CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36010/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19549/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la medesima in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Roma alla via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54; –controricorrente – IRPEF- ACCERTAMENTO r.g. n. 19549/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 508/4/15pronunciata in data 28 ottobre 2014 e pubblicata in data 30 gennaio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate di Roma , con avviso di accertamento n. TK3013104116, recuperava maggior Irpef per euro 2.171.318,00 per l’anno 2005 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], co n siderando reddito imponibile i versamenti effettuati dal contribuente sui suoi due conti personali (uno presso la Banca di Roma e l’altro presso il [OSCURATO:PERSONA]) nonchè sul conto intestato alla madre presso la Banca di Romae sul quale egli aveva delega ad operare. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva integralmente il ricorso proposto dal contribuente ritenendo, al netto delle somme stornate dalla banca (storni relativi al conto corrente personale del ricorrente), le erogazioni effettuate dai genitori finalizzate all’acquisto di un immobile da loro stessi fittiziamente ceduto al figlio ma in realtà donato.In particolare, evidenziav a che le somme provenivano da prelievi operati dal padre sul proprio conto corrente e sul conto corrente della moglie ed erano state poi riversate su quest’ultimo, al netto degli oneri notarili. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Laziorigettava l’appello dell’ufficio. In particolare, evidenziava che la sentenza della CTP aveva quantificato i movimenti anomali, al netto di storni effettuati dalla banca e della stessa amministrazione, in 620milioni (recte, 620.000,00 euro), connessi con la descritta operazione immobiliare, dovendosi ritenere l’appello del tutto generico e privo di alcun valido riferimento ad altri movimenti; che la relazione tecnica di parte, depositata in r.g. n. 19549/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello, aveva dettagliato tutti i passaggi di denaro intercorsi tra il Perrone e i genitori, evidenziando che gli stessi fossero tutti effettivamente da ricondurre all’operazione di compravendita simulata che non poteva costituire indice di maggiore capacità contributiva di quest’ultimo; infine non aveva rilievo la situazione reddituale dei genitori in mancanza di elementi anche presuntivi che potessero far ritenere le disponibilità presenti sui loro conti riconducibili a maggiore reddito del ricorrente. 4. Contro tale sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate, fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] è difeso con controricorso. 5. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 29 settembre2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 - bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n. 168, conv. in l . 25 ottobre 2016, n. 197 , per la quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. L’Agenzia propone quattro motivi di ricorso Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, nn. 2 e 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , deducendo che la CTR ab bia errato laddove ha posto a carico dell’ufficio l’onere di dimostrare l’anomalia dei movimenti bancari accertati, mentre l’art. 32 pone una presunzione legale per cui i versamenti vanno ritenuti ricavi.Il motivo attiene alla parte della sentenza che ha ritenuto che il contribuente avesse dato la prova che una gran parte delle riprese operate dall’ufficio fosse giustificata da una compravendita immobiliare simulata tra il contribuente e la madre. r.g. n. 19549/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc civ., evidenziando l’omessa pronuncia sulle altre operazioni. Col terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo,dell’art. 32, primo comma, nn. 2 e 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , censurando la parte della motivazione con cui la CTR ha escluso la rilevanza delle condizioni patrimoniali dei genitori in mancanza di qualsiasi prova, anche presuntiva, che potesse far ritenere che le disponibilità sui conti dei primi fosse riconducibile a redditi prodotti dal secondo. Col quarto motivo deduce, in subordine, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , in considerazione del carattere apodittico di tale motivazione. 2. Il controricorrent e ha prodotto, unitamente alla memoria, l’ordinanza di questa Corte del 25/05/2018, n. 13140, di annullamento con rinvio,e la conseguenziale sentenza a sé favorevole della CTR e, successivamente, attestazione di passaggio in giudicato di quest’ultima, in relazione ad analoghe riprese dell’anno 2004. Si deve premettere che il principio generale dell’autonomia di ciascun periodo di imposta, stabilito dall'art. 7 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, preclude, in via generale, che la sentenza del giudice tributario, che accerta l'entità dell'ammontare dell'obbligazione tributaria per un determinato anno,possa fare stato in riferimento a periodi di imposta diversi da quello accertato, ove non si tratti di imposta unica frazionata in più̀ anni, ovvero dell'accertamento di elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria aventi carattere permanente o di qualificazioni giuridiche preliminari , che perci ò̀ si estendono ad una pluralità di periodi di imposta ( Cass., Sez. U., r.g. n. 19549/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13916). Nella sentenza depositata per l’adunanza camerale la CTR si è espressa, favorevolmente per il contribuente, in relazione ai movimenti operati sui conti correnti intestati alla madre e su quelli intestati direttamente al contribuente nell’anno 2004, all’esito dell’esame della specifica documentazione giustificativa concernente i medesimi; deve pertanto escludersi un eventuale giudicato esterno rilevante in questa sede. 3. Il p rimo motivo non è fondato. L’Agenzia censura la decisione della CTR laddove, nel ricostruire le operazioni contabili intervenute sui conti correnti del contribuente e della madre, ha ritenuto giustificate le operazioni relative all’acquisto dell’appartamentodi via Teheran in Roma. Nell'ambito dei poteri istruttori dell'amministrazione finanziaria, l'art. 32, primo comma, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973 disciplina l'accertamento di tipo bancario, prevedendo la facoltà dell'ufficio di richiedere all'ente creditizio documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto con i loro clienti. Poiché la disposizione non limita l'acquisizione della documentazione ai soli conti bancari formalmente intestati al contribuente accertato, essa può estendersi anche ai conti correnti intestati a terzi soggetti, ma alla condizione che, pur in mancanza della formale titolarità, il conto sia nella disponibilità di fatto del contribuente sottoposto a verifica fiscale; solo in presenza di tale condizione (formale intestazione ovvero disponibilità di fatto del conto), il cui onere probatorio compete all'Ufficio, diviene operante la presunzione legale stabilita dall'art. 32, primo comma, n. 2, secondo cui i versamenti rilevati sui conti intestati o riconducibili di fatto al contribuente, devono essere considerati proventi dell'attività svolta dall'interessato, con spostamento dell'onere probatorio sul contribuente, al quale spetta fornire la prova contraria alla r.g. n. 19549/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presunzione, dimostrando che si tratti di somme comprese nella determinazione del reddito o che non abbiano rilevanza reddituale (Cass. 31/08/2022, n. 25663; Cass. 20/12/2018, n. 32974; Cass.13/04/2012, n. 5849; Cass. 12/01/2009, n. 374), prova a carico dell’ufficio che può avere anche carattere presuntivo purchéqualificato (vedi la cit.Cass. n. 32974 del 2018). Una volta che l’ufficio abbia dato la prova della disponibilità del conto in capo al contribuente, occorre che questi offra la prova analitica dell'estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria (Cass. 29/07/2016, n. 15857; Cass.04/08/2010, n. 18081). Nella propria decisione la CTRha confermato la sentenza di primo grado laddove essa aveva accertatoche, al netto degli storni contabili operati dalla banca sul conto corrente intestato al ricorrente presso la Banca di Roma, le somme versate sul conto stesso provenissero per euro 200.000,00 da un prelievo operato dal padre sul conto della madre e per euro 420.000,00 da un prelievo operato dal padre sul proprio conto corrente, tutti accesi presso la Banca di Roma; che tali somme fossero state utilizzate, previa emissione di assegni circolari, per l’acquisto dell’immobile di via Teheran intestato alla madre e quindi,per euro 560.000,00, riaccreditati sul conto di quest’ultima , e, per i residui 60.000,00 euro, versati al notaio rogante; che ciò era documentalmente provato dalla dichiarazione del padre, dagli estratti conto intestati al padre e alla madre e dalle copie degli assegni circolari, dovendosi ritenere con ciò assolto l’onere probatorio gravante sul contribuentedi dimostrare la irrilevanza reddituale di tali operazioni. La CTR ha infatti confermato tali considerazioni, fondate anche su una relazione tecnica di parte esplicativa dei movimenti di denaro, evidenziando che l’ufficio le avesse solo genericamente contestate. r.g. n. 19549/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo è quindi infondato, in quanto la CTR, nel condividere l’impianto argomentativo della CTP, non ha posto a carico dell’ufficio un ulteriore e diverso onere probatorio rispetto a quello avente ad oggetto la disponibilità dei conti ma ha ritenuto che il contribuente avesse assolto il proprio onere probatoriosulla irrilevanza reddituale delle somme transitate sui medesi mi , dimostrando che i movimenti predetti erano tutti funzionali all’operazione di compravendita simulata dell’immobile di via Teheran, con motivazione infatto non censurabile (peraltro sulla base di generiche incongruenze lamentante nel motivo)sotto il profilo della violazione di legge. 4. E’ invece fondato il secondo motivo, relativo all ’ omessa pronuncia sulle altre riprese, ulteriori e diverse rispetto sia a quelle giustificate dall’operazione immobiliare citata che alle operazioni di mero storno accertate sul conto personale del contribuente presso la Banca di Roma, queste ultime ammess e dallo stesso ufficio; infatti la CTR,dopo aver confermato la decisione della CTP, e cioè che la parte avesse giustificato la movimentazione della somma connessa con l’operazione di compravendita immobiliare, ha negato che l’ufficio avesse fatto riferimento specifico ad ulteriori movimenti e ai motivi di una loro anomalia, laddove l’ufficio (che ha trascritto debitamente in ricorso sia l’avviso di accertamento che l’appello, nelle parti rilevanti) aveva invece sia contestato ulteriori movimenti bancari sul conto della madre, sul quale il contribuente aveva delega ad operare, sia movimenti sul conto a lui intestato presso ilCredito artigiano (punti n. 3 e 4 dell’accertamento) e poi dedotto in appello che, in relazione a d essi, la motivazione della CTP fosse del tutto assente , con ciò chiedendo, validamente , ai giudici di appe llo di pronunciarsi anche in merito alle ulteriori movimentazioni; l’ufficio ha del resto anche trascritto parte delle controdeduzioni di appello del contribuente nelle quali egli distingueva tra: a) le operazioni relative alla compravendita; r.g. n. 19549/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] b) le operazioni sul conto intestato alla madre, tutte compiute dal padre; c) le ulteriori movimentazioni sui conti personali, riconducibili a importi ricevuti dai genitori per provvedere al mantenimento proprio e dei figli. Deve peraltro escludersi che la frase ulteriore presente nella motivazione della CTR (e oggetto degli ultimi due motivi di ricorso), relativa all’irrilevanza della complessiva situazione reddituale dei genitori, costituisca un’ argomentazione utilizzata dalla CTR per escludere la fondatezza di tali altre riprese; in primo luogo, infatti, nella descrizione del fatto processuale, la CTR evidenziava che tale argomentazione era stata spesa dall’Agenzia per contestare la statuizione i n merito alle operazioni relative alla compravendita ; in secondo luogo, le altre riprese sono relative non solo al conto materno ma anche al conto intestato direttamente al contribuente (per cui l’affermazione non avrebbe senso se riferita alle operazioni su quest’ultimo). 5. Il terzo e il quarto motivo sono infine inammissibili in quanto, come visto, la frase sulla irrilevanza della situazione reddituale dei genitori, contenuta nella motivazione, riportata nei due motivi, e con essi censurata, deve conside rarsi relativa alla ricostruzione dell’operazione di compravendita (come visto in precedenza nell’esame del secondo motivo) e non alle operazioni non esaminate , operazione di compravendita in riferimento alla quale il primo motivo è stato rigettato, il cheè sufficiente a fondare la conferma della decisione sul punto. 6. Il ricorso deve quindi essere accoltonel suo secondo motivo con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. r.g. n. 19549/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara inammissibiligli altri; cassa la sentenza impugnata e r