera prestazione dei servizi — Attività televisive — Direttiva 89/552 — Facoltà per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di imporre restrizioni
all’esercizio delle libertà fondamentali sancite dal diritto dell’Unione — Giustificazione — Garanzia del diritto all’informazione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36, diciottesimo e ventunesimo ‘considerando’; direttiva del Consiglio
89/552, art. 3 bis, n. 1)
4.
Libera prestazione dei servizi — Attività televisive — Direttiva 89/552 — Eventi di particolare rilevanza
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36, diciottesimo ‘considerando’; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3
bis)
5.
Libera prestazione dei servizi — Attività televisive — Direttiva 89/552 — Determinazione degli eventi di rilevante importanza
per la società — Competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36, ventunesimo ‘considerando’; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3
bis, nn. 1 e 2)
6.
Libera prestazione dei servizi — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Giustificazione sulla base di ragioni imperative
di interesse generale — Valutazione alla luce dei principi generali del diritto — Inammissibilità di misure non conformi ai
diritti fondamentali
(Artt. 46 CE e 55 CE)
7.
Libera prestazione dei servizi — Attività televisive — Direttiva 89/552 — Procedure nazionali di determinazione degli eventi
di rilevante importanza per la società
(Direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis, n. 1)
1.
Il meccanismo di mutuo riconoscimento previsto dall’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l’esercizio delle attività
televisive, messo in moto da una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ritiene compatibili con il diritto comunitario misure adottate
da uno Stato membro in conformità al detto art. 3 bis, n. 1, pone a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di salvaguardare le
conseguenze giuridiche derivanti dalle suddette misure. In particolare, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurarsi del rispetto,
da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, delle condizioni di trasmissione televisiva nello Stato
membro in questione degli eventi di particolare rilevanza per la società iscritti nell’elenco allegato alla suddetta decisione,
come definite dallo Stato membro interessato nell’ambito delle sue misure approvate e pubblicate sulla [OSCURATO:PERSONA] ufficiale
dell’Unione europea. Orbene, l’obbligo di conseguire tale risultato lede direttamente la situazione giuridica delle emittenti
televisive soggette alla giurisdizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri diversi dallo Stato membro autore di dette misure e che desiderino
acquistare diritti di trasmissione nel suddetto Stato membro originariamente detenuti dall’organizzatore di un evento. Una
siffatta decisione incide quindi direttamente sulla situazione giuridica degli organizzatori di detti eventi, per quanto riguarda
i diritti originariamente detenuti da questi ultimi, e non lascia alcun potere discrezionale agli [OSCURATO:PERSONA] membri quanto al risultato
perseguito, imposto in modo automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria, a prescindere dal contenuto dei meccanismi
particolari che le autorità nazionali istituiranno per conseguire tale risultato. Una siffatta decisione riguarda quindi direttamente
tali organizzatori.
(v. punti 39-42)
2.
I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione
li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque
altro e che, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari.
Orbene, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla fonte dei diritti di trasmissione della Coppa del mondo di calcio,
questa costituisce un evento ai sensi del ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, che modifica la direttiva 89/552
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti
l’esercizio delle attività televisive, nel senso che è organizzata in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere questi
diritti e che ciò era vero anche al momento dell’adozione della decisione 2007/479 della [OSCURATO:PERSONA], sulla compatibilità
con il diritto comunitario delle misure adottate dal [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552. Il suddetto
organizzatore della Coppa del mondo era perfettamente identificabile al momento dell’adozione di detta decisione, ed essa
quindi lo riguarda individualmente.
(v. punti 43-45)
3.
L’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, ha concretizzato la possibilità riconosciuta
agli [OSCURATO:PERSONA] membri di limitare, in base a ragioni imperative di interesse generale, l’esercizio nel settore audiovisivo delle
libertà fondamentali stabilite dal diritto comunitario primario.
La libertà di espressione, tutelata dall’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, fa parte dei diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario e configura un motivo imperativo
di interesse generale idoneo a giustificare simili restrizioni. Ai sensi del n. 1 di tale articolo, la libertà di espressione
include anche la libertà di accedere alle informazioni.
Orbene, come risulta dal diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, che modifica la direttiva 89/552, le misure previste
dall’art. 3 bis di quest’ultima direttiva sono volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso
del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società. In base al ventunesimo
‘considerando’ della direttiva 97/36, un evento è di particolare rilevanza allorché è straordinario, presenta interesse per
il grande pubblico nell’Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte significativa di un determinato Stato
membro ed è organizzato in anticipo da un organizzatore di eventi legittimato a vendere i diritti relativi a tale evento.
Di conseguenza, in quanto riguardano eventi di particolare rilevanza per la società, le misure contemplate dall’art. 3 bis,
n. 1, della direttiva 89/552 sono giustificate da ragioni imperative di interesse generale. Tali misure devono altresì essere
idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.
(v. punti 52, 55-58)
4.
L’art. 3 bis della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli [OSCURATO:PERSONA] concernenti l’esercizio delle attività televisive, al quale si riferisce il diciottesimo ‘considerando’
della direttiva 97/36 che modifica la direttiva 89/552, non procede ad un’armonizzazione degli eventi specifici che gli [OSCURATO:PERSONA]
membri possono considerare di particolare rilevanza per la società. Ne consegue che il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva
97/36 non può essere letto nel senso che l’iscrizione della Coppa del mondo in un elenco nazionale di eventi di particolare
rilevanza per la società sia automaticamente compatibile con il diritto comunitario. A maggior ragione, tale ‘considerando’
non può essere inteso nel senso che in tutti i casi è valida l’iscrizione della Coppa del mondo nel suo insieme in un simile
elenco, indipendentemente dall’interesse che le partite di tale competizione suscitino nello Stato membro interessato.
Nonostante detta mancanza di armonizzazione degli eventi specifici che uno Stato membro può considerare di particolare rilevanza
per la società, la menzione della Coppa del mondo al diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 implica che la [OSCURATO:PERSONA]
non possa considerare l’iscrizione di partite di tale competizione nell’elenco degli eventi come contraria al diritto comunitario
a causa del fatto che lo Stato membro interessato non le ha comunicato i motivi specifici atti a giustificarne la qualità
di eventi di particolare rilevanza per la società. Tuttavia, l’eventuale conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’iscrizione
della Coppa del mondo nel suo complesso in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società di uno Stato membro
è compatibile con il diritto comunitario, in quanto tale competizione è, per le sue caratteristiche, considerata validamente
un unico evento, può essere rimessa in discussione in base ad elementi specifici che dimostrino che le partite «non prime»
non rivestono una simile rilevanza per la società di tale Stato.
(v. punti 59-60, 95)
5.
Disponendo che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri stabilire gli eventi di particolare rilevanza per la loro società nel senso enunciato
dal ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 che modifica la direttiva 89/552, l’art. 3 bis della direttiva 89/552,
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti
l’esercizio delle attività televisive, riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri un ampio margine di discrezionalità a questo riguardo.
Quando un evento riveste particolare rilevanza per la società di uno Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] non commette alcun errore
di diritto omettendo, nel contesto del controllo da essa esercitato in forza dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552,
di opporsi alla sua iscrizione nell’elenco redatto dallo Stato membro in questione per il motivo che un altro evento, di rilevanza
eventualmente ancora maggiore per tale società, non vi sia incluso.
Infatti, per quanto concerne la scelta tra più eventi concreti di particolare rilevanza per la società ai sensi della direttiva
97/36, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono essere direttamente o indirettamente obbligati a iscrivere nei loro elenchi eventi diversi
rispetto a quelli che essi decidono di includervi e a derogare alle norme del Trattato in misura maggiore rispetto a quanto
essi intendano fare.
(v. punti 94, 114-115)
6.
Quando uno Stato membro fa valere disposizioni quali gli artt. 46 CE e 55 CE per giustificare una normativa idonea ad ostacolare
l’esercizio della libera prestazione dei servizi o della libertà di stabilimento, tale giustificazione, contemplata dal diritto
comunitario, deve essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto e, in particolare, dei diritti fondamentali.
Pertanto, la normativa nazionale in questione potrà beneficiare delle eccezioni previste da tali disposizioni unicamente ove
sia conforme ai diritti fondamentali il cui rispetto è garantito dai giudici comunitari. In modo analogo, non è ammissibile
che una misura nazionale non conforme ai diritti fondamentali, quale il diritto di proprietà, possa beneficiare delle eccezioni
riconosciute per il fatto che essa risponde a ragioni imperative di interesse generale, come l’accesso televisivo del grande
pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società.
(v. punto 138)
7.
Le procedure poste in essere dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente all’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, relativa al coordinamento
di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l’esercizio delle attività
televisive, per adottare l’elenco di eventi di particolare rilevanza per la società devono essere chiare e trasparenti, nel
senso che esse devono essere fondate su criteri oggettivi noti in anticipo alle persone interessate, così da evitare che il
potere discrezionale di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono per decidere quali specifici eventi vadano menzionati nei loro elenchi
sia esercitato in modo arbitrario. Infatti, sebbene sia vero che l’iscrizione di un evento nell’elenco esige, ai sensi dell’art. 3
bis, che esso sia di particolare rilevanza per la società, resta tuttavia il fatto che la previa determinazione dei criteri
specifici in base ai quali viene valutata tale rilevanza costituisce un elemento essenziale affinché le decisioni nazionali
siano adottate in modo trasparente ed entro i limiti del margine di discrezionalità di cui dispongono a questo fine le autorità
nazionali.
(v. punto 152)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
17 febbraio 2011 (
*
)
«Diffusione radiotelevisiva – Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE – Misure adottate dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società belga – Coppa del mondo di calcio – Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario – Motivazione – Artt. 43 CE e 49 CE – Diritto di proprietà»
Nella causa T‑385/07,
[OSCURATO:PERSONA] internationale de football association (FIFA),
con sede in Zurich (Svizzera), rappresentata inizialmente dai sigg. R. Denton, E. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra F. Young, solicitors,
e dall’avv. A. Barav, successivamente dal sig. [OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti Barav, D. Reymond e dalla sig.ra F. Carlin, barrister,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dalle sig.re E. Montaguti e N. Yerrell, in qualità di agenti, assistite dal sig. J. Flynn, QC, e dalla sig.ra L. Maya,
barrister,
convenuta,
sostenuta da:
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA],
rappresentato dalle sig.re L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti, assistite dagli avv.ti J. Stuyck, A. Berenboom
e A. Joachimowicz,
da:
Repubblica federale di Germania,
rappresentata dai sigg. M. Lumma e J. Möller, in qualità di agenti,
e da:
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord,
rappresentato dalle sig.re S. Behzadi-Spencer, E. Jenkinson e dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agenti, assistiti inizialmente
dal sig. T. de la Mare, successivamente dal sig. B. Kennelly, barristers,
intervenienti,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 giugno 2007, 2007/479/CE, sulla compatibilità
con il diritto comunitario delle misure adottate dal [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 3
ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 180, pag. 24),
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto dai sigg. N. J. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, L. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 febbraio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] normativo
1
L’art. 43 CE è così formulato:
«Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro
nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura
di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la
gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione
del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali».
2
L’art. 49, primo comma, CE stabilisce:
«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità sono
vietate nei confronti dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario
della prestazione».
3
L’art. 3 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298,
pag. 23), come aggiunto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva
[89/552] (GU L 202, pag. 60), stabilisce:
«1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti
televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza
per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti
eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco
di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro
e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale
o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale
o parziale.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri notificano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi
del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la [OSCURATO:PERSONA] verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario
e le comunica agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] consulta il comitato di cui all’articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente
nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
le misure prese e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette
alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva
in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire, su di un canale
liberamente accessibile, (...) in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive
nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del
paragrafo 1, gli eventi che lo Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti».
4
I ‘considerando’ 18‑22 della direttiva 97/36 sono così formulati:
«(18) considerando che è essenziale che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all’informazione
e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza
per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal fine
gli [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l’esercizio,
da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;
(19) considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un’eventuale
incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità
di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;
(20) considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni relative all’esercizio,
da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti
di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette; (…)
(21) considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di “particolare rilevanza per la società” devono rispondere
a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale
nell’Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati
in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi;
(22) considerando che, ai fini della presente direttiva, per “canale liberamente accessibile” si intende la trasmissione su
un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità
di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o l’abbonamento
base ad una rete via cavo)».
Fatti e decisione impugnata
5
[OSCURATO:PERSONA] internationale de football association (FIFA),ricorrente, è un’associazione composta da 208 federazione nazionali
di calcio e costituisce l’organo esecutivo mondiale del calcio. I suoi obiettivi sono, in particolare, di promuovere globalmente
il calcio e di organizzare le sue competizioni internazionali. La vendita dei suoi diritti di trasmissione televisiva della
fase finale della Coppa del mondo di calcio (in prosieguo: la «Coppa del mondo»), di cui assicura l’organizzazione, costituisce
la sua principale fonte di reddito.
