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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03591/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro con funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni dell’Avvocato generale di questa Corte, G. Mazzotta, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv.

L. Angeleri, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso anche riportandosi ai motivi nuovi e alla documentazione depositata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l ’ordinanza i mpugnata, il Tribunale d i Catanzaro, in funzione di riesame, ha annullato parzialmente l’ordinanza di custodia cautelare applicata a [OSCURATO:PERSONA], dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 11 febbraio 2025, limitatamente al capo 28, confermando, nel resto, la disposta misura della custodia in carcere applicata all’indagato per il reato di partecipazione ad associazione di tipo ‘ndranghetisticodenominata cosca Arena (capo 1), nonché per il reato di detenzione e porto illegale di armi aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen. (capo 28).

2. Avverso il provv e dimento propone tempestivo ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del difensore, affidando le censure a tr e motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c),cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 606 lett. c) del codice di rito.

Il provvedimentoimpugnato fa integrale rinvio all'ordinanza genetica e alla richiesta del Pubblico ministero; l'ordinanza genetica, a sua volta, fa r invio alla richiesta.

Entrambi gli atti risultano motivati per rela tionem , così violando il disposto di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. quanto alla mancata esposizione e alla necessaria autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano,in concreto, la misura disposta .

L'ordinanza genetica è priva di autonoma valutazione relativamente agli indizi di colpevolezza in quantorecepisce le considerazioni del Pubblico ministero senza soffermarsi sul contenuto specifico delle conversazioni indicate dall'accusa, limitandosi a riportare quanto emerge dalla richiesta di misura cautelare.

Inoltre, le due ordinanze sono perfettamente sovrapponibili non avendo svoltoautonome valutazioni in merito alle esigenze cautelari e agli indizi.

2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273, 274, cod. proc. pen., 416-biscod. pen., art. 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen.

Si deduce che l'ordinanza impugnata è viziata da travisamento delle prove relative a circostanze di carattere decisivo, avendo il T ribunale del riesame utilizzato dati probatori insussistenti e omettendo lo scrutinio di dati probatori favorevoli.

2.2.1. Si osserva che gli elementi utilizzati pe r sorreggere l'impianto accusatorio non conducono ad una qualificata probabilità in punto di responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati.

Il provvedimento parte dall’assiomatica associazione di [OSCURATO:PERSONA] al boss mafioso di Crotone, [OSCURATO:PERSONA] , affermata sulla base delle dichiarazioni etero accusatorie risultanti dalle captazioni telefoniche dei collaboratori di giustizia.

Si tratta, per il ricorrente, di affermazioni generiche che si ricavano peraltro da atti non messi a disposizione della difesa in forma completa e , comunque,di contenuto non intelligibile, perché condotte in forma dialettale (in particolare si specifica che non è stato consegnato il rit. n. 24/2022, il progr. 49017,relativo al rit. 2432/2022 e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese alla DDA di Bologna).

Le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive, invero, comprovano l'estraneità dell'indagato ad ambienti ‘ndranghetisti, mentre il provvedimento impugnato utilizzaun accostamento sulla base di meri appellativi solo in astratto accostabili al nome dell'odierno ricorrente .

Inoltre, l e dichiarazioni dei collaboratori sono state recepite senza che a questi fosse stato sottoposto in visione unalbum fotografico per l'identificazione, Di qui la denunciata violazione degli artt. da 273 , 274 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.416-bis cod. pen. 2.2.2.

Sotto altro profilo si deduce la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. in puntodi esigenze cautelari .

L'esigenza ravvisata dal Giudice è quella del pericolo di recidiva e fonda sul principio della doppia presunzione di cui all'art.274, comma 3, cod. proc. pen. derivante dalla gravità indiziaria per il capo 1 dell'imputazione.

L’ordinanza geneticasottolinea che le esigenze cautelari sono da reputarsi attuali per la serialità delle condotte, la professionalità e il numero dei reati commessi;il Giudice osserva che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo1), in mancanza di segnali di recisione di ogni legame del soggetto con il sodalizio, il presidio della custodia cautelare in carcere è obbligatorio.

Invece, si era già segnalato, in sede di riesame , che gli unici episodi che fanno ritenere l'indagato vicino ad elementi criminali risale a ormai tre anni addietro (si fa, in particolare, riferimento alla vicenda del terreno occupato da [OSCURATO:PERSONA]).

Il primo Giudice si collega al fatto che la partecipazione a mafie storiche, caratterizzate da specifica stabilit à, comporta la necessaria dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria a nulla rilevando,ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari,la distanza temporale tra l'applicazione della misura cautelare e i fatti contestati.

Sicché,il fattore tempo diviene un elemento distonico rispetto alla presunzione di perdurante pericolosità.

Il Tribunale del riesame è incorso in errore ritenendo che la contestazione associativa sia aperta, posto che, per [OSCURATO:PERSONA] , le condotte sono circoscritte all'estate del 2022, ricadendo tutta l'attività successiva nel periodo cosiddetto silente.

Il ricorrente richiama l'orientamento espresso daSez. 6, n . 11735 del 20 marzo 2024e segnala la violazione dell'art . 292 , comma 2 lett . c ) , cod. proc. pen. per aver omesso il T ribunale del riesame l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari tali da giustificare la misura.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto alle investigazioni difensive (mancanza di motivazione), ai presupposti per l’applicazione della custodia cautelare in carcere (mancanza di motivazione), sulla vicenda del [OSCURATO:PERSONA] e circa il terreno di [OSCURATO:PERSONA] (mancanza di motivazione),nonché quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sul capo 28, nella forma della contraddittorietà e illogicità manifesta.

Secondo il Tribunale del riesame, non occorrono particolari motivazioni per evidenziare come la personalità dell'indagato sia negativa: i fatti sono gravi e allarmanti visto l'elevato pericolo per l'ordine pubblico nelle zone di operatività del sodalizio.

Invero, la motivazione è priva di autonoma valutazione , non rende argomentazioni frutto di una nuova considerazione delle risultanze ma ripercorre quelle investigative,senza argomentare rispetto alle deduzioni della difesa.

2.3.1. Alle investigazioni difensive e al le articolate argomentazioni della difesa riversate nei motivi di riesame il Tribunale ha dedicato poche righe, sottraendosi alla censura relativa al periodo di adesione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio fatto risalire agli anni ‘80. [OSCURATO:PERSONA] di per sé impossibile avendo allora [OSCURATO:PERSONA] l'età di soli 13 anni.

Del tutto trascuratesarebbero, poi , le contestazioni difensive in ordine alla funzione dell'indagato quale autista e braccio destro di [OSCURATO:PERSONA], circostanza priva di supporto indiziario ma soprattutto affermata senza motivazione idonea a spiegare le ragioni per le quali sono state del tutto trascurate le dichiarazioni di persone escusse dalla d ifesa in sede di investigazioni difensive.

Peraltro, in quella sede , la difesa ha dimostrato che attorno al [OSCURATO:PERSONA] orbitassero molti “Tonino”.

Infine,non è stata data giustificazione al fatto che [OSCURATO:PERSONA] è un imprenditore che,a sua volta, aveva rapporti con altri grandi imprenditori.

Ciò spiegherebbe le frasi ritenute sintomatiche di affiliazione in particolare quella di cui al rit 14200 n. 24/22.

Così come sarebbero state ignorate le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] allegate ai motivi di riesame atte a comprovare l'estraneità del ricorrente al sodalizio.

2.3.2. Si evidenzia poi l'assenza di motivazione quanto ai presupposti per l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Il Tribunale del riesame ha omesso di motivare circa le deduzioni della difesa in punto applicazione della misura intramuraria posto che nei motivi di riesame si è dato conto dell'indirizzo che valorizza la particolare stabilità nel tempo di alcuni consorzi criminali, indirizzo che non può essere applicato in termini rigidi in presenza, come nel caso di specie, di un considerevole arco temporale dai fatti contestati non accompagnato da ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di pericolosità perdurante.

L'obbligo di puntuale motivazione,in presenza del cd. tempo silente è stato del tutto trascurato dal Giudice e nell’ordinanza impugnata, senza considerare che [OSCURATO:PERSONA] è incensurato, mai controllato o sorpreso a partecipare a riunioni. [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 31587 del 30 maggio 2023, Gargano , R v. 285272 , Sez U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Sez.

U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 11735 del 20 marzo 2024.

2.3.3. Con riferimento alla vicenda P ullano e al terreno di isola di [OSCURATO:PERSONA] si denuncia assenza di motivazione.

In particolare,la vicenda del terreno di [OSCURATO:PERSONA] dimostra come l'indagato non possa dirsi affiliato alla ‘ndrangheta perché il suo contegno e quello di P ullano risultano contrari alla logica malavitosa. [OSCURATO:PERSONA] si era indebitamente appropriato di un terreno di proprietà di Arsac,in isola [OSCURATO:PERSONA] , detenuto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie realizzandovi un'opera abusiva e avviando lavori non autorizzati. [OSCURATO:PERSONA] ha sporto denuncia per questi fatti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e i militari, intervenuti sul posto,hanno deferito quest'ultimo in stato di libertà. [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato reiterate condotte violente e minatorie nei confronti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] costringendo alcune persone di questa a sporgere querela per minacce aggravate. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] viene apostrofato come carabiniere nel rit. 24/22 prog.6178.

Si tratta di argomenti introdotti dal difensore in sede di riesame sui quali il Tribunale di Catanzaro non ha espresso alcuna motivazione.

2.3.4. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia(v. p. 8 dell'ordinanza del Tribunale) erano state oggetto di argomenti svolti in sede di riesame quanto alla identificazione di un certo [OSCURATO:PERSONA] nominato inter alios.

L'ordinanza sul punto appare contraddittoria perché,da una parte, afferma che i collaboratori non hanno compiutamente identificato il tale [OSCURATO:PERSONA] che viene citato; dall'altra,il Tr ibunale non fornisce alcuna concreta argomentazione onde arrivare ad associare [OSCURATO:PERSONA], presente alla riunione citata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],all'odierno ricorrente.

Infine,appare illogico che le dichiarazioni dei collaboratori non siano state seguite da immediati riscontri anche attraverso l'esibizione di fotografie dell'odierno di corrente per avere conferma della identificazione operata dai collaboratori.

2.3.5. Con riferimento al capo 28, il T ribunale giunge all'annullamento e finisce però per incorrere in manifesta illogicità della motivazione e contraddittorietà.

Venuta meno la contestazione di cui al capo 28,caposaldo, per il Giudice, della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione in quanto ritenuta specificamente significativa la disponibilità di un'arma da fuoco dotata di puntatore ad infrarossi, non si comprende come possa conservare logic ità la motivazione che ne considera la partecipazione alla‘ndrangheta in assenza di indizi per il reato fine. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto dal primo Giudice partecipe all'associazione proprio per la sua disponibilità di armi, disponibilità che è stata esclusa con l'annullamento del capo 28;sicché la motivazione appare contraddittoria perché non dà conto di come possa resistere l'impianto indiziario con la caducazione di un così significativo reato satellite, ritenuto pietra miliare del l’adozione della misura genetica.

2.3.6. La difesa, Avv.

L. Angeleri, ha fatto pervenire motivi nuovi con allegata documentazione.

2.3.6.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 293, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

La previsione di cui all'art. 293, lett. e) e comma 3, cod. proc. pen. rappresenta attuazione dei principisanciti dagli artt. 24 e 111 Cost. nella parte in cui prevedono il diritto dell'imputato di accedere agli atti su cui si fonda il provvedimentononché la possibilità, per il difensore , di ottenere la trasposizione su supporto delle registrazioni delle conversazioni intercettate.

L'indagato , in definitiva, ha dirittoad esaminare tutte le fonti di prova utilizzate a fondamento della richiesta di misura cautelare.

La difesa, in data 24 m arzo 2025 , giorno successivo all'esecuzione dell'ordinanza custodiale, ha fatto richiesta di ricevere copia integrale degli atti sottesi all'applicazione della misura.

Si rileva tra gli atti trasmessi dalla cancelleria dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del T ribunale di Catanzaronon sono state ricomprese le registrazioni audio delle conversazioni intercettate di cui il difensore ha fatto richiesta , a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici di Procura.[OSCURATO:PERSONA], si rileva che la messa a disposizione del file audio richiesto veniva comunicata dalla segreteria della P rocura competente soltanto il giorno antecedente al giudizio di riesame celebratosi il 15 aprile2025 .

Ciò rendeva impossibile alla difesa individuare un domiciliatario che potesse occuparsi del ritiro,nel corso della mattinata , e di ascoltare il file audio prima dell'udienza davanti al tribunale del riesame, con evidente violazione dell'art. 293comma 3 cit.

Si osserva inoltre che i colloqui intercettatiriportano espressione gergali e dialettali calabresi c he si prestano a molteplici interpretazioni e che la difesa avrebbe voluto sottoporre all'attenzione di un interprete onde confutare l'ipotesi accusatoria, richiamando una pronuncia Cor te Cost. ( n. 336 del 2008 ) che ha affermato che la qualità delle registrazioni può non essere perfetta ed imporre una vera e propria attività di interpretazione delle parole e delle frasi registrate specie se nelle conversazioni vengono usatidialetti o lingue straniere.

Si richiama inoltre la sentenza Corte Cost. n. 192 del 1997 che ha affermato che,alla persona privata della libertà personale , va assicurato un pieno esercizio del diritto di difesache si estrinseca nella più ampia agevole conoscenza degli elementi su cui fonda la richiesta del pubblico ministero, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'illegittima preclusione all'accesso di registrazione delle conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria, utilizzate ai fini dell'adozione dell'ordinanza cautelare, determina nullità di ordine generale a regime intermedio , ai sensi dell'art.178 lett. c) cod. proc. pen.

Sussiste peraltro un obbligo da parte del Pubblico ministero di provvedere in tempo utile per il procedimento incidentalede l ibertate , in ordine alla richiesta del difensore relativa all'accesso alle registrazioni delle comunicazioni intercettate e utilizzate per l'adozione dell'ordinanza cautelare. 2.3.6.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione de gli artt. 269 , 292, comma 2 lett. c),cod. proc. pen.

Il diritto di accesso al materiale intercettivo , utilizzato per l'applicazione della misura cautelare, a parere del ricorrente, risulta frustrato con la conseguenza dell'impossibilità di confrontarsi con tale materialeanche al fine di avanzare istanze di sostituzione o revoca della misura cautelare.

Si ripercorre l'iter delle richieste relative al rilascio di copia delle tracce audio,appartenenti ai rit 24 32/20 22 e 24/2022 , articolate in 18 progressivi tutti identificati, richiesta, peraltro, indicata come e vasa s olo in minima parte, a seguito di plurimi solleciti il 30 maggio 2025(in numero di quattro progressivi), a causa della indisponibilità delle tracce audio appartenential rit 24/2

022. Si tratta di tracce che il difensoreafferma di aver sollecitato, in dat a 5 e 23 giugno 2025,segnalandolo l ’ omessa trasmissione del prog . 49017 di cui al rit 2432/2022e messe a dispo sizione, come comunicato dalla Procura competente , soltanto il 21 luglio 2025ma in modo par ziale in quanto contenenti soltanto il proc. n. 14200 del rit n. 24/2022.

Di qui la lamentata omessa trasmissione dei dvd completi da parte della Procura di Catanzaro.

Peraltro, si osserva che la prova a carico di [OSCURATO:PERSONA] è rappresentata soltanto dalle trascrizioni delle captazioni telefoniche della cui disponibilità, in formato audio originale, è priva anche la Procura competente (come da comunicazi one della DDA, all. n. 6).

Di qui la dedotta violazione degli artt. 268, comma 4, 269, 270, comma 2, cod. proc. pen. sussistendo l’obbligo, in capo al Pubblico ministero , di porre a disposizione del Giudice e della difesatutte le registrazioni delle intercettazioni e di depositare dette registrazioni presso l’archivio di cui all’art. 269 cod. proc. pen. con conseguente impossibilità, per il Giudice, di confrontare il dato testuale contenuto nei brogliacci delle intercettazioni con le tracce di queste.

Si segnala, dunque, il totale appiattimento del Giudice della misura genetica, prima, e del Tribunale del riesame, poi, rispetto alla richiesta del Pubblico ministero rispetto al contenuto di intercettazioni i cui file audio non risultano consegnati, in modo completo,alla difesa a oltre cinque mesi dall ’ applicazione della misura, con violazione dell’art. 269, lett. c) cod. proc. pen. 3.L’Avvocato generale della Procura di questa Corte, G .

Mazzotta, h a fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

La difesa, Avv.

L. Angeleri , ha presentato motivi nuovi e allegata documentazione e, all’ esito della discussione orale, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoe dei motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo è infondato.

Va premesso, quanto alla censura relativa alla dedotta mancanza di autonoma valutazione, che questa è inammissibile in relazione all’ordinanza del Tribunale del riesame.

