CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 14624/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 8. [OSCURATO:PERSONA], nata ad Anagni il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 9.03.2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla Ippoliti e di dichiararsi l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 9 marzo 2022, la Corte di appello di Roma, ai sensi degli artt. 605, 509 bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 19 marzo 2021, appellata dagli imputati, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato sub Al) per non aver commesso il fatto e riqualificati i fatti di cui ai capi D1), D2) e D3) ai sensi del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha ridotto la pena irrogata nei confronti del medesimo a un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. Preso atto del concordato intervenuto tra il Procuratore generale e tutti gli altri appellanti, la Corte di appello ha, inoltre, determinato le pene per: - [OSCURATO:PERSONA], ritenuti i fatti di cui al presente procedimento unificati dalla continuazione con quelli giudicati con la sentenza irrevocabile del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli del 12 novembre 2019, in undici anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 7.334,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA]: in otto anni di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA]: ritenuti i fatti di cui al presente procedimento unificati dalla continuazione con quelli giudicati dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli n. 30864/2020, divenuta irrevocabile in data 29 settembre 2020: in cinque anni, sei mesi ed euro 17.500,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA]: in quattro anni, sei mesi ed euro 3.000,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA]: in quattro anni di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA]: in cinque anni di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA]: in quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 6.733,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso l'avvoc:ato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ne hanno chiesto l'annullamento.3. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1090 come commessa il 30.1.2019 (con riferimento alla detenzione di circa kg. 2 di cocaina), in quanto l'imputato è già stato giudicato e condannato nell'ambito del proc. R.G.N.R. n. 573 del 2019 con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli per tale fatto. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con unico motivo di ricorso, l'inosservanza della legge processuale e la violazione della legge penale per omessa ed erronea qualificazione giuridica del fatto. 5. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello illegittimamente non avrebbe pronunciato in favore dell'imputata una sentenza di proscioglimento nel merito per l'insussistenza del fatto; la sentenza impugnata, peraltro, si sarebbe confrontata solo genericamente con le censure della difesa che aveva dimostrato l'assenza di elementi probatori a carico dell'imputata. 6. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 448, comma 2 -bis, e 599-bis cod. proc. pen. 7. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, con il primo motivo, deduce l'illegalità della pena irrogata, in quanto la Corte di appello di Roma, nel ratificare il concordato raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., avrebbe omesso di applicare la riduzione della pena finale per il rito abbreviato (rito con cui si procedeva in primo grado) con riferimento agli aumenti operati per la continuazione esl:erna con altri fatti definiti con la sentenza di applicazione della pena emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli in data 12 novembre 2019, irrevocabile in data 28 novembre 2019. Con il secondo motivo il difensore censura l'illegalità della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe determinato la pena base per la violazione più grave nel computo della continuazione (l'estorsione aggravata commessa a [OSCURATO:PERSONA] tra il 18 e il 20 febbraio 2017, contestata al capo B14 bis), con riferimento al minimo edittale di sette di reclusione introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017), anziché alla più lieve pena di anni sei precedentemente prevista.8. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, a fronte dell'insussistenza di elementi probatori a carico dell'imputato, avrebbe dovuto adottare nei confronti dell'imputato una pronuncia di proscioglimento nel merito per insussistenza del fatto. 9. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., per erronea qualificazione giuridica del fatto. 10. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione di legge in quanto la Corte di appello avrebbe recepito nella sentenza impugnata non la pena stabilita con il concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., ma una pena diversa. Nel dispositivo, infatti„ la Corte di appello ha irrogato all'imputata la pena di cinque anni di reclusione senza far riferimento al computo della pena concordato tra le parti, che contemplava un aumento di pena per la continuazione con il reato giudicato con sentenza di applicazione della pena n. 52 del 2019 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli e divenuta irrevocabile in data 28 febbraio 2019. Con il secondo, il difensore lamenta la violazione di legge per avere tenuto conto nel calcolo pena di una circostanza aggravante (ex art. 74, terzo comma, d.P.R. n. 309 del 1990), non contestata alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i mol:ivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1090 come commessa il 30.1.2019 (con riferimento alla detenzione di circa kg. 2 di cocaina), in quanto l'imputato è già stato giudicato e condannato nell'ambito del proc. R.G.N.R. n. 573 del 2019 con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli per tale fatto. 