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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 ottobre 1964

Cassazione n. 32973/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/10/1964; avverso la ordinanza del 23/12/2022 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la sospensione dell'ordine di demolizione - emesso dal P.M. - di opere abusive inerenti a sentenza di condanna intervenuta nei confronti del predetto e divenuta irrevocabile in data 11.4.2022, dichiarava inammissibile la richiesta. o Gli ~4~

2. Avverso la predetta se2kenza, Lo BOosco Giuseppe, tramite il proprio 1.• difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione.

3. Rappresenta, con il primo, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge per non essere stata considerata la pendenza di una procedura di sanatoria.

Il giudice, quindi, non avrebbe rilevato gli atti incompatibili con l'attuazione dell'ordine di demolizione, come richiamati dalla difesa, e avrebbe dovuto sospendere la demolizione alla luce dei pareri di conformità del Genio Civile e della Sovrintendenza ai [OSCURATO:PERSONA] e Architettonici di Palermo circa il mantenimento delle opere realizzate.

Si evidenzia che, successivamente al provvedimento impugnato, inoltre, l'istante avrebbe ottenuto parere positivo da parte del SUE.

4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 34 del DPR 380/01, posto che gli abusi riguarderebbero solo parte di un immobile e non sarebbe stata accertata l'assenza di pregiudizio per il medesimo, eventualmente conseguente alla disposta demolizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura.

2. L'ordinanza impugnata, assunta dal tribunale quale giudice dell'esecuzione, ha ad oggetto l'ordine di demolizione di opere abusive, ed è stata adottata espressamente ai sensi del'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. ai sensi del quale "se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato.

Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione".

3. Nel caso in esame tuttavia, la decisione del giudice non è intervenuta a fronte di evidente difetto delle condizioni di legge, come tale legittimante una decisione ricorribile in Cassazione, bensì a seguito di una articolata considerazione del merito dei dati disponibili, così che sarebbe stata invece necessaria la fissazione della data dell'udienza in camera di consiglio con avviso alle parti.

In assenza di contraddittorio che la riqualificazione in termini di opposizione invece garantisce.

In caso contrario, ovvero riconoscendo all'atto proposto dalla difesa la sola qualifica di ricorso per cassazione, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase dell'esame in contraddittorio del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie).

Queste ultiume del resto precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito.

3. Pertanto, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda all'esame in contraddittorio della richiesta. qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/10/1964; avverso la ordinanza del 23/12/2022 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la sospensione dell'ordine di demolizione - emesso dal P.M. - di opere abusive inerenti a sentenza di condanna intervenuta nei confronti del predetto e divenuta irrevocabile in data 11.4.2022, dichiarava inammissibile la richiesta. o Gli ~4~ 2. Avverso la predetta se2kenza, Lo BOosco Giuseppe, tramite il proprio 1.• difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione. 3. Rappresenta, con il primo, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge per non essere stata considerata la pendenza di una procedura di sanatoria. Il giudice, quindi, non avrebbe rilevato gli atti incompatibili con l'attuazione dell'ordine di demolizione, come richiamati dalla difesa, e avrebbe dovuto sospendere la demolizione alla luce dei pareri di conformità del Genio Civile e della Sovrintendenza ai [OSCURATO:PERSONA] e Architettonici di Palermo circa il mantenimento delle opere realizzate. Si evidenzia che, successivamente al provvedimento impugnato, inoltre, l'istante avrebbe ottenuto parere positivo da parte del SUE. 4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 34 del DPR 380/01, posto che gli abusi riguarderebbero solo parte di un immobile e non sarebbe stata accertata l'assenza di pregiudizio per il medesimo, eventualmente conseguente alla disposta demolizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura. 2. L'ordinanza impugnata, assunta dal tribunale quale giudice dell'esecuzione, ha ad oggetto l'ordine di demolizione di opere abusive, ed è stata adottata espressamente ai sensi del'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. ai sensi del quale "se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione". 3. Nel caso in esame tuttavia, la decisione del giudice non è intervenuta a fronte di evidente difetto delle condizioni di legge, come tale legittimante una decisione ricorribile in Cassazione, bensì a seguito di una articolata considerazione del merito dei dati disponibili, così che sarebbe stata invece necessaria la fissazione della data dell'udienza in camera di consiglio con avviso alle parti. In assenza di contraddittorio che la riqualificazione in termini di opposizione invece garantisce. In caso contrario, ovvero riconoscendo all'atto proposto dalla difesa la sola qualifica di ricorso per cassazione, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase dell'esame in contraddittorio del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie). Queste ultiume del resto precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. 3. Pertanto, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda all'esame in contraddittorio della richiesta. qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. C
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