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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 gennaio 2023

Cassazione n. 03450/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 aprile 1965; avverso la sentenza del 13 ottobre 2021, dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 7 gennaio 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui contestati.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Con i primi due, formulati sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, si deduce la mancata concessione del termine a difesa richiesto dal difensore in conseguenza della nomina sopravvenuta nelle more del procedimento e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, in primo grado, dai testi indicati dal Pubblico Ministero (in assenza di un regolare deposito della lista testimoniale e di un provvedimento ammissivo del giudice).

Con il terzo si deduce, invece, il difetto di una reale motivazione della sentenza di secondo grado, adagiata sulle sole argomentazioni offerte dal Tribunale, senza alcuna valutazione delle censure formulate con l'atto d'appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente inammissibile.

1. Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

Il ricorrente deduce che, a seguito della nomina ricevuta 1'8 ottobre 2021 dal nuovo difensore dall'imputato (già assistito da altro legale, revocato contestualmente alla nuova nomina), l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato presso gli Uffici della Corte d'appello di Palermo chiedendo, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., un termine a difesa.

La corte territoriale, sull'asserito presupposto dell'inderogabilità della disciplina ennergenziale vigente in quel periodo, rigettava tale richiesta e, all'esito dell'udienza tenutasi il 13 ottobre successivo, celebrata con le forme di cui all'art. 23, comma 2, dl. 149/2020, pronunciava la sentenza impugnata.

Di tanto non vi è traccia negli atti processuali.

E ciò rende la censura inammissibile, in quanto rimasta allo stato di mera allegazione, sfornita di un benché minimo supporto documentale.

Ma, anche a prescindere da tale assorbente rilievo, la censura è anche manifestamente infondata.

Questa Corte, invero, ha già avuto modo di rilevare come la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo (Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, Rv. 267804).

Cosicché, fissata l'udienza con le forme camerali dettate dalla disciplina emergenziale e decorso il termine per la presentazione delle relative memorie, la (pur legittima) facoltà di nomina di altro e diverso difensore non potrà giustificare un rinvio dell'udienza.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.Come ripetutamente chiarito da questa Corte, l'ammissione di prove testimoniali tardivamente indicate non è causa di nullità della relativa ordinanza, posto che rientra tra i poteri del giudice assumere le prove anche d'ufficio, con la conseguenza che la prova tardivamente indicata ed espletata deve ritenersi ammessa d'ufficio (Sez. 5, n. 15325 del 10/02/2010, Rv. 246873).

Né le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che l'art. 507 cod. proc. pen. consente al giudice di assumere d'ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8394 del 02/10/2013, dep. 2014, Rv. 259049; Sez. 2, n. 31882 del 30/06/2016, Rv. 267505).

3. Il termo motivo di censura è, invece, inammissibile.

Si è detto che il ricorrente deduce di come la sentenza di secondo grado si sarebbe adagiata sulle sole argomentazioni offerte dal Tribunale, senza alcuna valutazione delle censure formulato con l'atto d'appello.

La censura non solo è manifestamente infondata (atteso che la corte territoriale ha autonomamente valutato, alla luce delle censure sollevate in appello, la sussistenza degli elementi probatori posti a fondamento dell'accertamento di responsabilità), ma è anche genericamente formulata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Rv. 277161), atteso che il ricorrente non indica alcun motivo pretermesso, limitandosi a dedurre (nuovamente) l'erroneità della valutazione offerta in primo e secondo grado.

La corte territoriale, invero, dopo aver ricostruito le argomentazioni offerte dal Tribunale (quanto agli elementi di contiguità tra l'esercizio dell'attività di impresa riconducibile alla società fallita e l'esercizio della medesima attività commerciale da parte della società AP Arredi s.r.I.), le relative fonti di prova (le dichiarazioni rese dai dipendenti e fornitori della società fallita, dai locatori delle unità immobiliari aziendali e dalla stessa coimputata) e gli elementi logici fattuali (la comunanza di sede sociale con altra società riconducibile anche all'imputato e la commistione nella relativa gestione degli affari, comprese le forniture, i rapporti con i dipendenti e i vari contratti di locazione stipulati) ha ritenuto di aderire alle evidenziate argomentazioni, valutandone l'ampia convergenza e deducendo da esse, conformemente a quanto evidenziato nella sentenza di primo grado, un'ingerenza nella gestione degli affari della società fallita da parte del Pizzimenti.

A fronte di ciò, le censure sollevate (peraltro riproduttive degli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte) si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ed in quanto tali, non evidenziando alcun profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili.

Il sindacato demandato alla Corte di cassazione, infatti, deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata: esula dai poteri di questa Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 aprile 1965; avverso la sentenza del 13 ottobre 2021, dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 7 gennaio 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui contestati. Il ricorso è affidato a tre motivi. Con i primi due, formulati sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, si deduce la mancata concessione del termine a difesa richiesto dal difensore in conseguenza della nomina sopravvenuta nelle more del procedimento e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, in primo grado, dai testi indicati dal Pubblico Ministero (in assenza di un regolare deposito della lista testimoniale e di un provvedimento ammissivo del giudice). Con il terzo si deduce, invece, il difetto di una reale motivazione della sentenza di secondo grado, adagiata sulle sole argomentazioni offerte dal Tribunale, senza alcuna valutazione delle censure formulate con l'atto d'appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente inammissibile. 1. Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. Il ricorrente deduce che, a seguito della nomina ricevuta 1'8 ottobre 2021 dal nuovo difensore dall'imputato (già assistito da altro legale, revocato contestualmente alla nuova nomina), l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato presso gli Uffici della Corte d'appello di Palermo chiedendo, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., un termine a difesa. La corte territoriale, sull'asserito presupposto dell'inderogabilità della disciplina ennergenziale vigente in quel periodo, rigettava tale richiesta e, all'esito dell'udienza tenutasi il 13 ottobre successivo, celebrata con le forme di cui all'art. 23, comma 2, dl. 149/2020, pronunciava la sentenza impugnata. Di tanto non vi è traccia negli atti processuali. E ciò rende la censura inammissibile, in quanto rimasta allo stato di mera allegazione, sfornita di un benché minimo supporto documentale. Ma, anche a prescindere da tale assorbente rilievo, la censura è anche manifestamente infondata. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di rilevare come la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo (Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, Rv. 267804). Cosicché, fissata l'udienza con le forme camerali dettate dalla disciplina emergenziale e decorso il termine per la presentazione delle relative memorie, la (pur legittima) facoltà di nomina di altro e diverso difensore non potrà giustificare un rinvio dell'udienza. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.Come ripetutamente chiarito da questa Corte, l'ammissione di prove testimoniali tardivamente indicate non è causa di nullità della relativa ordinanza, posto che rientra tra i poteri del giudice assumere le prove anche d'ufficio, con la conseguenza che la prova tardivamente indicata ed espletata deve ritenersi ammessa d'ufficio (Sez. 5, n. 15325 del 10/02/2010, Rv. 246873). Né le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che l'art. 507 cod. proc. pen. consente al giudice di assumere d'ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8394 del 02/10/2013, dep. 2014, Rv. 259049; Sez. 2, n. 31882 del 30/06/2016, Rv. 267505). 3. Il termo motivo di censura è, invece, inammissibile. Si è detto che il ricorrente deduce di come la sentenza di secondo grado si sarebbe adagiata sulle sole argomentazioni offerte dal Tribunale, senza alcuna valutazione delle censure formulato con l'atto d'appello. La censura non solo è manifestamente infondata (atteso che la corte territoriale ha autonomamente valutato, alla luce delle censure sollevate in appello, la sussistenza degli elementi probatori posti a fondamento dell'accertamento di responsabilità), ma è anche genericamente formulata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Rv. 277161), atteso che il ricorrente non indica alcun motivo pretermesso, limitandosi a dedurre (nuovamente) l'erroneità della valutazione offerta in primo e secondo grado. La corte territoriale, invero, dopo aver ricostruito le argomentazioni offerte dal Tribunale (quanto agli elementi di contiguità tra l'esercizio dell'attività di impresa riconducibile alla società fallita e l'esercizio della medesima attività commerciale da parte della società AP Arredi s.r.I.), le relative fonti di prova (le dichiarazioni rese dai dipendenti e fornitori della società fallita, dai locatori delle unità immobiliari aziendali e dalla stessa coimputata) e gli elementi logici fattuali (la comunanza di sede sociale con altra società riconducibile anche all'imputato e la commistione nella relativa gestione degli affari, comprese le forniture, i rapporti con i dipendenti e i vari contratti di locazione stipulati) ha ritenuto di aderire alle evidenziate argomentazioni, valutandone l'ampia convergenza e deducendo da esse, conformemente a quanto evidenziato nella sentenza di primo grado, un'ingerenza nella gestione degli affari della società fallita da parte del Pizzimenti. A fronte di ciò, le censure sollevate (peraltro riproduttive degli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte) si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ed in quanto tali, non evidenziando alcun profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili. Il sindacato demandato alla Corte di cassazione, infatti, deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata: esula dai poteri di questa Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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