CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 dicembre 2020
Cassazione n. 28623/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16943-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA], domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1736/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 9/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza n. 1736/2020 della Corte d'appello dell'Aquila, che ha parzialmente accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] condannando le ricorrenti a pagare, rispetto a quanto stabilito in primo grado, l'ulteriore somma di euro 4.502,07. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi, che denunciano: 1) il primo violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., non avendo la Corte d'appello motivato il riconoscimento del pagamento delle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi; 2) il secondo violazione falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c., in quanto in nessuno dei documenti prodotti dalla ditta Cerone si rinviene il richiamo al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi. I motivi sono inammissibili, in quanto la Corte ha motivato - con argomenti coerenti - il riconoscimento del pagamento delle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi, fondandolo sulle risultanze delle risposte rese in sede di interrogatorio formale (v. p. 5 della sentenza impugnata). Al riguardo va considerata la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 20867/2020, secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il Ric. 2021 n. 16943 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- t dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.". II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna in solido parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente, che liquida in euro 2.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seco