Invero, l’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., di conferma del provvedimento cautelare,non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal Giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122, che in motivazione ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art.292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente).

Allo stesso modo, riguarda solo l’ordinanza genetica la nullità prevista dall’art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen. per omessa considerazione degli elementi forniti dalla difesa.

La norma, infatti, prevede che l'ordinanza custodiale genetica è nulla qualora il giudice non esponga e valuti autonomamente i motivi per i quali abbia ritenuto non rilevanti gli elementi forniti dalla difesaed è volta a garantire il contraddittorio tra le parti, portatrici di interessi contrapposti (vedi in motivazione Sez. 3, n. n.41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv.282460 – 01).

Peraltro, si deve riscontrare che, nel caso al vaglio, il Tribunale è giunto a una diversa valutazione del quadro cautelare, tanto da aver escluso la gravità indiziaria quanto ad uno dei capi dell’incolpazione provvisoria.

Quanto all’ordinanza genetica, è noto che la previsione dell'autonoma valutazione delleesigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non mira ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, ma la norma ha es plicitato la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante.

Invero, l'aggettivo autonomaè riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio —per relationem o per incorporazione — alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv.265951).

In altri termini, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazionedella richiesta del Pubblico ministero che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n.3289 del 14/12/2015 , dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807).

Si tratta di necessità da reputarsi soddisfatta anche quando il giudice ripercorra,motivando per relationem, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto delproprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113).

Ciò risulta avvenuto nel caso di specie, perché, come osservato dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, il Giudice cautelare, seppur sinteticamente, ha introdotto la propria ricostruzione dei fatti, ha delineato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], ha vagliato il profilo delle esigenze cautelari.

Come ritenuto con ragionamento immune da illogicità manifesta e completo, nell'ordinanza impugnata (cfr. pag. 4 e ss.) , non è , quindi , mancato il necessario, autonomo momento valutativo degli elementi rappresentati dall'accusa da parte del Giudice delle indagini preliminariche ha applicato la misura.

Inoltre, va ribadito che, in sede di legittimità, in materia di provvedimenti de libertate, è pacifico che il sindacato non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure.

Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame.

La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01, di cui si riprendono le argomentazioni; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01 Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 -01).

Nel caso al vaglio, l’ordinanza (v. p. 12 e ss.) dà adeguato conto, rispettando i richiamati canoni interpretativi, di elementi indiziari convergenti verso la ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione ‘ndranghetistica di cui al capo

1. L’ordinanza parte dalla ricostruzione delquadro storico in cui si inseriscono i fatti accertati.

I giudici del meritocautelare commentano, infatti, i provvedimenti che hanno acclarato, aliunde, l’esistenza dell’associazione individuando i primi elementi di fatto da cui ricavare il collegamento dell’indagato al sodalizio, come poi ulteriormente chiarito sulla base degli ulteriori, gravi indizi raccolti nel presente procedimento, attraverso le dichiarazioni dei collaboratori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con specifico riferimento al ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nella cosca.

Quanto all’attuale operatività del clan (v. p. 12 e ss.) , l’ordinanza rende conto, con ragionamento completo e immune da vizi logici, degli elementi di merito ricavati dalle conversazioni intercettate dalle quali sono stati tratti elementi dimostrativi, all’attualità, dell’operatività del locale di [OSCURATO:PERSONA] e della partecipazione a questa, con ruolo attivo e funzionale agli scopi del clan, di AntonioBruno.

1.2. Il secondo motivo è inammissibile.

1.2.1. Invero, il motivo prospettato non specifica, in relazione ai contenuti che si assumono travisati o trascurati, la natura decisiva di questi ai fini di una diversa, più favorevole,ricostruzione per l’indagato.

Né viene svolta la cd. prova di resistenza quanto agli elementi di prova che si assumono non ostesi alla difesa.

Sul punto, si deve rilevare che,nell'ipotesi in cui il ricorso per cassazione lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova, asseritamente acquisiti illegittimamente,diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento del giudice (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26921801; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 26201101; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 25945201).

Nonviene, in particolare, esposto, rispetto al contenuto asseritamente non intellegibile perché relativo a dialoghi in di aletto o rispetto a quello delle conversazioni intercettate di cui al rit n. 24/2022, al prog 49017 relativo al rit 2432/2022, in caso di espunzione di siffatti elementi a carico – non espressamente illustrati -quale sarebbe stato l’epilogo rispetto alla posizione del ricorrente.

1.2.2. Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, il secondo motivo richiama la necessità di autonoma valutazione da parte del riesame.

Quindi, vanno ripresi, rispetto all’inammissibilità di tale censura,gli argomenti del §

1.1. Va, poi, rilevato, sotto il profilo delle esigenze cautelari, che la contestazione del reato associativo si estende sino al dicembre 2023, almeno considerando l’incolpazione che si ascrive all’indagatoin via provvisoria.

Questa, invero, non è limitata soltanto ai richiamati episodi che si collocano nell’estate del 2022.

In particolare , la contestazione attiene non solo alle condotte realizzate direttamente in [OSCURATO:PERSONA], ma anche a quelle che si ascrivono all’indagato nella qualità di coordinatore di un gruppo di aderenti alla cosca operante nel milanese, gestendo estorsioni, il mercato degli stupefacenti, il gioco di azzardo.

Argomenti con i quali il motivo di ricorso non si con fronta compiutamente, rivelandosi aspecifico. 1.3.

Il terzo motivo è infondato.

1.3.1. Circa la mancanza di motivazione in ordine all’esame dell’esito delle investigazioni difensive, si rinviene, nell’ordinanza impugnata (cfr. p . 22 e ss . ) motivazionecompleta e immune da vizi logici.

S i denuncia mancanza assoluta di motivazione che, invece, non si riscontra.

Infatti, nelle pagine appena richiamate, gli elementi segnalati dalla difesa come favorevoli vengono , specificamente, analizzati, escludendone, anche in ragione di una loro portata non decisiva, una valenza idonea a inficiare la gravità indiziaria, con motivazione completa e immune da vizi logici.

Nel complesso,l’ordinanza evidenzia che l’indagine in corso ha dimostrato il rinnovato assetto della cosca cui il ricorrente è accusato di appartenere , richiamando, a carico dell’indagato, il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] (che si collocano nel 2016) e [OSCURATO:PERSONA](anche quanto ai rap porti tra [OSCURATO:PERSONA] e altri esponenti delle cosche isolitane), la sua presenza, con [OSCURATO:PERSONA], al funerale di [OSCURATO:PERSONA] – s torico esponente della criminalità calabrese nel capoluogo lombardo- l’attività di mediazione attuata tra i Palaggi e la cosca Arena(cfr. sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 3ottobre 2014 divenuta definitiva il 20 novembre 2020).

Si rende conto, poi, dell ’ es ito delle indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA] a r i , soggetto risultato in rapporti con i vertici della cosca Arena , nonch é circa il collegamento di M asciari con Bru no , quanto al settore del gaming , oltre all’operato monitoraggio a carico del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], protrattosi sino al 2023.

Viene descritta l’esistenza di un contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l’acquisizione di un terreno in [OSCURATO:PERSONA], querelle risol ta con modalità indicate come tipicamente mafiosee facenti r iferimento all ’ uso della forza (v. p. 17 e ss.).

Si richiamaanche il ruolo rivestito dall ’ indagato nella vicenda [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 20e ss.), soggetto indicato come ap po ggiato dall ’ indagato per ottenere il placetdalla cosca per l’utilizzo di un capannone che aveva acquistato.

Il provvedimento rende conto de gli esiti di attività captativa dimostrativa , non solo dei soprannomi di [OSCURATO:PERSONA], ma anche dei suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del ruolo di rilievo assunto dall’indagato in Lombardia,dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA].Da queste, i Giudici della cautela ricavano anche la consapevolezza di Brunodi partecipare alla cosca e la certezza della su a identificazione nel “Tonino” di cui hanno riferito i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Del resto, nelle captazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA] risulta individualizzante, secondo i giudici della caute la che questi parla di [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] perché ha conosciuto [OSCURATO:PERSONA] di cui era il braccio destro.

In punto gravità indiziariale contestazioni del ricorrente appaiono versate in fatto e,comunque, generiche rispetto al complessivo , punt uale, contenuto della motivazione offerta dal Tribunale.

Del resto, i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare unmotivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, esserevalutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art.192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli in d izi - non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod.proc. pen. (tra le molte altre, Sez. 1, n.43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; conf. n. 22968 del 2017 , Rv. 270172)).

In tal senso, la motivazione dell'ordinanza impugnata rende conto, secondo cadenze argomentative insindacabili nella presente fase incidentale, della ricostruzione unitaria degli indizi, finendo per soddisfare anche i postulati della precisione e concordanza che un minoritario orientamento ermeneutico richiede anche in sede cautelare (Sez. 5, n.55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690, n. 31448 del 2013, Rv. 257781, n . 40061 del 2012 , Rv. 253723 ; n. 25239 del 2016,Rv. 267424).

1.3.2. Circa la mancata considerazione del cd. tempo silentesi osserva che questo deve consistere in un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestatie, nella specie , si tiene conto quale dies ad quem del la condotta associativa, l’anno 202 3, mentre il ricorrent e lo indica nell’estate dell’anno 2022 , individuando in questo momento quello f inale della partecipazione.

La diversa ricostruzione, sotto tale profilo, tuttavia, non può essere devoluta nella presente sede posto che prospetta una ricostruzione alternativa rispetto a quella recepita dai convergenti provvedimenti di merito cautelare, inibita in questa sede, per i noti limiti del sindacato di legittimità.

In ogni caso, in relazione alrequisito dell'attualità delle esigenze cautelari in relazione a reati per i quali vige la presunzione relativa ex art. 275,comma 3, cod. proc. pen., si osserva che, secondo un primo indirizzo ermeneutico espresso da questa Corte in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato di tali delitti, la cd. doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo, invece, richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari, insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664).

Si tratta di presunzione superabile soltanto dalla prova, a carico dall'interessato, dell’esistenza di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare; sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul Giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il mero riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112).

Inoltre, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., secondo tale indirizzo ermeneutico, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236), tale non potendo considerarsi quello, neutro, del decorso del cd. tempo silente, dalla commissione del fatto(Sez. 5 , n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267-01; Sez.2, n.6592 del 25/01/2022, Rv.282766-02; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131 - 01; Sez. 2, n.7837 del 12/02/2021, Rv.280889-01; Sez.5, n.35848 del 11/06/2018, Rv. 273631-01).

A tale indirizzo si affianca l’orientamento che pretende , per i delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che, ove intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il Giudice motivi puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez.6, n.2112 del 22/12/2023, dep. 2024, Rv.285895 - 01; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, R v. 285272 - 01 ; Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738).

Nel caso in esame, si deve rilevare che il Tribunale sottolinea, con motivazione, nel suo complesso, senz’altrosufficiente anche per tale ultimo, più rigoroso, indirizzo, che [OSCURATO:PERSONA] ha preso parte al sodalizio con un ruolo significativo che si contesta, in via provvisoria, da ultimo, nell’anno 2 023 (cfr. conv. del gennaio 2023 di cui a p. 21 e ss.)attraverso il contenuto di captazioni reputate, con ragionamento immune da illogicità manifesta, e spressione del protrarsi dell’interessamento dell’indagato al settore cd. del gaming come contestato nella rubrica provvisoria.

Quindi, il dato temporale cui si riferisce i l ricorrente non si confronta, compiutamente, con il contenuto della motivazione, né tiene conto della contestazione provvisoria del reato associativo di natura permanente sino al 2023.

Sicché, il lasso di tempo indicato come silente n o n appare della consistenza pretesa dal ricorrente , rispetto alla data dell’ esecuzione dell’ordinanza genetica, risalente al mese di aprile del2025.

Del resto, il Tribunale non si è sottratto alla compiuta verifica circa l’operatività della presunzione relativa, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. escludendo che, gli elementi genericamente evocati dal ricorrente potessero fondatamente essere ritenuti idonei a vanificare i fattori disfunzionali in relazione al tipo di reato per il quale si procede, alle concrete modalità dei fatti, al concreto rischio di reiterazione del reato tratto dai sintomatici fatti esposti in motivazione.

Non si coglie neppure alcuna lacuna nella trama argomentativa proposta dal Tribunale del riesame con riguardo alla scelta della misura, essendosi indicate le ragioni ostative al superamento della presunzione assoluta di adeguatezza del regime di custodia in carcere derivante dal titolo di reato dell’associazione mafiosa. 1.3.3-1.3.4.

Le censure, da ultimo, sollevate sono inammissibili perché versate in fatto.

Per l’identificazione certa di “Tonino” con [OSCURATO:PERSONA] vi è motivazione esauriente (v.p. 23) anche alla stregua delle conversazioni commentate in cui è presente lo stesso indagatocome uno dei conversanti.

La ricostruzione della vicenda di [OSCURATO:PERSONA], offerta dal ricorrente, appare alternativa alla conclusione,immune da vizi logici, cui è pervenuto il Tribunale.

Del resto, vacondiviso l’approdo interpretativo al quale è giunta la costante giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure.

Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame.

La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6 , n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01, di cui si riprendono le argomentazioni; Sez.

F , n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01 Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999 -dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01 ).

Quanto al contenuto dei colloqui intercettati e alla loro interpretazione, va ribadito che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quandosia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice d i merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,Rv. 263715).

1.4. Il primo motivo aggiunto è inammissibile.

Va premesso che la nullità eccep ita è a regime intermedio da dedurre, quindi, dinanzi al Tribunale d el rie same .

Invero, questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo il quale, in tema di riesame, l'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati.

Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio de libertate (Sez.

U, n. 20300del 22/04/2010 , Rv. 246907 – 0 1 ; Sez. 4, n . 25964 del 18/06/2021 , Rv.281974 – 01 ) .

Orbene, in primo luogo, si rileva che l ’ eccezione non risulta indicata ne l verbale dell’udienza svolta dinanzi al Tribunale del riesame ( v. ver bale dell’udienza del 15 aprile 2025, celebrata alla presenza, in vid eoconfe renza dal carcere di Rovigo,di [OSCURATO:PERSONA] e del suo difensore , Avv. [OSCURATO:PERSONA] eleri , dal quale risu lt a che il ricorrente ha concluso chiedendo l’accoglimento del riesame riportandosi alla memoria e relativi allegati).

Né , nella presen te sede, si deduce che l’eccezione, tempestivamente dedotta al Tribunale con memoria difensiva, non sia stata esaminata dall’organo collegiale(v. p. 3 dell’ordinanza impugnata dove il Tribunale riassume i motivi di riesame come relativi soltanto alla insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari).

In secondo luogo, si deve rilevare, sotto il profilo della necessaria prova di resistenza, che comunque il ricorrente non contesta l ’ avvenuta trasmissione tempestiva dei brogliacci relativi all a complessiva attivit à captativa svolta.

Sicché, andava specificamente illustrata la rilevanza, ai fini della decisione , della mancata trasmissione degli indicati file audio sia al Giudice per le indagini preliminari, sia al Tribunale del riesame.

Peraltro, si deve riscontrareche, in definitiva, secondo la prospettazione del difensore, soltanto alcune delle tracceaudio, da ultimo, risultano non consegnate al difensore e, quindi, la censuraappare, a maggior ragione, affe tta da generic ità posto che non indicaspecificamente a quali risulta ti delle ca ptazioni, u tiliz zate dai giudici della cautela, la mancata trasmissione dedotta si riferisca, onde consentire di verificarne la decisività ai fini di una diversa, più favorevole , conclusione per l’indagato.

Da ultimo, non va trascurato che, secondo il condivisibile indirizzo di questa Corte, il Giudice per le indagini preliminari ben può utilizzare e porre a base dell'ordinanza di adozione della misura della custodia cautelare in carcere le intercettazioni anche se contenute in "brogliacci" ovvero se riportate in forma riassuntiva, pur se non trascritte, purché siano state rispettate le norme processuali in ordine alle autorizzazioni e alle modalità d'esecuzione delle intercettazioni, essendo la sanzione di inutilizzabilità, prevista dall'art. 271 cod. proc. pen., da considerare riservata alle ipotesi tassativamente indicate, riguardanti l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, comma 1 e 3, cod. proc. pen.

Tra esse, quindi, non rientra quella della mancata trascrizione nella fase delle indagini preliminari, trascrizione che deve, invece, sussistere nella fase dibattimentale, ai sensi dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 16781 del 24/03/2010 , Rv. 246938 – 01 ; Sez. 4, n.39469 del 26/05/200 4, Rv. 229570 – 01 ; Sez. 6, n. 1106 del 03/03/2000 , Rv.215848 – 01 ) .

1.5. Il secondo motivo è inammissibile in questa sede in quanto relativo a fatti p rocessuali successivi (a partire dal 23 aprile 202 5 ) all ’ ordinanza impugnata, resa in data 15 aprile 2025 e che , dunque, non possono essere oggetto di esame nella presente sede, ma possono essere senz’altro sottoposti al vaglio del Giudice cautelare procedente, con autonoma istanza. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Non derivando dal presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro con funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni dell’Avvocato generale di questa Corte, G. Mazzotta, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. L. Angeleri, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso anche riportandosi ai motivi nuovi e alla documentazione depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l ’ordinanza i mpugnata, il Tribunale d i Catanzaro, in funzione di riesame, ha annullato parzialmente l’ordinanza di custodia cautelare applicata a [OSCURATO:PERSONA], dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 11 febbraio 2025, limitatamente al capo 28, confermando, nel resto, la disposta misura della custodia in carcere applicata all’indagato per il reato di partecipazione ad associazione di tipo ‘ndranghetisticodenominata cosca Arena (capo 1), nonché per il reato di detenzione e porto illegale di armi aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen. (capo 28). 2. Avverso il provv e dimento propone tempestivo ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del difensore, affidando le censure a tr e motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c),cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 606 lett. c) del codice di rito. Il provvedimentoimpugnato fa integrale rinvio all'ordinanza genetica e alla richiesta del Pubblico ministero; l'ordinanza genetica, a sua volta, fa r invio alla richiesta. Entrambi gli atti risultano motivati per rela tionem , così violando il disposto di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. quanto alla mancata esposizione e alla necessaria autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano,in concreto, la misura disposta . L'ordinanza genetica è priva di autonoma valutazione relativamente agli indizi di colpevolezza in quantorecepisce le considerazioni del Pubblico ministero senza soffermarsi sul contenuto specifico delle conversazioni indicate dall'accusa, limitandosi a riportare quanto emerge dalla richiesta di misura cautelare. Inoltre, le due ordinanze sono perfettamente sovrapponibili non avendo svoltoautonome valutazioni in merito alle esigenze cautelari e agli indizi. 2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273, 274, cod. proc. pen., 416-biscod. pen., art. 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen. Si deduce che l'ordinanza impugnata è viziata da travisamento delle prove relative a circostanze di carattere decisivo, avendo il T ribunale del riesame utilizzato dati probatori insussistenti e omettendo lo scrutinio di dati probatori favorevoli. 2.2.1. Si osserva che gli elementi utilizzati pe r sorreggere l'impianto accusatorio non conducono ad una qualificata probabilità in punto di responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. Il provvedimento parte dall’assiomatica associazione di [OSCURATO:PERSONA] al boss mafioso di Crotone, [OSCURATO:PERSONA] , affermata sulla base delle dichiarazioni etero accusatorie risultanti dalle captazioni telefoniche dei collaboratori di giustizia. Si tratta, per il ricorrente, di affermazioni generiche che si ricavano peraltro da atti non messi a disposizione della difesa in forma completa e , comunque,di contenuto non intelligibile, perché condotte in forma dialettale (in particolare si specifica che non è stato consegnato il rit. n. 24/2022, il progr. 49017,relativo al rit. 2432/2022 e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese alla DDA di Bologna). Le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive, invero, comprovano l'estraneità dell'indagato ad ambienti ‘ndranghetisti, mentre il provvedimento impugnato utilizzaun accostamento sulla base di meri appellativi solo in astratto accostabili al nome dell'odierno ricorrente . Inoltre, l e dichiarazioni dei collaboratori sono state recepite senza che a questi fosse stato sottoposto in visione unalbum fotografico per l'identificazione, Di qui la denunciata violazione degli artt. da 273 , 274 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.416-bis cod. pen. 2.2.2. Sotto altro profilo si deduce la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. in puntodi esigenze cautelari . L'esigenza ravvisata dal Giudice è quella del pericolo di recidiva e fonda sul principio della doppia presunzione di cui all'art.274, comma 3, cod. proc. pen. derivante dalla gravità indiziaria per il capo 1 dell'imputazione. L’ordinanza geneticasottolinea che le esigenze cautelari sono da reputarsi attuali per la serialità delle condotte, la professionalità e il numero dei reati commessi;il Giudice osserva che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo1), in mancanza di segnali di recisione di ogni legame del soggetto con il sodalizio, il presidio della custodia cautelare in carcere è obbligatorio. Invece, si era già segnalato, in sede di riesame , che gli unici episodi che fanno ritenere l'indagato vicino ad elementi criminali risale a ormai tre anni addietro (si fa, in particolare, riferimento alla vicenda del terreno occupato da [OSCURATO:PERSONA]). Il primo Giudice si collega al fatto che la partecipazione a mafie storiche, caratterizzate da specifica stabilit à, comporta la necessaria dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria a nulla rilevando,ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari,la distanza temporale tra l'applicazione della misura cautelare e i fatti contestati. Sicché,il fattore tempo diviene un elemento distonico rispetto alla presunzione di perdurante pericolosità. Il Tribunale del riesame è incorso in errore ritenendo che la contestazione associativa sia aperta, posto che, per [OSCURATO:PERSONA] , le condotte sono circoscritte all'estate del 2022, ricadendo tutta l'attività successiva nel periodo cosiddetto silente. Il ricorrente richiama l'orientamento espresso daSez. 6, n . 11735 del 20 marzo 2024e segnala la violazione dell'art . 292 , comma 2 lett . c ) , cod. proc. pen. per aver omesso il T ribunale del riesame l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari tali da giustificare la misura. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto alle investigazioni difensive (mancanza di motivazione), ai presupposti per l’applicazione della custodia cautelare in carcere (mancanza di motivazione), sulla vicenda del [OSCURATO:PERSONA] e circa il terreno di [OSCURATO:PERSONA] (mancanza di motivazione),nonché quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sul capo 28, nella forma della contraddittorietà e illogicità manifesta. Secondo il Tribunale del riesame, non occorrono particolari motivazioni per evidenziare come la personalità dell'indagato sia negativa: i fatti sono gravi e allarmanti visto l'elevato pericolo per l'ordine pubblico nelle zone di operatività del sodalizio. Invero, la motivazione è priva di autonoma valutazione , non rende argomentazioni frutto di una nuova considerazione delle risultanze ma ripercorre quelle investigative,senza argomentare rispetto alle deduzioni della difesa. 2.3.1. Alle investigazioni difensive e al le articolate argomentazioni della difesa riversate nei motivi di riesame il Tribunale ha dedicato poche righe, sottraendosi alla censura relativa al periodo di adesione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio fatto risalire agli anni ‘80. [OSCURATO:PERSONA] di per sé impossibile avendo allora [OSCURATO:PERSONA] l'età di soli 13 anni. Del tutto trascuratesarebbero, poi , le contestazioni difensive in ordine alla funzione dell'indagato quale autista e braccio destro di [OSCURATO:PERSONA], circostanza priva di supporto indiziario ma soprattutto affermata senza motivazione idonea a spiegare le ragioni per le quali sono state del tutto trascurate le dichiarazioni di persone escusse dalla d ifesa in sede di investigazioni difensive. Peraltro, in quella sede , la difesa ha dimostrato che attorno al [OSCURATO:PERSONA] orbitassero molti “Tonino”. Infine,non è stata data giustificazione al fatto che [OSCURATO:PERSONA] è un imprenditore che,a sua volta, aveva rapporti con altri grandi imprenditori. Ciò spiegherebbe le frasi ritenute sintomatiche di affiliazione in particolare quella di cui al rit 14200 n. 24/22. Così come sarebbero state ignorate le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] allegate ai motivi di riesame atte a comprovare l'estraneità del ricorrente al sodalizio. 2.3.2. Si evidenzia poi l'assenza di motivazione quanto ai presupposti per l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame ha omesso di motivare circa le deduzioni della difesa in punto applicazione della misura intramuraria posto che nei motivi di riesame si è dato conto dell'indirizzo che valorizza la particolare stabilità nel tempo di alcuni consorzi criminali, indirizzo che non può essere applicato in termini rigidi in presenza, come nel caso di specie, di un considerevole arco temporale dai fatti contestati non accompagnato da ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di pericolosità perdurante. L'obbligo di puntuale motivazione,in presenza del cd. tempo silente è stato del tutto trascurato dal Giudice e nell’ordinanza impugnata, senza considerare che [OSCURATO:PERSONA] è incensurato, mai controllato o sorpreso a partecipare a riunioni. [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 31587 del 30 maggio 2023, Gargano , R v. 285272 , Sez U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 11735 del 20 marzo 2024. 2.3.3. Con riferimento alla vicenda P ullano e al terreno di isola di [OSCURATO:PERSONA] si denuncia assenza di motivazione. In particolare,la vicenda del terreno di [OSCURATO:PERSONA] dimostra come l'indagato non possa dirsi affiliato alla ‘ndrangheta perché il suo contegno e quello di P ullano risultano contrari alla logica malavitosa. [OSCURATO:PERSONA] si era indebitamente appropriato di un terreno di proprietà di Arsac,in isola [OSCURATO:PERSONA] , detenuto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie realizzandovi un'opera abusiva e avviando lavori non autorizzati. [OSCURATO:PERSONA] ha sporto denuncia per questi fatti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e i militari, intervenuti sul posto,hanno deferito quest'ultimo in stato di libertà. [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato reiterate condotte violente e minatorie nei confronti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] costringendo alcune persone di questa a sporgere querela per minacce aggravate. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] viene apostrofato come carabiniere nel rit. 24/22 prog.6178. Si tratta di argomenti introdotti dal difensore in sede di riesame sui quali il Tribunale di Catanzaro non ha espresso alcuna motivazione. 2.3.4. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia(v. p. 8 dell'ordinanza del Tribunale) erano state oggetto di argomenti svolti in sede di riesame quanto alla identificazione di un certo [OSCURATO:PERSONA] nominato inter alios. L'ordinanza sul punto appare contraddittoria perché,da una parte, afferma che i collaboratori non hanno compiutamente identificato il tale [OSCURATO:PERSONA] che viene citato; dall'altra,il Tr ibunale non fornisce alcuna concreta argomentazione onde arrivare ad associare [OSCURATO:PERSONA], presente alla riunione citata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],all'odierno ricorrente. Infine,appare illogico che le dichiarazioni dei collaboratori non siano state seguite da immediati riscontri anche attraverso l'esibizione di fotografie dell'odierno di corrente per avere conferma della identificazione operata dai collaboratori. 2.3.5. Con riferimento al capo 28, il T ribunale giunge all'annullamento e finisce però per incorrere in manifesta illogicità della motivazione e contraddittorietà. Venuta meno la contestazione di cui al capo 28,caposaldo, per il Giudice, della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione in quanto ritenuta specificamente significativa la disponibilità di un'arma da fuoco dotata di puntatore ad infrarossi, non si comprende come possa conservare logic ità la motivazione che ne considera la partecipazione alla‘ndrangheta in assenza di indizi per il reato fine. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto dal primo Giudice partecipe all'associazione proprio per la sua disponibilità di armi, disponibilità che è stata esclusa con l'annullamento del capo 28;sicché la motivazione appare contraddittoria perché non dà conto di come possa resistere l'impianto indiziario con la caducazione di un così significativo reato satellite, ritenuto pietra miliare del l’adozione della misura genetica. 2.3.6. La difesa, Avv. L. Angeleri, ha fatto pervenire motivi nuovi con allegata documentazione. 2.3.6.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 293, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. La previsione di cui all'art. 293, lett. e) e comma 3, cod. proc. pen. rappresenta attuazione dei principisanciti dagli artt. 24 e 111 Cost. nella parte in cui prevedono il diritto dell'imputato di accedere agli atti su cui si fonda il provvedimentononché la possibilità, per il difensore , di ottenere la trasposizione su supporto delle registrazioni delle conversazioni intercettate. L'indagato , in definitiva, ha dirittoad esaminare tutte le fonti di prova utilizzate a fondamento della richiesta di misura cautelare. La difesa, in data 24 m arzo 2025 , giorno successivo all'esecuzione dell'ordinanza custodiale, ha fatto richiesta di ricevere copia integrale degli atti sottesi all'applicazione della misura. Si rileva tra gli atti trasmessi dalla cancelleria dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del T ribunale di Catanzaronon sono state ricomprese le registrazioni audio delle conversazioni intercettate di cui il difensore ha fatto richiesta , a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici di Procura.[OSCURATO:PERSONA], si rileva che la messa a disposizione del file audio richiesto veniva comunicata dalla segreteria della P rocura competente soltanto il giorno antecedente al giudizio di riesame celebratosi il 15 aprile2025 . Ciò rendeva impossibile alla difesa individuare un domiciliatario che potesse occuparsi del ritiro,nel corso della mattinata , e di ascoltare il file audio prima dell'udienza davanti al tribunale del riesame, con evidente violazione dell'art. 293comma 3 cit. Si osserva inoltre che i colloqui intercettatiriportano espressione gergali e dialettali calabresi c he si prestano a molteplici interpretazioni e che la difesa avrebbe voluto sottoporre all'attenzione di un interprete onde confutare l'ipotesi accusatoria, richiamando una pronuncia Cor te Cost. ( n. 336 del 2008 ) che ha affermato che la qualità delle registrazioni può non essere perfetta ed imporre una vera e propria attività di interpretazione delle parole e delle frasi registrate specie se nelle conversazioni vengono usatidialetti o lingue straniere. Si richiama inoltre la sentenza Corte Cost. n. 192 del 1997 che ha affermato che,alla persona privata della libertà personale , va assicurato un pieno esercizio del diritto di difesache si estrinseca nella più ampia agevole conoscenza degli elementi su cui fonda la richiesta del pubblico ministero, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'illegittima preclusione all'accesso di registrazione delle conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria, utilizzate ai fini dell'adozione dell'ordinanza cautelare, determina nullità di ordine generale a regime intermedio , ai sensi dell'art.178 lett. c) cod. proc. pen. Sussiste peraltro un obbligo da parte del Pubblico ministero di provvedere in tempo utile per il procedimento incidentalede l ibertate , in ordine alla richiesta del difensore relativa all'accesso alle registrazioni delle comunicazioni intercettate e utilizzate per l'adozione dell'ordinanza cautelare. 2.3.6.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione de gli artt. 269 , 292, comma 2 lett. c),cod. proc. pen. Il diritto di accesso al materiale intercettivo , utilizzato per l'applicazione della misura cautelare, a parere del ricorrente, risulta frustrato con la conseguenza dell'impossibilità di confrontarsi con tale materialeanche al fine di avanzare istanze di sostituzione o revoca della misura cautelare. Si ripercorre l'iter delle richieste relative al rilascio di copia delle tracce audio,appartenenti ai rit 24 32/20 22 e 24/2022 , articolate in 18 progressivi tutti identificati, richiesta, peraltro, indicata come e vasa s olo in minima parte, a seguito di plurimi solleciti il 30 maggio 2025(in numero di quattro progressivi), a causa della indisponibilità delle tracce audio appartenential rit 24/2 022. Si tratta di tracce che il difensoreafferma di aver sollecitato, in dat a 5 e 23 giugno 2025,segnalandolo l ’ omessa trasmissione del prog . 49017 di cui al rit 2432/2022e messe a dispo sizione, come comunicato dalla Procura competente , soltanto il 21 luglio 2025ma in modo par ziale in quanto contenenti soltanto il proc. n. 14200 del rit n. 24/2022. Di qui la lamentata omessa trasmissione dei dvd completi da parte della Procura di Catanzaro. Peraltro, si osserva che la prova a carico di [OSCURATO:PERSONA] è rappresentata soltanto dalle trascrizioni delle captazioni telefoniche della cui disponibilità, in formato audio originale, è priva anche la Procura competente (come da comunicazi one della DDA, all. n. 6). Di qui la dedotta violazione degli artt. 268, comma 4, 269, 270, comma 2, cod. proc. pen. sussistendo l’obbligo, in capo al Pubblico ministero , di porre a disposizione del Giudice e della difesatutte le registrazioni delle intercettazioni e di depositare dette registrazioni presso l’archivio di cui all’art. 269 cod. proc. pen. con conseguente impossibilità, per il Giudice, di confrontare il dato testuale contenuto nei brogliacci delle intercettazioni con le tracce di queste. Si segnala, dunque, il totale appiattimento del Giudice della misura genetica, prima, e del Tribunale del riesame, poi, rispetto alla richiesta del Pubblico ministero rispetto al contenuto di intercettazioni i cui file audio non risultano consegnati, in modo completo,alla difesa a oltre cinque mesi dall ’ applicazione della misura, con violazione dell’art. 269, lett. c) cod. proc. pen. 3.L’Avvocato generale della Procura di questa Corte, G . Mazzotta, h a fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa, Avv. L. Angeleri , ha presentato motivi nuovi e allegata documentazione e, all’ esito della discussione orale, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoe dei motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Va premesso, quanto alla censura relativa alla dedotta mancanza di autonoma valutazione, che questa è inammissibile in relazione all’ordinanza del Tribunale del riesame. Invero, l’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., di conferma del provvedimento cautelare,non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal Giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122, che in motivazione ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art.292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). Allo stesso modo, riguarda solo l’ordinanza genetica la nullità prevista dall’art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen. per omessa considerazione degli elementi forniti dalla difesa. La norma, infatti, prevede che l'ordinanza custodiale genetica è nulla qualora il giudice non esponga e valuti autonomamente i motivi per i quali abbia ritenuto non rilevanti gli elementi forniti dalla difesaed è volta a garantire il contraddittorio tra le parti, portatrici di interessi contrapposti (vedi in motivazione Sez. 3, n. n.41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv.282460 – 01). Peraltro, si deve riscontrare che, nel caso al vaglio, il Tribunale è giunto a una diversa valutazione del quadro cautelare, tanto da aver escluso la gravità indiziaria quanto ad uno dei capi dell’incolpazione provvisoria. Quanto all’ordinanza genetica, è noto che la previsione dell'autonoma valutazione delleesigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non mira ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, ma la norma ha es plicitato la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. Invero, l'aggettivo autonomaè riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio —per relationem o per incorporazione — alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv.265951). In altri termini, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazionedella richiesta del Pubblico ministero che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n.3289 del 14/12/2015 , dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807). Si tratta di necessità da reputarsi soddisfatta anche quando il giudice ripercorra,motivando per relationem, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto delproprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113). Ciò risulta avvenuto nel caso di specie, perché, come osservato dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, il Giudice cautelare, seppur sinteticamente, ha introdotto la propria ricostruzione dei fatti, ha delineato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], ha vagliato il profilo delle esigenze cautelari. Come ritenuto con ragionamento immune da illogicità manifesta e completo, nell'ordinanza impugnata (cfr. pag. 4 e ss.) , non è , quindi , mancato il necessario, autonomo momento valutativo degli elementi rappresentati dall'accusa da parte del Giudice delle indagini preliminariche ha applicato la misura. Inoltre, va ribadito che, in sede di legittimità, in materia di provvedimenti de libertate, è pacifico che il sindacato non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01, di cui si riprendono le argomentazioni; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01 Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 -01). Nel caso al vaglio, l’ordinanza (v. p. 12 e ss.) dà adeguato conto, rispettando i richiamati canoni interpretativi, di elementi indiziari convergenti verso la ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione ‘ndranghetistica di cui al capo 1. L’ordinanza parte dalla ricostruzione delquadro storico in cui si inseriscono i fatti accertati. I giudici del meritocautelare commentano, infatti, i provvedimenti che hanno acclarato, aliunde, l’esistenza dell’associazione individuando i primi elementi di fatto da cui ricavare il collegamento dell’indagato al sodalizio, come poi ulteriormente chiarito sulla base degli ulteriori, gravi indizi raccolti nel presente procedimento, attraverso le dichiarazioni dei collaboratori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con specifico riferimento al ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nella cosca. Quanto all’attuale operatività del clan (v. p. 12 e ss.) , l’ordinanza rende conto, con ragionamento completo e immune da vizi logici, degli elementi di merito ricavati dalle conversazioni intercettate dalle quali sono stati tratti elementi dimostrativi, all’attualità, dell’operatività del locale di [OSCURATO:PERSONA] e della partecipazione a questa, con ruolo attivo e funzionale agli scopi del clan, di AntonioBruno. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. 1.2.1. Invero, il motivo prospettato non specifica, in relazione ai contenuti che si assumono travisati o trascurati, la natura decisiva di questi ai fini di una diversa, più favorevole,ricostruzione per l’indagato. Né viene svolta la cd. prova di resistenza quanto agli elementi di prova che si assumono non ostesi alla difesa. Sul punto, si deve rilevare che,nell'ipotesi in cui il ricorso per cassazione lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova, asseritamente acquisiti illegittimamente,diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento del giudice (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26921801; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 26201101; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 25945201). Nonviene, in particolare, esposto, rispetto al contenuto asseritamente non intellegibile perché relativo a dialoghi in di aletto o rispetto a quello delle conversazioni intercettate di cui al rit n. 24/2022, al prog 49017 relativo al rit 2432/2022, in caso di espunzione di siffatti elementi a carico – non espressamente illustrati -quale sarebbe stato l’epilogo rispetto alla posizione del ricorrente. 1.2.2. Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, il secondo motivo richiama la necessità di autonoma valutazione da parte del riesame. Quindi, vanno ripresi, rispetto all’inammissibilità di tale censura,gli argomenti del § 1.1. Va, poi, rilevato, sotto il profilo delle esigenze cautelari, che la contestazione del reato associativo si estende sino al dicembre 2023, almeno considerando l’incolpazione che si ascrive all’indagatoin via provvisoria. Questa, invero, non è limitata soltanto ai richiamati episodi che si collocano nell’estate del 2022. In particolare , la contestazione attiene non solo alle condotte realizzate direttamente in [OSCURATO:PERSONA], ma anche a quelle che si ascrivono all’indagato nella qualità di coordinatore di un gruppo di aderenti alla cosca operante nel milanese, gestendo estorsioni, il mercato degli stupefacenti, il gioco di azzardo. Argomenti con i quali il motivo di ricorso non si con fronta compiutamente, rivelandosi aspecifico. 1.3. Il terzo motivo è infondato. 1.3.1. Circa la mancanza di motivazione in ordine all’esame dell’esito delle investigazioni difensive, si rinviene, nell’ordinanza impugnata (cfr. p . 22 e ss . ) motivazionecompleta e immune da vizi logici. S i denuncia mancanza assoluta di motivazione che, invece, non si riscontra. Infatti, nelle pagine appena richiamate, gli elementi segnalati dalla difesa come favorevoli vengono , specificamente, analizzati, escludendone, anche in ragione di una loro portata non decisiva, una valenza idonea a inficiare la gravità indiziaria, con motivazione completa e immune da vizi logici. Nel complesso,l’ordinanza evidenzia che l’indagine in corso ha dimostrato il rinnovato assetto della cosca cui il ricorrente è accusato di appartenere , richiamando, a carico dell’indagato, il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] (che si collocano nel 2016) e [OSCURATO:PERSONA](anche quanto ai rap porti tra [OSCURATO:PERSONA] e altri esponenti delle cosche isolitane), la sua presenza, con [OSCURATO:PERSONA], al funerale di [OSCURATO:PERSONA] – s torico esponente della criminalità calabrese nel capoluogo lombardo- l’attività di mediazione attuata tra i Palaggi e la cosca Arena(cfr. sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 3ottobre 2014 divenuta definitiva il 20 novembre 2020). Si rende conto, poi, dell ’ es ito delle indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA] a r i , soggetto risultato in rapporti con i vertici della cosca Arena , nonch é circa il collegamento di M asciari con Bru no , quanto al settore del gaming , oltre all’operato monitoraggio a carico del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], protrattosi sino al 2023. Viene descritta l’esistenza di un contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l’acquisizione di un terreno in [OSCURATO:PERSONA], querelle risol ta con modalità indicate come tipicamente mafiosee facenti r iferimento all ’ uso della forza (v. p. 17 e ss.). Si richiamaanche il ruolo rivestito dall ’ indagato nella vicenda [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 20e ss.), soggetto indicato come ap po ggiato dall ’ indagato per ottenere il placetdalla cosca per l’utilizzo di un capannone che aveva acquistato. Il provvedimento rende conto de gli esiti di attività captativa dimostrativa , non solo dei soprannomi di [OSCURATO:PERSONA], ma anche dei suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del ruolo di rilievo assunto dall’indagato in Lombardia,dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA].Da queste, i Giudici della cautela ricavano anche la consapevolezza di Brunodi partecipare alla cosca e la certezza della su a identificazione nel “Tonino” di cui hanno riferito i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, nelle captazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA] risulta individualizzante, secondo i giudici della caute la che questi parla di [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] perché ha conosciuto [OSCURATO:PERSONA] di cui era il braccio destro. In punto gravità indiziariale contestazioni del ricorrente appaiono versate in fatto e,comunque, generiche rispetto al complessivo , punt uale, contenuto della motivazione offerta dal Tribunale. Del resto, i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare unmotivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, esserevalutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art.192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli in d izi - non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod.proc. pen. (tra le molte altre, Sez. 1, n.43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; conf. n. 22968 del 2017 , Rv. 270172)). In tal senso, la motivazione dell'ordinanza impugnata rende conto, secondo cadenze argomentative insindacabili nella presente fase incidentale, della ricostruzione unitaria degli indizi, finendo per soddisfare anche i postulati della precisione e concordanza che un minoritario orientamento ermeneutico richiede anche in sede cautelare (Sez. 5, n.55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690, n. 31448 del 2013, Rv. 257781, n . 40061 del 2012 , Rv. 253723 ; n. 25239 del 2016,Rv. 267424). 1.3.2. Circa la mancata considerazione del cd. tempo silentesi osserva che questo deve consistere in un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestatie, nella specie , si tiene conto quale dies ad quem del la condotta associativa, l’anno 202 3, mentre il ricorrent e lo indica nell’estate dell’anno 2022 , individuando in questo momento quello f inale della partecipazione. La diversa ricostruzione, sotto tale profilo, tuttavia, non può essere devoluta nella presente sede posto che prospetta una ricostruzione alternativa rispetto a quella recepita dai convergenti provvedimenti di merito cautelare, inibita in questa sede, per i noti limiti del sindacato di legittimità. In ogni caso, in relazione alrequisito dell'attualità delle esigenze cautelari in relazione a reati per i quali vige la presunzione relativa ex art. 275,comma 3, cod. proc. pen., si osserva che, secondo un primo indirizzo ermeneutico espresso da questa Corte in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato di tali delitti, la cd. doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo, invece, richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari, insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si tratta di presunzione superabile soltanto dalla prova, a carico dall'interessato, dell’esistenza di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare; sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul Giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il mero riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112). Inoltre, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., secondo tale indirizzo ermeneutico, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236), tale non potendo considerarsi quello, neutro, del decorso del cd. tempo silente, dalla commissione del fatto(Sez. 5 , n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267-01; Sez.2, n.6592 del 25/01/2022, Rv.282766-02; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131 - 01; Sez. 2, n.7837 del 12/02/2021, Rv.280889-01; Sez.5, n.35848 del 11/06/2018, Rv. 273631-01). A tale indirizzo si affianca l’orientamento che pretende , per i delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che, ove intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il Giudice motivi puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez.6, n.2112 del 22/12/2023, dep. 2024, Rv.285895 - 01; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, R v. 285272 - 01 ; Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738). Nel caso in esame, si deve rilevare che il Tribunale sottolinea, con motivazione, nel suo complesso, senz’altrosufficiente anche per tale ultimo, più rigoroso, indirizzo, che [OSCURATO:PERSONA] ha preso parte al sodalizio con un ruolo significativo che si contesta, in via provvisoria, da ultimo, nell’anno 2 023 (cfr. conv. del gennaio 2023 di cui a p. 21 e ss.)attraverso il contenuto di captazioni reputate, con ragionamento immune da illogicità manifesta, e spressione del protrarsi dell’interessamento dell’indagato al settore cd. del gaming come contestato nella rubrica provvisoria. Quindi, il dato temporale cui si riferisce i l ricorrente non si confronta, compiutamente, con il contenuto della motivazione, né tiene conto della contestazione provvisoria del reato associativo di natura permanente sino al 2023. Sicché, il lasso di tempo indicato come silente n o n appare della consistenza pretesa dal ricorrente , rispetto alla data dell’ esecuzione dell’ordinanza genetica, risalente al mese di aprile del2025. Del resto, il Tribunale non si è sottratto alla compiuta verifica circa l’operatività della presunzione relativa, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. escludendo che, gli elementi genericamente evocati dal ricorrente potessero fondatamente essere ritenuti idonei a vanificare i fattori disfunzionali in relazione al tipo di reato per il quale si procede, alle concrete modalità dei fatti, al concreto rischio di reiterazione del reato tratto dai sintomatici fatti esposti in motivazione. Non si coglie neppure alcuna lacuna nella trama argomentativa proposta dal Tribunale del riesame con riguardo alla scelta della misura, essendosi indicate le ragioni ostative al superamento della presunzione assoluta di adeguatezza del regime di custodia in carcere derivante dal titolo di reato dell’associazione mafiosa. 1.3.3-1.3.4. Le censure, da ultimo, sollevate sono inammissibili perché versate in fatto. Per l’identificazione certa di “Tonino” con [OSCURATO:PERSONA] vi è motivazione esauriente (v.p. 23) anche alla stregua delle conversazioni commentate in cui è presente lo stesso indagatocome uno dei conversanti. La ricostruzione della vicenda di [OSCURATO:PERSONA], offerta dal ricorrente, appare alternativa alla conclusione,immune da vizi logici, cui è pervenuto il Tribunale. Del resto, vacondiviso l’approdo interpretativo al quale è giunta la costante giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6 , n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01, di cui si riprendono le argomentazioni; Sez. F , n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01 Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999 -dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01 ). Quanto al contenuto dei colloqui intercettati e alla loro interpretazione, va ribadito che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quandosia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice d i merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,Rv. 263715). 1.4. Il primo motivo aggiunto è inammissibile. Va premesso che la nullità eccep ita è a regime intermedio da dedurre, quindi, dinanzi al Tribunale d el rie same . Invero, questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo il quale, in tema di riesame, l'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati. Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio de libertate (Sez. U, n. 20300del 22/04/2010 , Rv. 246907 – 0 1 ; Sez. 4, n . 25964 del 18/06/2021 , Rv.281974 – 01 ) . Orbene, in primo luogo, si rileva che l ’ eccezione non risulta indicata ne l verbale dell’udienza svolta dinanzi al Tribunale del riesame ( v. ver bale dell’udienza del 15 aprile 2025, celebrata alla presenza, in vid eoconfe renza dal carcere di Rovigo,di [OSCURATO:PERSONA] e del suo difensore , Avv. [OSCURATO:PERSONA] eleri , dal quale risu lt a che il ricorrente ha concluso chiedendo l’accoglimento del riesame riportandosi alla memoria e relativi allegati). Né , nella presen te sede, si deduce che l’eccezione, tempestivamente dedotta al Tribunale con memoria difensiva, non sia stata esaminata dall’organo collegiale(v. p. 3 dell’ordinanza impugnata dove il Tribunale riassume i motivi di riesame come relativi soltanto alla insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari). In secondo luogo, si deve rilevare, sotto il profilo della necessaria prova di resistenza, che comunque il ricorrente non contesta l ’ avvenuta trasmissione tempestiva dei brogliacci relativi all a complessiva attivit à captativa svolta. Sicché, andava specificamente illustrata la rilevanza, ai fini della decisione , della mancata trasmissione degli indicati file audio sia al Giudice per le indagini preliminari, sia al Tribunale del riesame. Peraltro, si deve riscontrareche, in definitiva, secondo la prospettazione del difensore, soltanto alcune delle tracceaudio, da ultimo, risultano non consegnate al difensore e, quindi, la censuraappare, a maggior ragione, affe tta da generic ità posto che non indicaspecificamente a quali risulta ti delle ca ptazioni, u tiliz zate dai giudici della cautela, la mancata trasmissione dedotta si riferisca, onde consentire di verificarne la decisività ai fini di una diversa, più favorevole , conclusione per l’indagato. Da ultimo, non va trascurato che, secondo il condivisibile indirizzo di questa Corte, il Giudice per le indagini preliminari ben può utilizzare e porre a base dell'ordinanza di adozione della misura della custodia cautelare in carcere le intercettazioni anche se contenute in "brogliacci" ovvero se riportate in forma riassuntiva, pur se non trascritte, purché siano state rispettate le norme processuali in ordine alle autorizzazioni e alle modalità d'esecuzione delle intercettazioni, essendo la sanzione di inutilizzabilità, prevista dall'art. 271 cod. proc. pen., da considerare riservata alle ipotesi tassativamente indicate, riguardanti l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, comma 1 e 3, cod. proc. pen. Tra esse, quindi, non rientra quella della mancata trascrizione nella fase delle indagini preliminari, trascrizione che deve, invece, sussistere nella fase dibattimentale, ai sensi dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 16781 del 24/03/2010 , Rv. 246938 – 01 ; Sez. 4, n.39469 del 26/05/200 4, Rv. 229570 – 01 ; Sez. 6, n. 1106 del 03/03/2000 , Rv.215848 – 01 ) . 1.5. Il secondo motivo è inammissibile in questa sede in quanto relativo a fatti p rocessuali successivi (a partire dal 23 aprile 202 5 ) all ’ ordinanza impugnata, resa in data 15 aprile 2025 e che , dunque, non possono essere oggetto di esame nella presente sede, ma possono essere senz’altro sottoposti al vaglio del Giudice cautelare procedente, con autonoma istanza. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Non derivando dal presente
Sentenza Cassazione n. 03591/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris