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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30133/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] articola doglianze che non paiono calibrate sul procedimento de quo agitur che, diversamente da quanto indicato nell'atto di impugnazione, è stato trattato, in primo grado, con il rito ordinario e che ha ad oggetto un unico reato, sì da rendere incongruo il riferimento all'aumento di pena a titolo di continuazione; che, quanto alla misura della pena, i giudici di merito, partiti dal minimo edittale di un anno di reclusione, hanno applicato, nella massima estensione, sia la riduzione per le circostanze attenuanti generiche che quella per il vizio parziale di mente; che, come già correttamente precisato dal giudice di appello, [OSCURATO:PERSONA] non può beneficiare, in quanto gravato da numerosi precedenti, anche specifici, della sospensione condizionale della pena; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] articola doglianze che non paiono calibrate sul procedimento de quo agitur che, diversamente da quanto indicato nell'atto di impugnazione, è stato trattato, in primo grado, con il rito ordinario e che ha ad oggetto un unico reato, sì da rendere incongruo il riferimento all'aumento di pena a titolo di continuazione; che, quanto alla misura della pena, i giudici di merito, partiti dal minimo edittale di un anno di reclusione, hanno applicato, nella massima estensione, sia la riduzione per le circostanze attenuanti generiche che quella per il vizio parziale di mente; che, come già correttamente precisato dal giudice di appello, [OSCURATO:PERSONA] non può beneficiare, in quanto gravato da numerosi precedenti, anche specifici, della sospensione condizionale della pena; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 30133/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris