CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32664/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 28/05/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 05/10/2020 del Tribunale di Trapani, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 190, 192 cod.proc.pen., nullità delle ordinanze del 18/09/2020 e del 05/10/2020 per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e 111, Cost. e 507, cod.proc.pen.. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché le doglianze non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. 2.1. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.2. Con particolare riguardo alle ordinanze che negavano le richieste avanzate ai sensi dell'art. 507, cod.proc.pen., va ricordato che «la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione», (fra molte, Sez. 5, Sentenza n. 4672 del 24/11/2016, dep. il 2017, Rv. 269270 - 01Sez. 6, Sentenza n. 33105 del 08/07/2003, Ud. (dep. 05/08/2003 ) Rv. 226534 - 01). Tanto vale ancor di più quando il giudice -come nel caso in esame- abbia dato puntuale spiegazioni delle ragioni per cui le richieste avanzate dall'imputato non erano connotate della decisività. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]