3. Il motivo è manifestamente infondato, stante l'assenza dell'idem factum nelle condotte indicate dal difensore. La sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli ha, infatti, ad oggetto la detenzione di 2 kg. di cocaina, accertata in data 30 gennaio 2019 per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, laddove nel presente procedimento è stata accertata la partecipazione dell'imputato all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestata al capo Al) dell'imputazione. Il motivo in questione, per quanto proposto in sede di appello, ha, peraltro, costituito oggetto di rinuncia, stante l'accordo concluso dalle parti in merito alla definizione della pena per il reato associativo. L'episodio in questione è, infatti, stato ricondotto ad una continuazione esterna con i fatti per cui si procede, ulteriormente dimostrando l'avvenuta rinuncia al motivo. Inammissibili, in quanto rinunciate per effetto del concordato in appello, sono, inoltre, le censure formulate dal difensore relativamente all'insussistenza di un compendio probatorio idoneo a suffragare l'ipotesi accusatoria della partecipazione dell'imputato all'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con unico motivo di ricorso, l'inosservanza della legge processuale e la violazione della legge penale per omessa ed erronea qualificazione giuridica del fatto. 5. Il motivo è aspecifico, in quanto il ricorrente non ha neppure precisato la diversa qualificazione prospettata rispetto a quella accolta, peraltro, tutt'altro che illogicamente nella sentenza impugnata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, del resto, inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (ex plurimis: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01). 6. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello illegittimamente non avrebbe pronunciato in favore dell'imputata una sentenza di proscioglimento nel merito per l'insussistenza del fatto; la sentenza impugnata, peraltro, si sarebbe confrontata solo genericamente con le censure della difesa che aveva dimostrato l'assenza di elementi probatori a carico dell'imputata.7. Il motivo è inammissibile, in quanto deduce una censura non consentita in caso di cd. concordato in appello. In tema di concordato in appello, è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione 'della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (ex plurimis: Sez. 2, n. 2202 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). 8. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 448, comma 2 -bis, e 599-bis cod. proc. pen. 9. Il motivo è generico, in quanto non precisa neppure la violazione di legge dedotta. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (ex plurimis: Sez. 5, n. 2801.1 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). 10. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'illegalità della pena irrogata, in quanto la Corte di appello di Roma, nel ratificare il concordato raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., avrebbe omesso di applicare la riduzione della pena finale per il rito abbreviato (rito con cui si procedeva in primo grado) con riferimento agli aumenti operati per la continuazione esterna con altri fatti definiti con la sentenza di applicazione della pena emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli in data 12 novembre 2019, irrevocabile in data 28 novembre 2019. La Corte di appello, infatti, avrebbe dovuto operare gli aumenti per la continuazione prima dell'applicazione della diminuente per il rito abbreviato e, comunque, la diminuente prevista per il patteggiamento avrebbe dovuto essere applicata sulla pena posta in continuazione. Ad avviso del difensore, l'omessa riduzione della pena per il rito premiale costituisce una ipotesi di illegalità della pena. 10.1. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, accogliendo la concorde richiesta delle parti, ha ritenuto sussistente la continuazione tra i fatti giudicati dalla sentenza di abbreviato impugnata e quelli accertati dalla sentenza di applicazione pena emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli. [OSCURATO:PERSONA] di appello di Roma ha, dunque, correttamente applicato l'aumento di pena per il reato in continuazione esterna, in relazione ad una pena già comprensiva della riduzione per il patteggiamento, come risulta dal calcolo pena (ove si indica l'aumento per mesi 8 di reclusione e 267 euro, coincidente con quelli stabiliti con la citata sentenza di applicazione pena). La Corte, quindi, non ha fatto che applicare un aumento già comprensivo della riduzione per il rito prevista dall'art. 444 cod. proc. pen. Manifestamente infondata è, dunque, la censura del difensore che lamenta la mancata ulteriore decurtazione di tale pena per il rito abbreviato, in quanto il codice di rito non ammette una duplice riduzione di pena, per il patteggiamento e per il rito abbreviato, in relazione alla stessa imputazione. L'ipotesi di violazione di legge dedotta, peraltro, non integra una forma di pena illegale, in quanto secondo il costante orientamento di questa Corte, l'illegalità della pena va correlata all'irrogazione di pena non più riconducibile ai suoi limiti edittali, in quanto caducati da pronunce di illegittimità costituzionale, o comunque non corrispondente per specie o quantità a quella astrattamente prevista, non essendo invece ravvisabile allorché il trattamento sanzionatorio risulti complessivamente legittimo, anche se frutto di un vizio del percorso argomentativo che conduce alla sua determinazione (sul punto, ex plurimis: Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazoulí, Rv. 264205-7). Il ricorrente, peraltro, nel caso di specie, non ha neppure allegato l'avvenuto superamento dei limiti edittali per i delitti posti in continuazione. 10.2. Con il secondo motivo, il difensore censura l'illegalità della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe determinato la pena base per la violazione più grave nel computo della continuazione (l'estorsione aggravata commessa a [OSCURATO:PERSONA] tra il 18 e il 20 febbraio 2017, contestata al capo B14 bis), con riferimento al minimo edittale di sette di reclusione introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017), anziché alla più lieve pena di anni sei precedentemente prevista. 10.3. Il motivo è, tuttavia, aspecifico, in quanto non risulta dal provvedimento impugnato che la pena base del reato in esame (capo B14 bis) sia stata fissata tra le parti nel minimo edittale.Il mutamento del minimo edittale non ha comunque inciso sulla formazione della volontà delle parti, che si è comunque espressa nell'ambito di limiti edittali della pena legali. 11. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, a fronte dell'insussistenza di elementi probatori a carico dell'imputato, avrebbe dovuto adottare nei confronti dell'imputato una pronuncia di proscioglimento nel merito per insussistenza del fatto. 12. Il motivo è inammissibile, in quanto deduce una censura non consentita in caso di cd. concordato in appello. In tema di concordato in appello, è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglian2:e relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di prosciodimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (ex plurimis: Sez. 2, n. 2202 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). 13. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, deduce nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., per erronea qualificazione giuridica del fatto. 14. Il motivo è generico, in quanto il ricorrente non ha neppure precisato la diversa qualificazione prospettata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (ex plurimis: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01). 15. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione di legge in quanto la Corte di appello avrebbe recepito nella sentenza impugnata non la pena stabilita con il concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., ma una pena diversa. Nel dispositivo, infatti, la Corte di appello ha irrogato all'imputata la pena di cinque anni di reclusione senza far riferimento al computo della pena concordato tra le parti, che contemplava un aumento di pena per la continuazione con il reato giudicato con sentenza di applicazione della pena n. 52 del 2019 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli e divenuta irrevocabile in data 28 febbraio 2019. 15.1. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'omissione riscontrabile si è risolta nella mera indicazione nel dispositivo di una pena finale (pari a cinque anni complessivi), senza la specificazione che la stessa deriva dal computo pena per la continuazione esterna in relazione al reato giudicato con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli n. 52 del 2019, divenuta irrevocabile in data 28 febbraio 2019. L'omissione, quindi, attiene al solo dispositivo, ma non al contenuto della motivazione in cui il calcolo della pena recepisce integralmente l'accordo tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. La violazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. denunciata dalla ricorrente è, dunque, insussistente. 15.2. Con il secondo, il difensore lamenta la violazione di legge per avere tenuto conto nel calcolo pena della circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, non contestata alla ricorrente. 15.3. Il motivo è inammissibile per aspecifità, in quanto nella motivazione del computo della pena irrogata la Corte d'appello non dà conto di un giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante che la difesa assume come erroneamente contestata. La Corte di appello, invero, mostra l'avvenuto recepimento di un accordo e della congruità della pena concordata senza esplicitare alcun giudizio di bilanciamento e tale rilievo consente di escludere in termini di certezza come sia stata ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante oggetto delle censure della ricorrente. 16. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ciascun ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ciascun ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa