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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 19010/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 25 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui lo stesso è stato riconosciuto dal Tribunale di Milano con decisione del 25 novembre 2019 responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, con le aggravanti dell'ora notturna e di avere provocato un incidente, fatto commesso il 26 luglio 2018, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 186, comma 2-bis, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285) e vizio di motivazione quanto alla riconosciuta - si stima erronea - sussistenza di un incidente in senso tecnico: infatti si sarebbe verificata solo la rottura di uno specchietto di un'auto in sosta e non si sarebbero mai verificati pericolo per la sicurezza della circolazione stradale o turbativa del traffico. 3.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché meramente reiterativo ed aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene nella sentenza impugnata, in particolare alle pp. 2-3, rispetto alle quali si limita ad offrire una difforme ricostruzione degli accadimenti, stimata preferibile dall'imputato.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/11/2021.

Il ConsibQere estensore [OSCURATO:PERSONA] el C [OSCURATO:PERSONA] .41 Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 25 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui lo stesso è stato riconosciuto dal Tribunale di Milano con decisione del 25 novembre 2019 responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, con le aggravanti dell'ora notturna e di avere provocato un incidente, fatto commesso il 26 luglio 2018, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 186, comma 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285) e vizio di motivazione quanto alla riconosciuta - si stima erronea - sussistenza di un incidente in senso tecnico: infatti si sarebbe verificata solo la rottura di uno specchietto di un'auto in sosta e non si sarebbero mai verificati pericolo per la sicurezza della circolazione stradale o turbativa del traffico. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché meramente reiterativo ed aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene nella sentenza impugnata, in particolare alle pp. 2-3, rispetto alle quali si limita ad offrire una difforme ricostruzione degli accadimenti, stimata preferibile dall'imputato. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il ConsibQere estensore [OSCURATO:PERSONA] el C [OSCURATO:PERSONA] .41 Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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