6
[OSCURATO:PERSONA], le comunità fiamminga e francese sono competenti ad adottare misure ai sensi dell’art. 3 bis della direttiva 89/552.
Pertanto, le autorità di ciascuna comunità hanno adottato misure distinte, che sono state poi notificate alla [OSCURATO:PERSONA]
delle Comunità europee da parte delle autorità federali belghe.
7
In base all’art. 76, n. 1, dei decreti relativi alla trasmissione radiofonica e televisiva, coordinati il 25 gennaio 1995,
adottati dal Consiglio fiammingo (
Moniteur belge
del 30 maggio 1995, pag. 15092), «[i]l governo fiammingo redige l’elenco degli eventi che considera di particolare rilevanza
per il pubblico, i quali per questo motivo non possono essere trasmessi in esclusiva in modo da privare una parte consistente
del pubblico della Comunità fiamminga della possibilità di seguirli sulla televisione non a pagamento, né in diretta né in
differita».
8
Con decreto 28 maggio 2004 (
Moniteur belge
del 19 agosto 2004, pag. 62207), il governo fiammingo ha indicato gli eventi da considerare di particolare rilevanza per
la società, tra cui la Coppa del mondo. Affinché un evento possa far parte dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza
per la società, esso deve soddisfare, secondo questo stesso decreto, almeno due dei criteri seguenti:
– presentare una grande rilevanza e riscuotere ampio interesse presso il pubblico;
– svolgersi nel quadro di un’importante competizione internazionale oppure essere una partita a cui prende parte la squadra
nazionale belga, una squadra di un club belga oppure uno o vari sportivi belgi (uomini e donne);
– riguardare un’importante disciplina sportiva e rappresentare un importante valore culturale per la comunità fiamminga;
– essere tradizionalmente diffuso dalla televisione non a pagamento e godere di un elevato indice di ascolto nella sua categoria.
9
Ai sensi dell’art. 1 del decreto 28 maggio 2004, taluni eventi inseriti nell’elenco, tra cui la Coppa del mondo, devono essere
trasmessi mediante servizi completi in diretta. In forza dell’art. 2 dello stesso decreto, i diritti esclusivi sugli eventi
inseriti nell’elenco non possono essere esercitati in modo da impedire a una parte rilevante della popolazione di seguirli
su canali televisivi non a pagamento. Inoltre, in base al secondo comma della stessa disposizione, si ritiene che una parte
consistente della popolazione della comunità fiamminga possa seguire un evento di grande rilevanza per la società alla televisione
non a pagamento quando l’evento è diffuso da una televisione che emette in lingua olandese e che viene ricevuta da almeno
il 90% della popolazione senza altro pagamento oltre al prezzo dell’abbonamento alla teledistribuzione.
10
In forza dell’art. 3 del decreto 28 maggio 2004, le emittenti che non soddisfano il disposto dell’art. 2 e che acquisiscono
diritti di emissione in esclusiva nella regione di lingua olandese e nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale per gli
eventi inseriti nell’elenco non possono esercitare tali diritti se non sono in grado di garantire, sulla scorta di contratti
stipulati, che una parte consistente della popolazione non sarà privata della possibilità di seguire tali eventi alla televisione
non a pagamento. A tal fine, le emittenti di cui trattasi possono concedere sotto-licenze a prezzi di mercato ragionevoli
ed entro termini da stabilirsi dalle stesse ad emittenti televisive che soddisfano tali requisiti. Tuttavia, se non vi sono
emittenti disposte ad acquistare sotto-licenze alle suddette condizioni, l’emittente in questione può utilizzare i diritti
di trasmissione acquisiti.
11
In base all’art. 4, n. 1, del decreto 27 febbraio 2003 (
Moniteur belge
del 17 aprile 2003, pag. 19637), adottato dal parlamento della comunità francese, il governo della comunità francese può,
sentito il parere del Conseil supérieur de l’audiovisuel (Consiglio superiore dell’audiovisivo), adottare un elenco di eventi
che ritiene di particolare rilevanza per il pubblico di detta comunità. Tali eventi non possono formare oggetto di un esercizio
di diritto di esclusiva da parte di un’emittente televisiva o da parte della RTBF [Radiotelevisione belga della comunità francese],
in modo da privare una parte rilevante del pubblico di tale comunità dell’accesso a tali eventi attraverso un servizio di
radiodiffusione televisiva su canali liberamente accessibili.
12
Affinché un evento possa rientrare nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società, esso deve rispondere,
secondo l’art. 4, n. 2, del decreto 27 febbraio 2003, almeno a due dei seguenti criteri:
– avere una risonanza particolare presso il pubblico della comunità francese in generale e non solo presso il pubblico che segue
abitualmente questo tipo di evento;
– rivestire una particolare importanza culturale, godere di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico della comunità
francese e costituire un catalizzatore della sua identità culturale;
– coinvolgere una personalità o una squadra nazionale nell’ambito di una gara o di una manifestazione internazionale di rilievo;
– essere tradizionalmente ritrasmesso in un programma offerto da un servizio di radiodiffusione televisiva liberamente accessibile
nella comunità francese e interessare un ampio pubblico.
13
Ai sensi dell’art. 4, n. 3, dello stesso decreto, un servizio di radiodiffusione televisiva è considerato liberamente accessibile
quando viene diffuso in lingua francese e può essere captato dal 90% delle famiglie provviste di un impianto di ricezione
di servizi di radiodiffusione televisiva, situati nella regione di lingua francese e nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale.
Escluse le spese tecniche, la ricezione di tale servizio non può formare oggetto di pagamento diverso dal prezzo eventuale
di abbonamento all’offerta di base proposta da un servizio di distribuzione via cavo.
14
Ai sensi dell’art. 2 del decreto 8 giugno 2004 (
Moniteur belge
del 6 settembre 2004, pag. 65247), adottato dal governo della comunità francese, «l’editore di servizi di trasmissione televisiva
che fa parte della comunità francese il quale intende esercitare un diritto esclusivo di trasmissione che ha acquisito su
un evento di particolare interesse è tenuto a trasmettere tale evento mediante un programma di un servizio di trasmissione
televisiva liberamente accessibile e conformemente all’allegato al presente decreto».
15
L’allegato del decreto 8 giugno 2004 nonché l’elenco consolidato degli eventi di particolare rilevanza per il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]
comprendono la Coppa del mondo di calcio con trasmissione integrale in diretta.
16
Con lettere del 15 gennaio 2001 e 16 maggio 2002, la FIFA ha sottoposto al Ministero della comunità fiamminga le sue osservazioni
circa l’eventuale inserimento della Coppa del mondo in un elenco di eventi di particolare importanza per la società belga
opponendosi all’inserimento della totalità delle partite di questa competizione in un tale elenco.
17
Con lettera del 10 dicembre 2003, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] le misure adottate nell’ambito dell’art. 3 bis
della direttiva 89/552.
18
Le misure di cui trattasi hanno costituito oggetto della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 giugno 2007, 2007/479/CE, sulla compatibilità
con il diritto comunitario delle misure adottate dal [[OSCURATO:PERSONA] del] [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552
(GU L 180, pag. 24; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
19
Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:
«Articolo 1
Le misure ai sensi dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552], notificate dal [[OSCURATO:PERSONA] del] [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]
il 10 dicembre 2003 e pubblicate nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
C 158 del 29 giugno 2005, sono compatibili con il diritto comunitario.
Articolo 2
Le misure definitive adottate dal [[OSCURATO:PERSONA] del] [OSCURATO:PERSONA] ed elencate nell’allegato della presente decisione sono pubblicate nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva [89/552]».
20
La decisione impugnata è in particolare motivata dai seguenti ‘considerando’:
«(4) L’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dal [[OSCURATO:PERSONA] del] [OSCURATO:PERSONA] è stato
redatto in modo chiaro e trasparente e in [OSCURATO:PERSONA] è stata avviata una consultazione di ampio respiro.
(5) [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dal [[OSCURATO:PERSONA] del] [OSCURATO:PERSONA] rispettano almeno due dei
criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell’importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare
rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o
l’attività in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato
membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell’identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale
all’evento nell’ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale, e iv) l’evento è tradizionalmente trasmesso
dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.
(6) Alcuni degli eventi elencati nelle misure adottate dal [[OSCURATO:PERSONA] del] [OSCURATO:PERSONA], comprese le Olimpiadi estive e invernali, le finali
del Campionato del mondo di calcio e del Campionato europeo di calcio (uomini), rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente
considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel ‘considerando’ 18 della direttiva [97/36].
Questi eventi hanno un’importanza speciale in [OSCURATO:PERSONA], in quanto hanno una risonanza particolare presso il pubblico in generale
e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi.
(…)
(8) Gli eventi calcistici elencati che vedono la partecipazione delle squadre nazionali hanno un’importanza particolare in [OSCURATO:PERSONA]
in quanto offrono alle squadre belghe la possibilità di promuovere il calcio belga a livello internazionale.
(…)
(16) Gli eventi elencati, compresi quelli da considerare nel loro insieme, e non come una serie di singoli eventi, sono tradizionalmente
trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori. (…)
(17) Le misure adottate dal [[OSCURATO:PERSONA] del] [OSCURATO:PERSONA] appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della
libera prestazione di servizi sancita nel Trattato CE, per il motivo imperativo di pubblico interesse di assicurare l’ampio
accesso degli spettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società.
(18) Le misure adottate dal [[OSCURATO:PERSONA] del] [OSCURATO:PERSONA] sono compatibili con le regole [comunitarie] della concorrenza in quanto la definizione
degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che
permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre,
il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione
gratuita e della televisione a pagamento.
(…)
(22) In base alla sentenza del [Tribunale di primo grado nella causa T‑33/01, Infront WM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5897], la dichiarazione
che le misure adottate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] sono compatibili con il diritto
comunitario costituisce una decisione ai sensi dell’articolo 249 del Trattato [CE], che deve pertanto essere adottata dalla
[OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dal [[OSCURATO:PERSONA] del] [OSCURATO:PERSONA]
sono compatibili con il diritto comunitario. È opportuno che le misure definitive adottate dal [[OSCURATO:PERSONA] del] [OSCURATO:PERSONA] ed elencate
nell’allegato della presente decisione siano pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2,
della direttiva [89/552]».
Procedimento e conclusioni delle parti
21
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 ottobre 2007, la FIFA ha proposto il presente ricorso.
22
Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 ottobre 2007, la FIFA ha chiesto al Tribunale di invitare
la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a presentare diversi documenti, a suo parere,
essenziali ai fini dell’esercizio dei suoi diritti nonché ai fini del controllo giurisdizionale che il Tribunale è chiamato
a svolgere.
23
Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 25 e 29 gennaio 2008, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica federale di
Germania e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord hanno chiesto d’intervenire nel presente procedimento a sostegno
delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza 31 marzo 2008, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha ammesso
questi interventi. Gli intervenienti hanno depositato le loro memorie e la FIFA ha depositato le sue osservazioni su queste
ultime entro i termini stabiliti.
24
Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2008, la FIFA ha chiesto al Tribunale d’invitare la
[OSCURATO:PERSONA], nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a presentare taluni documenti menzionati nel controricorso
depositato dalla [OSCURATO:PERSONA].
25
Con decisione 26 maggio 2008, la Settima Sezione del Tribunale ha deciso di non dare seguito, in tale fase, alla domanda di
misure di organizzazione del procedimento presentata dalla FIFA.
26
Con ordinanza 15 dicembre 2009, la presente causa è stata riunita alla causa T‑68/08, FIFA/[OSCURATO:PERSONA], ai fini della fase
orale del procedimento.
27
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione
del procedimento, ha sottoposto alla FIFA e alla [OSCURATO:PERSONA] taluni quesiti. A tali quesiti è stata data risposta entro i
termini stabiliti.
28
La FIFA conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata in parte o integralmente nella misura in cui essa riguarda la Coppa del mondo;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica federale di Germania e il [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
29
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la FIFA alle spese.
30
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica federale di Germania e il [OSCURATO:PERSONA] concludono che il Tribunale voglia respingere il
ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania chiedono anche che la FIFA sia condannata alle spese di
causa.
In diritto
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
31
Per quanto riguarda le questioni relative alla ricevibilità del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato all’udienza che, in
seguito alla sentenza della Corte 13 marzo 2008 nella causa C‑125/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/Infront WM ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1451), essa ritirava
gli argomenti relativi all’irricevibilità del ricorso che ha dedotto nell’ambito del controricorso.
32
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso è irricevibile, poiché la FIFA non è né individualmente né direttamente interessata
dalla decisione impugnata. Inoltre, la FIFA non avrebbe presentato alcun ricorso contro le misure nazionali dinanzi ai giudici
belgi, dimodoché il suo ricorso dinanzi al Tribunale sarebbe stato presentato fuori termine, in quanto l’eventuale annullamento
della decisione impugnata non inficia la validità della normativa nazionale di cui trattasi. Ne deriverebbe che la FIFA non
ha alcun interesse ad agire contro la decisione impugnata.
33
La Repubblica federale di Germania fa valere che la FIFA non ha alcun interesse ad agire contro la decisione impugnata, dal
momento che, all’atto della sua adozione, la FIFA aveva già ceduto i diritti di trasmissione delle partite delle Coppe del
mondo del 2006, del 2010 e del 2014. Pertanto, la posizione della FIFA relativamente alla possibilità di cedere i diritti
di trasmissione delle partite di queste competizioni alle emittenti di sua scelta non sarebbe stata pregiudicata dalla decisione
impugnata. Inoltre, la FIFA non avrebbe alcun interesse ad agire contro la decisione impugnata per quanto riguarda le competizioni
organizzate dopo il 2014, poiché, in primo luogo, i diritti di trasmissione delle partite di queste competizioni non sarebbero
stati ancora sfruttati e, in secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto all’esame della compatibilità delle misure belghe
con il diritto comunitario in relazione ad eventi particolari e non in relazione a tutte le fasi finali della Coppa del mondo
che si svolgeranno in futuro. L’annullamento della decisione impugnata procurerebbe quindi un beneficio unicamente alle emittenti
stabilite al di fuori del [OSCURATO:PERSONA], le quali intendono trasmettere partite della Coppa del mondo in tale paese. Inoltre, la
FIFA non sarebbe direttamente interessata dalla decisione impugnata.
34
La FIFA ritiene che la decisione impugnata produca effetti giuridici e, inoltre, essa la riguarda direttamente ed individualmente.
Giudizio del Tribunale
35
I motivi d’irricevibilità sollevati dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania riguardano l’ordine pubblico
dato che, nel loro ambito, sono messi in causa l’interesse ad agire e la legittimazione ad agire della FIFA nonché l’osservanza
del termine di ricorso. Il Tribunale deve quindi esaminare d’ufficio questi motivi d’irricevibilità, benché gli intervenienti
di cui trattasi non siano legittimati a sollevarli ai sensi dell’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia
e dell’art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta più la ricevibilità
del ricorso (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1125, punti 21‑23).
36
Per quanto riguarda l’interesse diretto della FIFA, occorre ricordare che, conformemente ad una giurisprudenza costante, la
condizione di cui all’art. 230, quarto comma, CE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata
dalla decisione, richiede che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica
del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la
quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie
(v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Infront WM, cit. supra al punto 31, punto 47 e la giurisprudenza citata).
37
A tal riguardo, ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 3, n. 1, del decreto 28 maggio 2004 (v. punti 9 e 10 supra), nessuna emittente
televisiva che non soddisfa le condizioni dell’art. 2, secondo comma, dello stesso decreto può esercitare diritti di trasmissione
esclusivi della Coppa del mondo per la regione di lingua olandese e la regione di Bruxelles-Capitale a meno che non garantisca,
sulla scorta di contratti stipulati, che le condizioni di cui trattasi saranno rispettate. Analogamente, dall’art. 2 e dall’allegato
del decreto dell’8 giugno 2004 (v. punto 14 supra) risulta che le emittenti televisive della comunità francese che intendono
esercitare un diritto esclusivo di trasmissione delle partite della Coppa del mondo sono tenute a diffondere tali partite
mediante un servizio di trasmissione televisiva che soddisfa le condizioni enunciate supra al punto 13.
38
Da questa regolamentazione risulta che la cessione dei diritti di trasmissione esclusivi della Coppa del mondo, di cui la
FIFA è l’organizzatore ai sensi del ‘considerando’ 21 della direttiva 97/36, ad emittenti televisive che rientrano nella competenza
del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e non soddisfano le condizioni enunciate ai punti 9 e 13 supra non produce gli effetti giuridici normalmente
causati da una tale esclusività. Infatti, secondo le regole stabilite dalle comunità fiamminga e francese di questo Stato
membro nell’ambito delle loro attribuzioni, siffatti emittenti televisive dovranno, ai fini della trasmissione delle partite
della Coppa del mondo, far ricorso ai servizi di un’altra emittente che soddisfa tali condizioni, di modo che la clausola
di esclusiva che ha stipulato viene privata della sua sostanza.
39
Anche se queste conseguenze giuridiche derivano dalla normativa belga e non dalla decisione impugnata, ciò non toglie che
il meccanismo di riconoscimento reciproco avviato da quest’ultima, conformemente all’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552,
crea per gli [OSCURATO:PERSONA] membri un obbligo di salvaguardare queste conseguenze. In particolare, devono assicurarsi del rispetto,
da parte delle emittenti televisive che rientrano nella loro competenza, delle condizioni di trasmissione televisiva in [OSCURATO:PERSONA]
degli eventi inseriti nell’elenco consolidato allegato alla decisione impugnata, come definite dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] nelle
sue misure approvate e pubblicate nella
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea
. Orbene, l’obbligo di raggiungere questo risultato pregiudica direttamente la situazione giuridica delle emittenti televisive
che rientrano nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri diversi dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e che intendono acquistare diritti di trasmissione
in [OSCURATO:PERSONA] detenuti originariamente dalla FIFA (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Infront WM, cit. supra al punto 31,
punti 62 e 63).
40
Pertanto, il meccanismo di reciproco riconoscimento avviato dalla decisione impugnata obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad escludere
l’attuazione dei diritti di trasmissione delle partite della Coppa del mondo su una base esclusiva da parte di emittenti televisive
che rientrano nella loro competenza e non soddisfano le condizioni enunciate supra ai punti 9 e 13, di modo che la FIFA vede
i diritti, che essa detiene originariamente, pregiudicati anche allorché vengono offerti pubblicamente ad emittenti che non
rientrano nella competenza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], ma in quella di un altro Stato membro.
41
Ne deriva che la decisione impugnata produce direttamente effetti sulla situazione giuridica della FIFA per quanto riguarda
i diritti detenuti originariamente da quest’ultima e non lascia alcun potere discrezionale agli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda
il risultato perseguito, imposto in maniera automatica e derivante dalla sola normativa comunitaria, indipendentemente dal
contenuto dei meccanismi che le autorità nazionali metteranno in essere per raggiungere tale risultato (v., in tal senso,
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Infront WM, cit. supra al punto 31, punti 60 e 61).
42
La FIFA è quindi direttamente interessata dalla decisione impugnata.
43
Per quanto riguarda la questione se la FIFA sia individualmente interessata dalla decisione impugnata, occorre ricordare che
i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione
li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque
altro e che, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Infront WM, cit. supra al punto
31, punto 70 e la giurisprudenza citata).
44
Nella fattispecie, non è contestato che, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla fonte dei diritti di trasmissione
della Coppa del mondo, questa costituisce un evento ai sensi del ‘considerando’ 21 della direttiva 97/36, nel senso che è
organizzata in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere questi diritti e la FIFA è l’organizzatore in questione.
Poiché questa situazione era valida anche al momento dell’adozione della decisione impugnata, la FIFA era perfettamente identificabile
in tale momento.
45
Pertanto, la FIFA è individualmente interessata dalla decisione impugnata.
46
Per quanto riguarda l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] relativo al fatto che la FIFA non ha contestato le misure belghe dinanzi ai
giudici nazionali, è sufficiente rilevare che, col suo ricorso, la FIFA contesta in particolare la legittimità dell’art. 1
della decisione impugnata, in base al quale le misure di cui trattasi sono compatibili con il diritto comunitario.
47
Ne deriva che il controllo al quale si chiede al Tribunale di procedere nella fattispecie riguarda la legittimità di questa
constatazione, senza che l’assenza di contestazione delle misure belghe dinanzi ai giudici nazionali incida in un modo o nell’altro
sulla ricevibilità del ricorso, che del resto è stato depositato entro il termine stabilito dall’art. 230 CE (v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 15 dicembre 2005, causa T‑33/01, Infront WM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5897, punto 109).
48
Per quanto riguarda l’argomento dedotto dalla Repubblica federale di Germania, relativo al fatto che, nel momento dell’adozione
della decisione impugnata, la FIFA aveva già ceduto i diritti di trasmissione della Coppa del mondo del 2006, del 2010 e del
2014, è sufficiente rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato compatibili con il diritto comunitario le misure adottate dal
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], quali riportate nell’allegato della decisione impugnata. Orbene, queste misure si riferiscono alla Coppa
del mondo senza delimitazione nel tempo, di modo che esse rientrano nella decisione impugnata finché rimangono in vigore.
Pertanto, l’interesse ad agire della FIFA non può essere rimesso in discussione per il motivo dedotto dalla Repubblica federale
di Germania.
49
Gli argomenti relativi all’irricevibilità del ricorso dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania
devono, quindi, essere respinti.
Nel merito
50
La FIFA deduce sei motivi, relativi, in primo luogo, alla violazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 in quanto
la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente concluso che le misure belghe erano compatibili con l’art. 49 CE, in secondo luogo, alla violazione
dell’art. 49 CE, in terzo luogo, alla violazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha
erroneamente concluso che le misure belghe erano compatibili con l’art. 43 CE, in quarto luogo, alla violazione dell’art. 3 bis,
n. 2, della direttiva 89/552 in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente concluso che le misure belghe erano compatibili con
il diritto di proprietà della FIFA, in quarto luogo, alla violazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 in quanto
la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente concluso che la procedura a conclusione della quale le misure belghe sono state adottate era
chiara e trasparente, e, in sesto luogo, ad un difetto di motivazione.
51
Prima di procedere all’esame dei motivi dedotti dalla FIFA, occorre esporre alcune considerazioni di ordine generale che devono
essere prese in conto al fine della valutazione della fondatezza di tali motivi.
52
Innanzitutto occorre rilevare che l’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 ha concretizzato la possibilità che hanno gli
[OSCURATO:PERSONA] membri di limitare, sulla base di ragioni imperativi di interesse generale, l’esercizio, nel settore dell’audiovisivo,
delle libertà fondamentali, stabilite dal diritto comunitario primario.
53
Infatti, anche se le misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 si applicano
in maniera non discriminatoria tanto alle imprese stabilite nel territorio nazionale quanto alle imprese stabilite in altri
[OSCURATO:PERSONA] membri, è sufficiente che queste misure favoriscano talune imprese stabilite nel territorio nazionale perché siano considerate
nel senso che costituiscono una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE (v., in tal senso,
sentenze della Corte 5 giugno 1997, causa C‑398/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3091, punto 16, e 13 dicembre 2007, causa C‑250/06,
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11135, punti 37 e 38). Analogamente, queste misure possono ostacolare
la libertà di stabilimento allorché sono suscettibili di collocare le società di altri [OSCURATO:PERSONA] membri in una situazione di fatto
o di diritto sfavorevole in relazione a quella dello Stato membro che le ha adottate (v., in tal senso, sentenza della Corte
11 maggio 1999, causa C‑255/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2835, punto 19).
54
Orbene, siffatte restrizioni alle libertà fondamentali garantite dal Trattato possono essere giustificate qualora rispondano
a ragioni imperative di interesse pubblico, purché siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non
vadano oltre il necessario per il raggiungimento di questo (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 53, punto
19, e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a., cit. supra al punto 53, punto 39 e la giurisprudenza citata).
55
A questo proposito si deve ricordare che la libertà di espressione, quale tutelata dall’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), fa parte
dei diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario che costituisce una ragione imperativa di interesse
generale idonea a giustificare siffatte restrizioni (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a.,
cit. supra al punto 53, punto 41 e la giurisprudenza citata). Inoltre, ai sensi dell’art. 10, n. 1, della CEDU, la libertà
di espressione comprende anche la libertà di ricevere informazioni.
56
Nella fattispecie, come è stato rilevato al ‘considerando’ 17 della decisione impugnata, le misure adottate dal [OSCURATO:PERSONA] del
[OSCURATO:PERSONA] costituiscono ostacoli alla libera prestazione dei servizi. Tuttavia, come risulta dal ‘considerando’ 18 della direttiva
97/36, le misure previste dall’art. 3 bis della direttiva 89/552 mirano a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare
un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società.
Secondo il ‘considerando’ 21 della direttiva 97/36, un evento è di particolare rilevanza allorché è straordinario, presenta
interesse per il pubblico in generale nell’Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa
di un determinato Stato membro ed è organizzato in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a
tale evento.
57
Ne deriva che le misure previste dall’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, dal momento che riguardano eventi di particolare
rilevanza per la società, sono giustificate da ragioni imperative di interesse generale, cosa che del resto non è contestata
dalla FIFA.
58
Inoltre, come è stato rilevato supra al punto 54, le misure di cui trattasi devono anche essere idonee a garantire la realizzazione
dell’obiettivo che esse perseguono e non andare oltre quanto è necessario per conseguirlo.
59
Infine, per quanto riguarda la portata del ‘considerando’ 18 della direttiva 97/36, occorre rilevare, in primo luogo, che
l’art. 3 bis dell’art. 89/552, al quale fa riferimento questo ‘considerando’, non procede ad un’armonizzazione degli eventi
specifici che possono essere considerati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri come eventi di particolare rilevanza per la società. Infatti,
contrariamente alla versione di questo articolo che appare nella decisione del Parlamento europeo concernente la posizione
comune adottata dal Consiglio al fine dell’adozione della direttiva 97/36 (GU 1996, C 362, pag. 56) e in cui si fa riferimento
esplicito ai giochi olimpici d’estate e d’inverno e ai campionati del mondo ed europei di calcio, questa disposizione non
fa riferimento ad eventi specifici che possono essere inseriti negli elenchi nazionali.
60
Ne deriva che, come rileva del resto la [OSCURATO:PERSONA], il ‘considerando’ 18 della direttiva 97/36 non può essere inteso nel
senso che comporta che l’inserimento della Coppa del mondo in un elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la
società sia automaticamente compatibile con il diritto comunitario. A maggior ragione, questo ‘considerando’ non può essere
inteso nel senso che indica che la Coppa del mondo può in tutti i casi essere validamente inclusa integralmente in un tale
elenco indipendentemente dall’interesse che suscitano le partite di questa competizione nello Stato membro interessato.
61
Per contro, in relazione alle valutazioni che figurano ai punti 52‑57 supra, questo considerando comporta che, allorché uno
Stato membro inserisce partite della Coppa del mondo nell’elenco che ha deciso di compilare, non è più necessario che tale
Stato faccia figurare nella sua comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] una motivazione speciale concernente il loro carattere in quanto
evento di particolare rilevanza per la società.
62
Sulla base di queste considerazioni occorre valutare la fondatezza dei motivi dedotti dalla FIFA.
63
Infine, nella misura in cui la FIFA fa valere, nell’ambito del suo sesto motivo dedotto nella replica, un difetto di motivazione
per quanto riguarda la motivazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla rilevanza dell’insieme delle partite della Coppa del mondo
per la società belga, il Tribunale tratterà questo motivo prima di esaminare il primo motivo che rimette in discussione la
fondatezza di tale valutazione.
Sul sesto motivo, relativo ad un difetto di motivazione
– Argomenti delle parti
64
La FIFA sostiene che nel ‘considerando’ 18 della direttiva 97/36 nulla consente di considerare il riferimento alla Coppa del
mondo nel senso che riguarda automaticamente la totalità delle 64 partite di questa competizione in quanto eventi di particolare
rilevanza per la società. Al contrario, una ripartizione delle partite di tale competizione, da un lato, in partite «prime»,
comprendenti le semifinali, la finale e le partite della squadra nazionale rispettiva, nella fattispecie la squadra nazionale
del [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, in partite «non prime», comprendenti tutte le altre partite, sarebbe infallibile e corrisponderebbe
al metodo attuato da altri [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno notificato le loro misure ai sensi dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva
89/552. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe essa stessa ammesso una siffatta categorizzazione delle partite nel suo documento di lavoro
[OSCURATO:PERSONA](97) relativo all’applicazione dell’art. 3 bis della direttiva 89/552. Il ‘considerando’ 18 della direttiva 89/552
non libererebbe quindi la [OSCURATO:PERSONA] dal suo dovere di esporre le ragioni per cui essa interina l’inserimento della totalità
delle partite della Coppa del mondo nell’elenco belga di eventi di particolare rilevanza per la società di questo Stato membro.
65
Orbene, le valutazioni che la [OSCURATO:PERSONA] ha formulato nei ‘considerando’ 6 e 16 della decisione impugnata non sarebbero accompagnate
da alcun elemento di prova, di modo che esse non possono essere considerate nel senso che costituiscono una motivazione adeguata
relativamente alla definizione di un evento di particolare rilevanza per la società contenuta nel ‘considerando’ 21 della
direttiva 97/36. Infatti, la decisione impugnata non conterrebbe elementi che dimostrano che la totalità delle partite della
Coppa del mondo soddisfa i criteri stabiliti dalla [OSCURATO:PERSONA].
66
Inoltre, la decisione impugnata non conterrebbe alcuna indicazione sui dati relativi al panorama audiovisivo belga che la
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso in considerazione, conformemente al ‘considerando’ 3 di tale decisione, né sulle altre informazioni
che questa istituzione sostiene di aver avuto a sua disposizione, quali i dati di ascolto. Sarebbe, in tale contesto, impossibile
per la FIFA esporre il suo punto di vista sulla natura e sulla pertinenza degli elementi che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA]
a considerare che la totalità delle partite della Coppa del mondo è di rilevanza particolare per la società belga e per il
Tribunale esercitare il controllo ad esso affidato, tanto che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata.
67
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dagli intervenienti, contesta la fondatezza di questo motivo.
– Giudizio del Tribunale
68
Occorre ricordare, innanzitutto, che il difetto o l’insufficienza di motivazione rientra nell’inosservanza delle forme sostanziali
ai sensi dell’art. 230 CE e costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal
giudice comunitario (v. sentenza della Corte 2 dicembre 2009, causa C‑89/08 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 34 e la giurisprudenza citata). Il fatto che questo motivo sia stato sollevato per la prima volta nella
replica non impedisce quindi al Tribunale di procedere all’esame della sua fondatezza.
69
Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto
e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da
consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare
il proprio controllo. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare
del contenuto dell’atto, della natura dei motivi fatti valere e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone
da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente
specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto
soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del
complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza della Corte 30 marzo 2000, causa C‑265/97 P, VBA/Florimex
e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2061, punto 93).
70
La FIFA addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver motivato la sua conclusione secondo cui la totalità delle partite della Coppa
del mondo deve essere considerata di particolare rilevanza per la società belga. Occorre peraltro sottolineare che, nella
sua risposta scritta al quesito posto dal Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento (v. punto
27 supra), la FIFA ha esplicitamente confermato quanto risultava indirettamente da diversi punti delle sue memorie, ossia
che essa ritiene l’inserimento delle partite «prime» della Coppa del mondo, ossia la finale, le semifinali e le partite della
squadra nazionale del [OSCURATO:PERSONA], nell’elenco belga compatibile con il diritto comunitario a condizione che i requisiti di un
procedimento chiaro e trasparente siano anch’essi rispettati.
71
Orbene, anche se il ‘considerando’ 18 della direttiva 97/36 non prende posizione sulla questione cruciale relativa all’inserimento
della totalità o di una parte delle partite della Coppa del mondo in un elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza
per la società, nessuna valida considerazione consente di concludere che in via di principio solo le partite «prime» possono
essere così qualificate e, perciò, far parte di un tale elenco.
72
Infatti, la Coppa del mondo è una competizione che può ragionevolmente essere considerata come un evento unico piuttosto che
come una compilazione di eventi singoli ripartiti in partite, «prime» e «non prime». A tal riguardo è notorio che, nell’ambito
della Coppa del mondo, i risultati delle partite «non prime» determinano la sorte delle squadre, di modo che la loro partecipazione
a partite «prime», quali quelle che coinvolgono la relativa squadra nazionale, può dipenderne. Pertanto, le partite «non prime»
definiscono gli avversari nella relativa squadra nazionale nelle fasi successive della competizione. Inoltre, i risultati
delle partite «non prime» possono anche determinare la presenza o l’assenza di tale squadra nazionale nella fase successiva
della competizione.
73
In considerazione di questo contesto specifico che consente di considerare la Coppa del mondo come un evento unico, come sottolinea
il ‘considerando’ 16 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a motivare più dettagliatamente la sua valutazione
relativamente alle partite «non prime», particolarmente allorché gli elementi statistici pertinenti non dimostrano che queste
partite attirano sistematicamente un numero trascurabile di telespettatori (v. punti 101‑109 infra). Queste circostanze hanno
consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di motivare la sua decisione anche con riferimento alla risonanza particolare che la Coppa del
mondo trova in [OSCURATO:PERSONA] nel senso che si tratta di un evento particolarmente popolare per il pubblico in generale e non solo
per gli appassionati di calcio, come enuncia il ‘considerando’ 6 della decisione impugnata.
74
Ne deriva che la motivazione contenuta nei ‘considerando’ 6 e 16 della decisione impugnata (v. punto 20 supra) consente alla
FIFA di identificare i motivi per cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la totalità delle partite della Coppa del mondo potesse
validamente essere inserita nell’elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga e al Tribunale di esercitare
il suo controllo sulla fondatezza di tale valutazione, di modo che la decisione impugnata soddisfa le condizioni dell’art. 253 CE
al riguardo.
75
Il sesto motivo deve quindi essere respinto.
Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente
concluso che le misure belghe erano compatibili con l’art. 49 CE
– Argomenti delle parti
76
La FIFA sostiene che, come risulterebbe del resto dal ‘considerando’ 17 della decisione impugnata, l’elenco belga costituisce
un ostacolo alla libera prestazione di servizi in quanto limita il numero di emittenti che sarebbero interessate all’acquisto
dei diritti di trasmissione delle partite della Coppa del mondo in [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, data l’importanza che riveste l’esclusiva
nell’ambito dell’acquisizione di tale diritto, nessuna emittente stabilita in uno Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] e che non
soddisfa le condizioni enunciate ai punti 9 e 13 supra sarebbe interessata all’acquisizione dei diritti di trasmissione non
esclusivi, nonostante il fatto che le sarebbe possibile offrire i suoi servizi alle comunità interessate di questo paese.
77
Pur accettando la possibilità di limitare l’esercizio di una libertà fondamentale stabilita dal Trattato per ragioni imperative
di interesse generale, quali l’accesso del pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società ai sensi del ‘considerando’
21 della direttiva 97/36, la FIFA fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] deve effettuare un controllo completo sulla compatibilità delle
misure adottate o previste sulla base dell’art. 3 bis della direttiva 89/552 con il diritto comunitario, in quanto queste
misure costituiscono eccezioni che devono essere interpretate restrittivamente. Lo Stato membro interessato dovrebbe provare
che le restrizioni di cui trattasi sono giustificate, necessarie e proporzionate e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a dimostrare,
nell’ambito del presente procedimento, che ha ottenuto gli elementi necessari a tal fine.
78
A tal riguardo, la FIFA sottolinea che le partite «prime» possono legittimamente essere considerate di particolare rilevanza
per la società ai sensi di tale disposizione, il che corrisponderebbe del resto alla propria politica. Secondo tale politica,
le semifinali, la finale, i relativi incontri della squadra nazionale e la partita di apertura della Coppa del mondo dovrebbero
essere trasmessi in diretta su una rete in chiaro.
79
Orbene, da diversi punti delle memorie della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che quest’ultima non ha effettuato un controllo appropriato
circa la compatibilità dell’elenco belga con il diritto comunitario, in quanto tale elenco comprende la totalità degli incontri
della Coppa del mondo, col pretesto che il ‘considerando’ 18 della direttiva 97/36 rende un tale controllo ridondante. Secondo
la FIFA, questa circostanza giustifica l’annullamento della decisione impugnata.
80
Inoltre, la FIFA sottolinea che le misure controverse non sono coerenti con il loro fine annunciato di assicurare un accesso
del pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società belga, in quanto esse avrebbero come conseguenza di «impoverire»
a lungo termine gli eventi sportivi inseriti nell’elenco riducendo gli introiti che essi generano e di nuocere così alla loro
«preservazione» come eventi di particolare rilevanza per la società.
81
Per quanto riguarda la rilevanza delle partite «non prime» per la società belga, la FIFA fa valere, in primo luogo, che queste
partite non trovano un’eco particolare salvo tra gli appassionati di calcio e, in secondo luogo, che queste partite non sono
state tradizionalmente trasmesse da reti televisive gratuite né avrebbero attirato numerosi telespettatori. Ne risulterebbe
che gli incontri «non prime» non soddisfano i due criteri ammessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nei ‘considerando’ 6 e 16 della decisione
impugnata, di modo che essa avrebbe commesso un errore a tal riguardo.
82
Per quanto riguardo il criterio relativo all’eco che riscontrerebbe la Coppa del mondo nella società belga, la FIFA fa valere
che l’inserimento della totalità degli incontri di questa competizione nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per
la società belga sarebbe una misura sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Infatti, gli incontri «non prime» della
Coppa del mondo attirerebbero solo una parte del numero di telespettatori attirati dagli incontri «prime», ma anche da una
serie di altre trasmissioni della televisione belga, di modo che la loro popolarità dovrebbe essere considerata molto limitata.
Questo carattere sproporzionato sarebbe inoltre dimostrato dal fatto che le emittenti stesse non trasmettono tutti gli incontri
in diretta.
83
Queste conclusioni sarebbero conformi alla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] e della giurisprudenza e sarebbero corroborate
dai dati di ascolto particolarmente bassi ottenuti da taluni incontri «non prime», che avrebbero attirato tra i 27 000 e i
33 000 telespettatori in Vallonia.
84
In particolare, da uno studio fondato sugli elementi della base di dati di una società belga di ricerca risulterebbe che il
numero medio di non appassionati di calcio che hanno guardato almeno 30 minuti consecutivi di tutti gli incontri «non prime»
delle Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006 ha rappresentato, rispettivamente, solo il 2,5, lo 0,8 e il 2,5% dell’ascolto
totale per la comunità fiamminga e l’1,4, l’1,2 e l’1,4% dell’ascolto totale per la comunità francese. Per contro, il 17,
il 6, il 9,5 e il 10% degli appassionati di calcio avrebbero rispettivamente guardato 30 minuti consecutivi di tutti gli incontri
«prime» delle Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006 della comunità fiamminga, dati numerici che ammontano a 10,9,
9 e 12,5% nella comunità francese.
85
Pertanto, in assenza di qualsiasi altra prova menzionata nella decisione impugnata circa la particolare eco che troverebbero
gli incontri della Coppa del mondo presso il pubblico in generale in [OSCURATO:PERSONA], e a maggior ragione, gli incontri «non prime»
di questa competizione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore concludendo che la totalità delle partite di questa competizione
è di particolare importanza per la società belga.
86
Inoltre, non si può sostenere che gli incontri «non prime» abbiano una particolare rilevanza per la società belga quando la
normativa belga non impone alle emittenti televisive di trasmetterli, mentre tali obblighi esistono per altri eventi.
87
Per quanto riguarda il carattere relativo alla partecipazione della squadra nazionale del [OSCURATO:PERSONA] che figura al ‘considerando’
8 della decisione impugnata, la FIFA fa valere che questo non è per definizione soddisfatto per gli incontri «non prime».
88
Per quanto riguarda il criterio relativo alla trasmissione della Coppa del mondo tradizionalmente da parte delle reti televisive
gratuite e all’«attrazione» di numerosi telespettatori, innanzitutto, la FIFA ritiene che esso sia inappropriato, poiché tutta
una serie di trasmissioni, quali i film e le commedie, lo soddisfarebbero senza tuttavia che siano inserite nell’elenco di
eventi di particolare rilevanza per la società belga. Inoltre, la FIFA sottolinea che il rispetto di questo criterio non costituisce
solo un indizio della rilevanza dell’evento che consente di considerare la possibilità di inserirlo nell’elenco. Dato inoltre
che il ‘considerando’ 16 della decisione impugnata non fornisce indizi in senso contrario, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe validamente
concludere che questo criterio è soddisfatto e che l’inserimento della totalità degli incontri della Coppa del mondo nell’elenco
belga di eventi di particolare rilevanza per le società è una misura proporzionata.
89
La FIFA ribadisce che gli incontri «non prime» della Coppa del mondo suscitano spesso talmente poco interesse che non sono
neanche trasmessi in diretta su una televisione in chiaro, e che, in tal caso, non attirano numerosi telespettatori. Pertanto,
per quanto riguarda le Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006, 24 incontri in totale non sono stati trasmessi in diretta
per una delle comunità o per le due comunità belghe che hanno adottato le misure controverse, mentre 8 di queste partite che
sono state trasmesse in differita in Vallonia hanno attirato un numero di telespettatori estremamente limitato. La FIFA sottolinea
inoltre che lo svolgimento di due incontri non è una circostanza che giustifica la mancata trasmissione di uno di questi,
poiché essi possono essere diffusi da reti diverse, mentre sotto-licenze possono anche essere previste per questo caso specifico.
90
Gli incontri «non prime» della Coppa del mondo del 2006 avrebbero peraltro attirato, in media, solo 326 000 e 279 000 telespettatori
rispettivamente in Fiandra e in Vallonia, contro 722 000 e 583 000 telespettatori attirati in media dagli incontri «prime»
della stessa competizione, e tendenze analoghe potrebbero essere osservate relativamente alle Coppe del mondo del 1998 e del
2002. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche quindi commesso un errore affermando che l’insieme degli incontri della Coppa del mondo
ha sempre attirato numerosi telespettatori in [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe dunque tenuto conto dei requisiti dell’art. 3 bis della direttiva
89/552.
91
Inoltre, la FIFA sottolinea che l’accesso del pubblico agli incontri della Coppa del mondo avrebbe potuto essere ottenuto
mediante misure meno restrittive, quali il ricorso ad emittenti a pagamento, i cui servizi potrebbero tuttavia essere captati
dal 90% della popolazione belga, in quanto la trasmissione di sintesi o degli incontri interi in differita da parte delle
emittenti soddisfa le condizioni enunciate ai punti 9 e 13 supra, ossia la trasmissione radiofonica in diretta o in differita.
Pertanto, la trasmissione in diretta dei soli incontri «prime» potrebbe essere riservata alle emittenti che soddisfano queste
condizioni. Orbene, omettendo di esaminare queste possibilità, la [OSCURATO:PERSONA] non può concludere validamente che l’inserimento
della totalità degli incontri della Coppa del mondo nell’elenco belga di eventi di particolare rilevanza per la società è
una misura necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo che essa persegue.
92
La FIFA fa valere anche che, se, contrariamente agli argomenti che essa deduce, l’art. 3 bis, n. 1, della direttiva dovesse
essere inteso nel senso che la Coppa del mondo deve essere considerata, nel suo insieme, un evento di particolare rilevanza
per la società a causa della lettera del ‘considerando’ 18 della direttiva 97/36, si sarebbe dovuto considerare che un’eccezione
a titolo dell’art. 241 CE contro questa disposizione è stata implicitamente sollevata nel ricorso e, in ogni caso, nella replica.
Nell’ambito di questa eccezione, la FIFA invoca l’insieme degli argomenti mirante a dimostrare, a suo parere, che nulla giustifica
di ritenere la Coppa del mondo, nella sua integralità, un evento unico di particolare rilevanza per la società.
93
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dagli intervenienti, contesta la fondatezza di questo motivo.
– Giudizio del Tribunale
94
Occorre ricordare, in primo luogo, che l’art. 3 bis della direttiva 89/552, nel disporre che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri definire
gli eventi di particolare rilevanza per la società nel senso indicato al ‘considerando’ 21 della direttiva 97/36, riconosce
agli [OSCURATO:PERSONA] membri un ampio potere discrezionale a tal riguardo.
95
In secondo luogo, nonostante il fatto che l’art. 3 bis della direttiva 89/552 non proceda ad un’armonizzazione a livello degli
eventi specifici che possono essere considerati da uno Stato membro di particolare rilevanza per la sua società (v. punti
59 e 60 supra), la menzione della Coppa del mondo al ‘considerando’ 18 della direttiva 97/36 comporta che la [OSCURATO:PERSONA] non
può considerare incompatibile con il diritto comunitario l’inserimento di partite di questa competizione in un elenco di eventi
per il fatto che lo Stato membro interessato non le abbia comunicato i motivi specifici che giustificano la loro rilevanza
per la società (v. punto 61 supra). Tuttavia, l’eventuale conclusione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’inserimento della Coppa
del mondo nella sua integralità in un elenco di eventi di particolare rilevanza per lo Stato membro è compatibile con il diritto
comunitario per il motivo che questa competizione è, per le sue caratteristiche, validamente considerata come un evento unico,
può essere rimessa in discussione sulla base di elementi specifici che dimostrano che le partite «non prime» non sono di particolare
rilevanza per la società di tale Stato.
96
Infatti, come è stato esposto ai punti 59 e 60 supra, né il ‘considerando’ 18 della direttiva 97/36 né l’art. 3 bis della
direttiva 89/552 affrontano la questione se la Coppa del mondo possa essere validamente inserita nella sua integralità in
un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società indipendentemente dall’interesse che suscitano i suoi incontri,
in particolare gli incontri «non prime», nello Stato membro interessato.
97
Di conseguenza, qualsiasi discussione relativa alla legittimità della direttiva 97/36 per quanto riguarda la qualifica come
evento di particolare rilevanza per la società della Coppa del mondo, nella sua integralità, piuttosto che dei soli incontri
«prime» di quest’ultima (v. punto 92 supra), è priva di oggetto, in quanto il ‘considerando’ 18 di quest’ultima non affronta
tale questione. Pertanto, non occorre pronunciarsi sulla questione se la FIFA abbia potuto validamente sollevare un’eccezione
a titolo dell’art. 241 CE a tal riguardo nella replica o se se si debba ritenere che una tale eccezione sia stata sollevata
implicitamente nella fase del ricorso.
98
In terzo luogo, come è stato chiarito ai punti 71 e 72 supra, la Coppa del mondo può ragionevolmente essere considerata come
un evento unico piuttosto che come un insieme di eventi individuali divisi in incontri «prime» e «non prime», di modo che
l’approccio delle autorità belghe si colloca nei limiti del loro potere discrezionale.
99
L’importanza delle partite «non prime» risulta peraltro anche dal semplice fatto che esse fanno parte di questa competizione,
così come avviene per altri sport per i quali l’interesse, normalmente limitato, cresce quando si svolgono nell’ambito dei
Giochi olimpici.
100
Ne deriva che, non rimettendo in discussione la posizione secondo cui non occorre distinguere, ai fini della valutazione relativa
alla rilevanza della Coppa del mondo per la società belga, tra partite «prime» e «non prime», ma di considerare questa competizione
nella sua globalità e non come una serie di eventi singoli (‘considerando’ 6 e 16 della decisione impugnata, v. punto 20 supra),
la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore.
101
Gli argomenti che la FIFA deduce al riguardo nell’ambito del presente motivo non intaccano le valutazioni contenute nei ‘considerando’
6 e 16 della decisione impugnata.
102
Infatti, la circostanza secondo cui il numero dei non appassionati di calcio che avrebbero guardato 30 minuti consecutivi
di tutti gli incontri «non prime» delle Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006 corrisponde a bassissime percentuali
(v. punto 84 supra) non è concludente, in quanto non è necessario che tutti gli incontri «non prime» debbano essere di particolare
rilevanza per la società belga affinché la Coppa del mondo possa essere validamente inserita, integralmente, nell’elenco belga
di tali eventi. Per contro, è sufficiente che la caratteristica descritta al punto 72 supra riguardi taluni incontri «non
prime», dei quali né il numero né i partecipanti possono essere precisati al momento della redazione dell’elenco o dell’acquisizione
dei diritti di trasmissione per giustificare il fatto di non distinguere tra incontri «prime» e «non prime» per quanto riguarda
la loro rilevanza per la società. Ne deriva che il criterio utilizzato ai fini dei sondaggi operati nell’ambito di questa
indagine è stato eccessivamente restrittivo e, pertanto, inadeguato sia alla struttura della Coppa del mondo sia alle caratteristiche
che questa competizione deve avere per poter essere qualificata nel suo insieme come evento di particolare rilevanza per la
società.
103
Questa constatazione annulla anche l’argomento della FIFA relativo al fatto che taluni incontri «non prime» delle Coppe del
mondo del 1998, del 2002 e del 2006 non sono stati trasmessi in diretta o non sono stati trasmessi affatto, tanto più che
esso riguarda, con due eccezioni, incontri che si svolgevano contemporaneamente ad altri incontri anch’essi «non prime», che
hanno comunque attirato, secondo il documento presentato dalla FIFA e intitolato «Dati di ascolto in [OSCURATO:PERSONA] per la Coppa del
mondo dal 1998 al 2006», tra i 125 000 e i 697 000 telespettatori nelle Fiandre, e tra i 152 000 e i 381 000 telespettatori
in Vallonia. Pertanto, la mancata trasmissione o la trasmissione in differita di un numero limitato di incontri «non prime»
non impongono di considerare che, nonostante le loro caratteristiche (v. punti 72 e 99 supra), questi ultimi non hanno, nel
loro insieme, una particolare rilevanza per la società belga, in particolare quando tali soluzioni sono adottate per ragioni
obiettive, quali lo svolgimento simultaneo dei due incontri. Occorre aggiungere a tal riguardo che, secondo questo stesso
documento, l’assenza totale di trasmissione di incontri che si svolgono nello stesso tempo di altri incontri della Coppa del
mondo si osserva solo nelle Fiandre. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la FIFA, il ‘considerando’ 16 della decisione
impugnata (v. punto 20 supra) non si riferisce ad incontri che sono stati sempre trasmessi in diretta, ma ad incontri che
sono stati sempre trasmessi da reti televisive in chiaro, il che corrisponde al quarto criterio enunciato al ‘considerando’
5 della stessa decisione. Per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto che gli incontri «non prime» non comprendono per
definizione la squadra nazionale belga, è sufficiente ricordare, in primo luogo, che, come è già stato esposto, la Coppa del
mondo può validamente essere considerata un evento unico di particolare rilevanza per la società belga e, in secondo luogo,
che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato unicamente che il primo e il quarto criterio enunciati al ‘considerando’ 5 della decisione
impugnata erano soddisfatti senza pronunciarsi specificamente sul terzo criterio.
104
Per quanto riguarda gli argomenti relativi ai dati di ascolto relativi agli incontri «non prime» delle Coppe del mondo del
1998, del 2002 e del 2006 (v. punto 90 supra), nemmeno essi possono aver successo.
105
A tal riguardo occorre sottolineare che, contrariamente a quanto sostiene la FIFA, i dati di ascolto relativi agli incontri
«non prime» rispetto a quelli relativi agli incontri «prime» non dimostrano che i primi non hanno attirato numerosi telespettatori.
Infatti, in base al documento intitolato «Dati di ascolto in [OSCURATO:PERSONA] per la Coppa del mondo dal 1998 al 2006», gli incontri
«non prime» hanno attirato, in media, il 32% dei telespettatori che hanno guardato gli incontri «prime» per la Coppa del mondo
del 1998, percentuale che ammonta rispettivamente al 31 e al 46% per le Coppe del mondo del 2002 e del 2006. Anche se questi
dati sono meno elevati di quelli relativi agli incontri «prime», ciò non toglie che l’inserimento degli incontri «non prime»
nell’elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la società non richiede che essi attirino il numero di telespettatori
che hanno attirato gli incontri «prime». Nella fattispecie, questi dati non possono essere intesi nel senso che rappresentano
il numero di telespettatori che avrebbero normalmente attirato, in [OSCURATO:PERSONA], incontri che non si svolgono nell’ambito di una
competizione internazionale di calcio di maggiore rilievo a livello di squadre nazionali e che, inoltre, non comprendono la
squadra nazionale belga.
106
Occorre rilevare correlativamente che, in base al documento intitolato «Dati di ascolto in [OSCURATO:PERSONA] per la Coppa del mondo dal
1998 al 2006», tra gli incontri «non prime» della Coppa del mondo del 1998, dodici hanno attirato tra 1 milione e 1,345 milioni
di telespettatori, mentre otto hanno attirato tra i 799 000 e i 976 000 telespettatori. Per quanto riguarda la Coppa del mondo
del 2002, da questo stesso documento risulta che, tra gli incontri «non prime», quindici hanno attirato tra i 624 000 e i
915 000 telespettatori e sette hanno attirato tra i 511 000 e i 589 000 telespettatori. Per quanto riguarda la Coppa del mondo
del 2006, il documento di cui trattasi indica che, tra gli incontri «non prime», dieci hanno attirato tra gli 808 000 e 1,185
milioni di telespettatori e quattordici hanno attirato tra i 649 000 e i 768 000 telespettatori.
107
Orbene, secondo il documento intitolato «Dati di ascolto in [OSCURATO:PERSONA] per la Coppa del mondo dal 1998 al 2006», gli incontri
«prime» hanno attirato, per l’insieme di questo Stato membro, in media, rispettivamente 2,172 milioni, 1,418 milioni e 1,305
milioni di telespettatori per le competizioni del 1998, del 2002 e del 2006. Comparati a queste medie, i dati menzionati al
punto 106 supra dimostrano che gli incontri «non prime» attirano, in [OSCURATO:PERSONA], grandissimi ascolti, che non si spiegano altrimenti
che in ragione dell’inserimento di questi incontri nel calendario della Coppa del mondo. Essi confermano quindi le valutazioni
che figurano ai punti 71, 72 e 99 supra e confortano la posizione esposta al ‘considerando’ 16 della decisione impugnata,
secondo la quale gli incontri della Coppa del mondo, compresi gli incontri «non prime», hanno tradizionalmente attirato numerosi
telespettatori.
108
Questa analisi non è rimessa in discussione dai dati di ascolto che si presume particolarmente bassi fatti valere dalla FIFA
per quanto riguarda taluni incontri «non prime» (v. punto 83 supra). A tal riguardo occorre rilevare che, dei tre incontri
ai quali si riferisce la FIFA, due sono iniziati alle 8,30 ed il terzo alle 13,30, ora del [OSCURATO:PERSONA], e che essi si sono svolti
contemporaneamente a tre altri incontri «non prime» che hanno comunque attirato, in Vallonia, rispettivamente 221 000, 290 000
e 163 000 telespettatori. Il fatto che la differenza oraria combinata con l’ora di svolgimento degli incontri in questione
sia la causa di questo fenomeno osservato per la competizione del 2002 è dimostrato dai dati di ascolto nettamente più rilevanti
concernenti gli incontri «non prime» trasmessi né troppo presto di mattina né durante le ore di lavoro, come quelli cui si
fa riferimento supra al punto 106. Inoltre, secondo un comunicato stampa allegato alla controreplica, la FIFA stessa afferma
la rilevanza della differenza oraria, che determina l’ora di svolgimento di un incontro in ogni paese, essendo questa circostanza
riconosciuta come fattore che ha inciso sulla rilevanza degli ascolti in Asia e in Europa durante le Coppe del mondo del 2002
e del 2006.
109
Pertanto, i dati di ascolto relativi agli incontri «non prime» confermano la valutazione contenuta al punto 100 supra, anziché
invalidarla.
110
Inoltre, la conclusione che figura al punto 107 supra non è compatibile con quella illustrata al ‘considerando’ 40 della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 10 maggio 2000, 2000/400/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] (Caso n. IV/32.150 –
Eurovision, GU L 151, pag. 18), alla quale allude la FIFA (v. punto 83 supra). Secondo questo ‘considerando’, le manifestazioni
internazionali sono generalmente più attraenti per il pubblico di un determinato paese rispetto alle manifestazioni nazionali,
purché vi partecipino la squadra o un campione nazionali, mentre gli avvenimenti internazionali a cui non gareggiano campioni
o squadre nazionali suscitano sovente scarso interesse. Orbene, la Coppa del mondo si svolge spesso con la partecipazione
della squadra nazionale belga. Inoltre, anche quando ciò non avviene, l’assenza di partecipazione di questa squadra nazionale
è normalmente constatata dopo la compilazione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società belga, ma anche
dopo la cessione dei diritti di trasmissione televisiva per quanto riguarda l’anno di cui trattasi.
111
Per quanto riguarda l’argomento relativo all’assenza di obbligo di trasmissione degli incontri «non prime» (v. punto 86 supra),
è sufficiente rilevare che la scelta di non imporre ad un’emittente televisiva la trasmissione di un evento non comporta affatto
che questo evento non sia di particolare rilevanza per la società ai sensi dell’art. 3 bis della direttiva 89/552, anche quando
l’introduzione di tali obblighi rientra nella prassi seguita in generale dal legislatore nazionale. Infatti, nel rispetto
del principio di proporzionalità, l’articolo sopra indicato ha per oggetto di impedire che, a causa di trasmissioni televisive
esclusive, il pubblico in generale in uno Stato membro non abbia la possibilità di seguire taluni eventi su una televisione
ad accesso libero. Esso non ha dunque per oggetto di obbligare indirettamente gli [OSCURATO:PERSONA] che intendono concedere una tale protezione
ad imporre ad un servizio televisivo ad accesso libero di trasmettere tali eventi. Orbene, se, al fine di inserire validamente
un evento in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovessero imporre ad un servizio
televisivo ad accesso libero di trasmetterlo, la disposizione in questione causerebbe effetti che vanno al di là del proprio
obiettivo.
112
Dato che gli argomenti della FIFA relativi al fatto che, confermando la valutazione delle autorità belghe, secondo cui la
Coppa del mondo costituisce, nella sua integralità, un evento di particolare rilevanza per la società belga, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe commesso errori che devono essere esclusi, occorre respingere l’argomento secondo cui tale istituzione non ha proceduto
ad un esame appropriato della rilevanza degli incontri «non prime» per la società belga (v. punto 79 supra).
113
Per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto che altre trasmissioni soddisfarebbero il quarto criterio enunciato al ‘considerando’
5 della decisione impugnata (v. punto 88 supra), occorre rilevare, innanzitutto, che le produzioni cui allude la FIFA non
costituiscono eventi ai sensi del ‘considerando’ 21 della direttiva 97/36.
114
Inoltre, occorre sottolineare che l’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 non obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a compilare un elenco
di eventi di particolare rilevanza per la società, né impone loro, nel caso in cui un tale elenco è redatto, di inserirvi
un evento anche se quest’ultimo avrebbe potuto validamente esservi inserito. Infatti, al di là del fatto che questa disposizione
indica che ogni Stato membro «può» adottare le misure che portano agli obiettivi che essa descrive, essa concretizza le possibilità
che hanno gli [OSCURATO:PERSONA] membri per derogare a talune regole del Trattato, quali quelle che disciplinano la libera circolazione
dei servizi. Orbene, per quanto riguarda la scelta tra diversi eventi concreti di particolare rilevanza per la società ai
sensi della direttiva 97/36, non può essere direttamente o indirettamente imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di inserire nei loro elenchi
eventi diversi da quelli che essi scelgono di inserirvi e di derogare alle regole del Trattato in una misura maggiore di quanto
essi intendano. Occorre aggiungere a tal riguardo che l’esame della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva
89/552 per quanto riguarda il carattere degli eventi inseriti in quanto eventi di particolare rilevanza per la società avviene
in relazione alle loro proprie caratteristiche e non in relazione alle caratteristiche di altri eventi non inseriti.
115
Pertanto, quando un evento è di particolare rilevanza per la società di uno Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] non commette alcun
errore di diritto omettendo, nell’ambito del controllo che essa esercita in forza dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552,
di opporsi al suo inserimento nell’elenco redatto dallo Stato membro di cui trattasi per il fatto che un altro evento, d’importanza
eventualmente più pronunciata per questa società, non vi figura.
116
Supponendo quindi che vi siano altri eventi, ai sensi del ‘considerando’ 21 della direttiva 97/36, di rilevanza ancora più
marcata della Coppa del mondo per la società belga, ma che non figurano nell’elenco redatto dalle autorità belghe, la [OSCURATO:PERSONA]
non ha violato il principio di parità di trattamento accettando l’inserimento di tale competizione nell’elenco controverso.
117
Per quanto riguarda gli argomenti con cui si contesta la proporzionalità dell’inserimento dell’insieme degli incontri della
Coppa del mondo nell’elenco belga di eventi di particolare rilevanza per la società, occorre rilevare che quelli illustrati
al punto 82 supra rilevano una confusione tra, da un lato, la particolare rilevanza di un evento per la società, prima condizione
che deve essere soddisfatta e che costituisce il motivo imperativo di interesse che giustifica la restrizione di una libertà
fondamentale garantita dal Trattato (v. punti 52‑57 supra), e, dall’altro, la proporzionalità della restrizione di cui trattasi,
che costituisce una seconda condizione che deve soddisfare la normativa nazionale che limita una tale libertà al fine di essere
compatibile con il diritto comunitario (v. punto 58 supra). A tal riguardo è sufficiente ricordare che, come risulta dall’analisi
effettuata nell’ambito del presente motivo, la Coppa del mondo può validamente essere considerata come un evento unico di
particolare rilevanza per la società belga, in quanto i dati di ascolto relativi agli incontri «non prime» confermano, anziché
invalidarla, la valutazione contenuta nei ‘considerando’ 6 e 16 della decisione impugnata. Si deve quindi constatare che la
censura relativa al fatto che gli incontri di cui trattasi non sono di particolare rilevanza per la società, di modo che le
misure belghe sarebbero sproporzionate, è, in ogni caso, fondata su una premessa erronea. Di conseguenza, questa censura non
invalida la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] sul carattere appropriato e proporzionato dell’inserimento dell’insieme degli incontri
della Coppa del mondo nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società belga, dato il carattere unitario di
questa competizione.
118
Per quanto riguarda gli argomenti relativi anche alla violazione del principio di proporzionalità esposti supra al punto 91,
è sufficiente rilevare che le possibilità proposte dalla FIFA non sono compatibili con la definizione della televisione ad
accesso libero esposte al ‘considerando’ 22 della direttiva 97/36, definizione che la FIFA ha esplicitamente dichiarato riconoscere
nella replica. Ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad esaminare queste possibilità prima di adottare la sua conclusione
relativa alla proporzionalità dell’inserimento della Coppa del mondo, nella sua integralità, nell’elenco di eventi di particolare
rilevanza per la società belga.
119
Ne deriva che, considerando l’inserimento dell’insieme degli incontri della Coppa del mondo nell’elenco di eventi di particolare
rilevanza per la società belga compatibile con il diritto comunitario, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l’art. 3 bis, n. 2, della
direttiva 89/552, di modo che il primo motivo dev’essere respinto.
Sul secondo e terzo motivo, relativi rispettivamente alla violazione dell’art. 49 CE e alla violazione dell’art. 3 bis, n. 2,
della direttiva 89/552 in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente concluso che le misure belghe erano compatibili, rispettivamente,
con l’art. 49 CE e l’art. 43 CE.
– Argomenti delle parti
120
Nel ricorso la FIFA fa valere che gli argomenti che ha dedotto a sostegno del primo motivo dimostrano anche che, considerando
l’inserimento di tutti gli incontri della Coppa del mondo nell’elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga
compatibile con il diritto comunitario, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 49 CE.
121
Nella replica la FIFA aggiunge che, in primo luogo, la normativa belga, anche se si applica indistintamente alle emittenti
nazionali ed estere, le impedisce di vendere i diritti di trasmissione esclusiva di qualsiasi incontro della Coppa del mondo
ad emittenti che non soddisfano le condizioni enunciate ai punti 9 e 13 supra e, in secondo luogo, in forza del meccanismo
del reciproco riconoscimento avviato dalla decisione impugnata, emittenti stabilite in altri [OSCURATO:PERSONA] membri non potrebbero trasmettere
in esclusiva qualsiasi incontro della Coppa del mondo in [OSCURATO:PERSONA], poiché non soddisfano dette condizioni. Anche se la normativa
adottata dalla comunità fiamminga lascia alle emittenti di cui trattasi la possibilità di procedere ad una trasmissione esclusiva
degli incontri della Coppa del mondo nel caso in cui nessuna emittente che soddisfa le condizioni enunciate al punto 9 supra
si dichiari disposta ad ottenere sotto-licenze presso di esse, questa eventualità sarebbe puramente teorica. Orbene, l’eliminazione
della possibilità di acquisire in esclusiva questo tipo di diritti di trasmissione in [OSCURATO:PERSONA] toglierebbe alle emittenti stabilite
in altri [OSCURATO:PERSONA] membri qualsiasi interesse ad ottenerli ed impedirebbe loro così di trasmettere qualsiasi incontro della Coppa
del mondo in quest’ultimo paese.
122
Tuttavia, gli effetti restrittivi della libertà di prestazione dei servizi da parte delle emittenti stabilite in [OSCURATO:PERSONA] membri
diversi dal [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto essere attenuate ad un livello proporzionato inserendo nell’elenco di eventi di particolare
rilevanza solo gli incontri della Coppa del mondo che rivestano veramente una tale rilevanza per la società belga, ossia gli
incontri «prime», ai quali la FIFA avrebbe sempre aggiunto l’incontro e la cerimonia di apertura. Inoltre, le misure belghe,
come approvate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della decisione impugnata, comporterebbero restrizioni sproporzionate e non giustificate
alla libertà di prestazione dei servizi rispetto al fine che esse perseguono.
123
Nell’ambito del motivo relativo ad una violazione del diritto di stabilimento, la FIFA rileva, nel ricorso, che l’inserimento
della totalità degli incontri della Coppa del mondo negli elenchi di particolare rilevanza per la società belga impedisce
alle emittenti che vogliono stabilirsi in [OSCURATO:PERSONA] e che intendono proporre a tal fine servizi televisivi a pagamento di ottenere
diritti esclusivi per la trasmissione degli incontri per la Coppa del mondo in questo paese. Orbene, l’acquisizione dei diritti
di trasmissione non esclusivi non consentirebbe ad un’emittente di piccole dimensioni di accumulare gli introiti, gli abbonati
e il prestigio richiesti per stabilirsi in [OSCURATO:PERSONA], di modo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore ritenendo che l’inserimento
della totalità degli incontri della Coppa del mondo nell’elenco di eventi di particolare rilevanza per la società belga non
violava l’art. 43 CE.
124
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dagli intervenienti, contesta la fondatezza di tali motivi.
– Giudizio del Tribunale
125
Non è contestato che, come è del resto riconosciuto al ‘considerando’ 17 della decisione impugnata, il meccanismo di riconoscimento
reciproco avviato dalla decisione impugnata in forza dell’art. 3 bis della direttiva 89/552 ha per effetto di restringere
la libertà di prestazione dei servizi nel mercato comune, quale stabilita dall’art. 49 CE.
126
Inoltre, come fa valere la FIFA, le misure belghe possono collocare le emittenti stabilite in altri [OSCURATO:PERSONA] membri in una situazione
di fatto o di diritto svantaggiosa rispetto a quella delle emittenti stabilite in [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, nonostante il fatto
che la normativa descritta ai punti 7‑15 supra si applichi indistintamente alle emittenti nazionali ed estere, in realtà è
molto meno probabile che nessuna emittente che soddisfi i criteri enunciati ai punti 9 e 13 supra, stabilita verosimilmente
in [OSCURATO:PERSONA], sarà interessata a ritrasmettere la Coppa del mondo dando così ad un’emittente che intende stabilirsi in [OSCURATO:PERSONA]
la possibilità di trasmettere detto evento in esclusiva, piuttosto che l’inverso. Inoltre, questa possibilità, secondo la
normativa belga, esiste solo per la comunità fiamminga (v. punto 10 supra). Ne deriva che le misure belghe costituiscono effettivamente
ostacoli alla libertà di stabilimento, come istituita dall’art. 43 CE.
127
Tuttavia, queste restrizioni alla libertà di prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento possono essere giustificate
dal momento che mirano a tutelare il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alle trasmissioni
televisive di eventi, nazionali o meno, di particolare rilevanza per la società, alle condizioni supplementari che esse siano
idonee a garantire la realizzazione dell’obiettivo che esse perseguono e non vadano al di là di quanto è necessario per raggiungerlo
(v. punti 52‑58 supra).
128
A tal riguardo, occorre ricordare che la FIFA contesta la legittimità della decisione impugnata in relazione alle disposizioni
del Trattato sulla libera prestazione dei servizi e sulla libertà di stabilimento in quanto la [OSCURATO:PERSONA] approva l’inserimento
degli incontri «non prime» nell’elenco di particolare rilevanza per la società belga. Secondo la FIFA, detti incontri non
risponderebbero a tale qualificazione, di modo che la restrizione alla libertà di prestazioni di servizi e alla libertà di
stabilimento sarebbe sproporzionata.
129
Orbene, così come gli argomenti esaminati supra al punto 117, le giustificazioni dedotte a sostegno del motivo relativo alla
violazione dell’art. 49 CE sono affette dalla stessa confusione tra, da un lato, la particolare rilevanza di un evento per
la società, prima condizione che esso deve soddisfare e che costituisce il motivo imperativo di interesse generale che giustifica
la restrizione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v. punti 52‑57 supra), e, dall’altro, la proporzionalità
della restrizione di cui trattasi, che costituisce una seconda condizione che deve soddisfare la normativa nazionale che restringe
una tale libertà al fine di essere compatibile con il diritto comunitario (v. punto 58 supra). A tal riguardo è sufficiente
ricordare che, come risulta dall’analisi effettuata nell’ambito del primo motivo, la Coppa del mondo può validamente essere
considerata come un evento unico di particolare importanza per la società belga, in quanto i dati di ascolto relativi agli
incontri «non prime» confermano, anziché invalidarla, la valutazione contenuta nei ‘considerando’ 6 e 16 della decisione impugnata.
Si deve quindi constatare che la censura relativa al fatto che, per essere proporzionato, l’elenco controverso avrebbe dovuto
limitarsi all’inserimento degli incontri «prime», poiché questi ultimi sono i soli a presentare una particolare rilevanza
per la società belga, è, in ogni caso, fondata su una premessa erronea. Di conseguenza, questa censura non inficia la conclusione
della [OSCURATO:PERSONA] sul carattere proporzionato di tutti gli incontri della Coppa del mondo nell’elenco di eventi di particolare
rilevanza per la società belga.
130
Per quanto riguarda la libertà di stabilimento, le considerazioni che figurano ai punti 127 e 129 supra comportano che gli
argomenti dedotti dalla FIFA a tal riguardo devono anch’essi essere respinti.
131
Il secondo e il terzo motivo devono di conseguenza essere esclusi.
Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente
concluso che le misure belghe erano compatibili con il diritto di proprietà della FIFA
– Argomenti delle parti
132
La FIFA sostiene che il divieto di cedere i diritti di trasmissione esclusivi di qualsiasi incontro nella Coppa del mondo
ad emittenti che non soddisfano le condizioni enunciate ai punti 9 e 13 supra annienta il suo diritto di proprietà nella sua
sostanza e, in ogni caso, lo restringe in maniera sproporzionata e ingiustificata. La possibilità di cedere tali diritti nell’ambito
di un procedimento di gara a cui possono partecipare diversi operatori sarebbe il fattore più determinante del loro valore,
da cui proverrebbe la maggior parte delle entrate della FIFA. Omettendo di constatare questa violazione del diritto di proprietà,
tutelato dall’art. 1 del primo protocollo aggiuntivo della CEDU e dal diritto comunitario, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi commesso
un errore di diritto.
133
Inoltre, la possibilità, consentita dalla normativa fiamminga ad un’emittente che non soddisfa queste condizioni, di trasmettere
incontri della Coppa del mondo sarebbe puramente teorica (v. punto 121 supra), mentre questa possibilità non sarebbe neanche
offerta in Vallonia.
134
Orbene, l’obiettivo di un accesso del pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società belga avrebbe potuto essere
raggiunto inserendo nell’elenco eventi quali gli incontri della Coppa del mondo che rivestono veramente una tale rilevanza
per la società, ossia gli incontri «prime».
135
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dagli intervenienti, contesta la fondatezza di questo motivo.
– Giudizio del Tribunale
136
Occorre ricordare che, come è pacifico tra le parti, la FIFA è l’organizzatore della Coppa del mondo ai sensi del ‘considerando’
21 della direttiva 97/36, di modo che chiunque intenda sfruttare diritti di trasmissione televisiva di questo evento deve
ottenerli presso di essa o presso un soggetto che li ha ottenuti da essa.
137
Pertanto, in quanto il valore di questi diritti può essere pregiudicato dagli effetti giuridici che causa la decisione impugnata
(v. punti 37‑41 supra), il diritto di proprietà della FIFA viene ad esserne anch’esso pregiudicato.
138
Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che, allorché uno Stato membro fa valere disposizioni quali gli artt. 46 CE e 55 CE
per giustificare una normativa che è tale da ostacolare l’esercizio della libera prestazione dei servizi o della libertà di
stabilimento, questa giustificazione, prevista dal diritto comunitario, deve essere interpretata alla luce dei principi generali
del diritto e, in particolare, dei diritti fondamentali. Pertanto, la normativa nazionale di cui trattasi potrà beneficiare
delle eccezioni previste da queste disposizioni solo se è conforme ai diritti fondamentali di cui i giudici comunitari assicurano
il rispetto (v., in tal senso, sentenza della Corte 18 giugno 1991, causa C‑260/89, ERT, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2925, punto 43). Analogamente,
non si può ammettere che una misura nazionale non conforme ai diritti fondamentali, quali il diritto di proprietà (v., in
tal senso, sentenza della Corte 10 luglio 2003, cause riunite C‑20/00 e C‑64/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7411,
punto 67), possa beneficiare delle eccezioni riconosciute dal fatto che essa risponde a ragioni imperative di interesse generale,
come l’accesso televisivo del pubblico in generale agli eventi di particolare rilevanza per la società.
139
Tuttavia, il principio di tutela del diritto fondamentale di proprietà nell’ambito del diritto comunitario non si configura
come una prerogativa assoluta, ma deve essere preso in considerazione in relazione alla sua funzione nella società. Conseguentemente,
possono essere apportate restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà, a condizione che rispondano effettivamente ad
obiettivi di interesse generale perseguiti dalla comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento
sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti (v., in tal senso, sentenze della
Corte 12 maggio 2005, causa C‑347/03, Regione autonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3785, punto119, e 12 luglio
2005, cause riunite C‑154/04 e C‑155/04, Alliance for [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6451, punto 126).
140
A tal riguardo occorre ricordare che, per i motivi che figurano ai punti 98‑119 supra e contrariamente a quanto sostenuto
dalla FIFA, la Coppa del mondo può validamente essere considerata un evento unico di particolare rilevanza per la società
belga, in quanto i dati di ascolto relativi agli incontri «non prime» confermano, anziché invalidarla, la valutazione contenuta
nei ‘considerando’ 6 e 16 della decisione impugnata. In tale contesto, come dichiarato al punto 117 supra, il carattere unitario
della Coppa del mondo in quanto evento comporta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore ritenendo che l’inserimento
della totalità dei suoi incontri nell’elenco belga sia una misura proporzionata.
141
Si deve quindi constatare che la censura secondo cui l’inserimento degli incontri «non prime» nell’elenco di eventi di particolare
rilevanza per la società belga costituisce un intervento sproporzionato e intollerabile rispetto al diritto di proprietà della
FIFA in quanto questi incontri non costituirebbero siffatti eventi si basa su una premessa erronea.
142
Inoltre, anche se la normativa di cui trattasi può pregiudicare il prezzo che la FIFA otterrà per la concessione dei diritti
di ritrasmissione della Coppa del mondo in [OSCURATO:PERSONA], essa non annienta il valore commerciale di tali diritti, poiché, in primo
luogo, non obbliga la FIFA a cederli a qualunque condizione e, in secondo luogo, quest’ultima è tutelata contro pratiche collusive
o abusive sia dal diritto comunitario sia dal diritto nazionale della concorrenza. Ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso
alcun errore concludendo per la proporzionalità delle misure belghe.
143
Il quarto motivo deve, quindi, essere respinto.
Sul quinto motivo relativo alla violazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente
concluso che il procedimento a conclusione del quale le misure belghe sono state adottate era chiaro e trasparente
– Argomenti delle parti
144
La FIFA sostiene che le autorità belghe hanno agito in maniera arbitraria e non hanno fornito spiegazioni relativamente all’elenco
di eventi di particolare rilevanza per la società. Il consiglio dei media fiammingo avrebbe lamentato l’esistenza di un metodo
arbitrario di redazione dell’elenco di cui trattasi, ma anche la sua lunghezza e l’assenza di spiegazioni relativamente alla
scelta degli eventi.
145
Inoltre, per scegliere gli eventi da inserire nell’elenco, le autorità fiamminghe avrebbero utilizzato criteri che differiscono
da quelli menzionati al ‘considerando’ 5 della decisione impugnata.
146
Pertanto, in primo luogo, il criterio in base al quale l’evento deve presentare grande valenza di attualità e riscuotere ampio
interesse per il pubblico (v. punto 8, primo trattino, supra) differirebbe sostanzialmente dal primo criterio ammesso al ‘considerando’
5 della decisione impugnata (v. punto 20 supra) in quanto non richiederebbe di verificare se l’evento trovi un’eco particolare
al di là di coloro che seguono abitualmente lo sport o l’attività di cui trattasi, ma si limiterebbe ad una valenza di attualità
e ad un interesse presso il pubblico.
147
In secondo luogo, il criterio secondo cui l’evento avviene nell’ambito di una competizione internazionale importante o è un
incontro al quale partecipa la squadra nazionale, una squadra di un club belga o uno o vari sportivi belgi (uomini e donne)
differirebbe significativamente dal terzo criterio enunciato al ‘considerando’ 5 della decisione impugnata, poiché quest’ultimo
richiederebbe sia la partecipazione di una squadra o di uno sportivo (uomo o donna) belga sia lo svolgimento nell’ambito di
una competizione internazionale.
148
Infine, la FIFA fa valere che le autorità belghe non hanno fornito alcuna spiegazione relativamente all’inserimento della
totalità degli incontri della Coppa del mondo nell’elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, di modo che la
[OSCURATO:PERSONA] non potrebbe validamente concludere nel senso che il detto elenco è stato compilato in maniera chiara e trasparente,
come richiesto dall’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552.
149
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dagli intervenienti, contesta la fondatezza di questo motivo.
– Giudizio del Tribunale
150
Occorre ricordare, in via preliminare, che l’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 non enuncia gli elementi specifici che
devono caratterizzare le procedure istituite a livello nazionale ai fini della redazione dell’elenco di eventi di particolare
rilevanza per la società. Questa disposizione lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un potere discrezionale per organizzare le procedure
di cui trattasi per quanto riguarda le loro fasi, l’eventuale consultazione degli interessati e l’attribuzione delle competenze
amministrative, pur precisando che esse devono essere improntate alla chiarezza e alla trasparenza nel loro insieme.
151
Infatti, le restrizioni all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato mediante misure nazionali giustificate
da ragioni imperative di interesse generale devono inoltre essere idonee a garantire la realizzazione dell’obiettivo che esse
perseguono e non andare oltre quanto necessario per raggiungere tale obiettivo (v. punto 54 supra).
152
Nell’intento di preservare la proporzionalità e l’assenza di discriminazioni ingiustificate le procedure istituite dagli [OSCURATO:PERSONA]
membri al fine di adottare l’elenco di eventi di particolare rilevanza per la società devono essere chiare e trasparenti,
nel senso che devono essere basate su criteri obiettivi conosciuti in anticipo dagli interessati, in modo da evitare che il
potere discrezionale di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri nel decidere sugli eventi specifici da inserire nei loro elenchi sia
esercitato in maniera arbitraria (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a., cit. supra al
punto 53, punto 46). Infatti, anche se l’inserimento di un evento nell’elenco richiede, in base all’art. 3 bis della direttiva
89/552, che questo abbia una particolare rilevanza per la società, ciò non toglie che la previa fissazione dei criteri specifici
in relazione ai quali questa rilevanza viene valutata costituisce un elemento essenziale affinché le decisioni nazionali siano
adottate in maniera trasparente e nell’ambito del potere discrezionale di cui dispongono le autorità nazionali al riguardo
(v. punto 94 supra).
153
In tale contesto, quando la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il procedimento nazionale di redazione dell’elenco di eventi di particolare
rilevanza per la società di uno Stato membro soddisfi i requisiti di chiarezza e di trasparenza, tenendo conto, in particolare,
dell’applicazione di taluni criteri di selezione enunciati nella sua decisione, questi criteri devono riflettere la sostanza
dei criteri previsti nella normativa nazionale di cui trattasi.
154
Nella fattispecie, si deve constatare che il primo criterio posto dal decreto 28 maggio 2004 non presenta alcuna differenza
sostanziale rispetto al primo criterio enunciato al ‘considerando’ 5 della decisione impugnata. Infatti, contrariamente a
quanto sostiene la FIFA, il requisito di un «ampio interesse presso il pubblico» non è per definizione soddisfatto quando
l’evento sportivo di cui trattasi suscita l’interesse unicamente di coloro che seguono abitualmente lo sport in questione.
155
Per quanto riguarda il terzo criterio enunciato al ‘considerando’ 5 della decisione impugnata, è sufficiente constatare che
la [OSCURATO:PERSONA] non ha considerato che questo era soddisfatto per quanto riguarda la Coppa del mondo. A tal riguardo, risulta
dai ‘considerando’ 6 e 16 della decisione impugnata che, per quanto riguarda la Coppa del mondo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto
che il primo e il quarto criterio enunciati al ‘considerando’ 5 della decisione impugnata fossero soddisfatti. Per contro,
il ‘considerando’ 8 della decisione impugnata che applica il terzo criterio enunciato al ‘considerando’ 5 della stessa non
fa riferimento alla Coppa del mondo, ma riguarda le competizioni internazionali a livello dei club di calcio, quali la [OSCURATO:PERSONA] e la Coppa UEFA, i cui incontri che coinvolgono i club belgi rientrano anch’essi nell’elenco controverso.
156
Per quanto riguarda l’osservazione formulata dal consiglio dei media fiammingo, occorre rilevare che essa non contiene alcun
elemento idoneo a giustificare l’affermazione del detto consiglio sul carattere asseritamente arbitrario della procedura di
compilazione dell’elenco della comunità fiamminga che è stata formulata nel 1999, ossia diversi anni prima dell’adozione degli
strumenti legislativi e dell’elenco controverso. Per quanto riguarda l’allusione alla lunghezza dell’evento di cui trattasi,
non vi è nulla in tale valutazione che pregiudichi la chiarezza o la trasparenza della procedura nazionale.
157
Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui le autorità belghe non hanno fornito alcuna giustificazione sull’inserimento
di tutti gli incontri della Coppa del mondo nell’elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, occorre, innanzitutto,
ricordare che il ruolo degli incontri «non prime», come esposto supra al punto 72, costituisce un elemento notorio, indubbiamente
conosciuto dalla FIFA, organizzatore della competizione in questione. In secondo luogo, la FIFA non contesta il fatto che
gli incontri «prime» soddisfino i criteri per essere qualificati come eventi di particolare rilevanza per la società belga.
È quindi manifesto, in tale contesto, che, allorché le autorità belghe inseriscono nell’elenco di eventi di particolare rilevanza
per la società anche gli incontri «non prime» della Coppa del mondo, lo fanno poiché questi incontri soddisfano gli stessi
criteri degli incontri «prime» di questa competizione. Si deve constatare che, in tale contesto, la FIFA è stata messa in
grado di conoscere i motivi per cui le autorità belghe hanno inserito la Coppa del mondo integralmente nell’elenco di eventi
di particolare rilevanza per la società che esse hanno adottato e di contestare questa scelta dinanzi ai giudici nazionali
facendo valere ogni elemento che, a suo parere, rimette in discussione la valutazione relativa alla rilevanza degli incontri
«non prime» per la società belga, così come ha fatto nell’ambito del presente ricorso.
158
Ne deriva che il quinto motivo deve essere respinto.
Sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento presentate dalla FIFA
159
Le valutazioni effettuate nell’ambito dei motivi dedotti dalla FIFA hanno come conseguenza che non occorre adottare le misure
di organizzazione del procedimento da essa richieste (v. punti 22 e 24 supra).
160
A tal riguardo occorre rilevare che, secondo la FIFA, la sua domanda mira a consentire ad essa, così come al Tribunale, di
esaminare, in primo luogo, se la [OSCURATO:PERSONA] abbia disposto di elementi sufficienti al fine di concludere per la compatibilità
dell’elenco belga con il diritto comunitario e, in secondo luogo, se l’elenco in questione sia stato compilato in maniera
chiara e trasparente. In particolare, la FIFA fa valere che la presa di conoscenza dell’insieme delle osservazioni fatte dalla
[OSCURATO:PERSONA] e dalle autorità belghe durante il procedimento di valutazione delle misure nazionali in questione è indispensabile
al fine di poter esaminare se queste autorità si siano pienamente conformate alle domande della [OSCURATO:PERSONA] e se i dati di
ascolto relativi a diverse discipline sportive siano stati presi in conto in maniera coerente, dato che, trattandosi di altre
competizioni, solo taluni incontri sono stati inseriti nell’elenco controverso.
161
Occorre osservare che, come dichiarato nell’ambito dell’esame dei motivi dedotti dalla FIFA, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso
alcun errore nel concludere che l’inserimento della totalità degli incontri della Coppa del mondo nell’elenco di eventi di
particolare rilevanza per la società belga era compatibile con il diritto comunitario, e questo sulla base degli elementi
di cui essa disponeva, quali la notifica delle autorità belghe del 10 dicembre 2003, menzionata al ‘considerando’ 1 della
decisione impugnata e allegata al controricorso. Questa stessa notifica ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di concludere che la
procedura istituita in [OSCURATO:PERSONA] era chiara e trasparente, essendo stati respinti gli argomenti dedotti contro questa valutazione
nell’ambito del quinto motivo.
162
Inoltre, la legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] sulla compatibilità delle misure adottate a titolo dell’art. 3 bis
della direttiva 89/552 con il diritto comunitario viene valutata tenendo conto della versione nella quale queste sono state
alla fine approvate. Pertanto, le eventuali versioni anteriori o osservazioni che la [OSCURATO:PERSONA] o le autorità nazionali hanno
potuto formulare nell’ambito della valutazione di queste misure non sono, per loro natura, pertinenti a tal fine.
163
Per quanto riguarda l’argomento relativo ad un eventuale trattamento differenziato tra diverse competizioni nel senso che
talune sono state inserite nell’elenco controverso integralmente mentre altre solo per taluni dei loro incontri, è sufficiente
rilevare che nulla impedisce alla FIFA di far valere questa circostanza, risultante dall’elenco stesso, come motivo di annullamento
della decisione impugnata, anche se essa non conosce i dati di ascolto comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] relativamente alle competizioni
in questione.
164
In tale contesto, occorre respingere la domanda di adozione di misure di organizzazione del procedimento nonché il ricorso
nel suo insieme.
Sulle spese
165
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. La FIFA, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
166
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica federale di Germania e il [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese conformemente all’art. 87,
n. 4, del regolamento di procedura.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] internationale de football association (FIFA) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]
europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica federale di Germania e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sopporteranno
le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 febbraio 2011.
[OSCURATO:PERSONA] normativo
Fatti e decisione impugnata
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Nel merito
Sul sesto motivo, relativo ad un difetto di motivazione
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente
concluso che le misure belghe erano compatibili con l’art. 49 CE
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul secondo e terzo motivo, relativi rispettivamente alla violazione dell’art. 49 CE e alla violazione dell’art. 3 bis, n. 2,
della direttiva 89/552 in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente concluso che le misure belghe erano compatibili, rispettivamente,
con l’art. 49 CE e l’art. 43 CE.
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente
concluso che le misure belghe erano compatibili con il diritto di proprietà della FIFA
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul quinto motivo relativo alla violazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente
concluso che il procedimento a conclusione del quale le misure belghe sono state adottate era chiaro e trasparente
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento presentate dalla FIFA
Sulle spese
*
Lingua processuale: l’inglese.