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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35163/2025

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CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parte Civile: [OSCURATO:SOCIETA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diGiovanni [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte (con allegata nota spese delle quale si è chiesta la liquidazione) trasmesse telematicamente in data 20 ottobre 2025 dalla difesa della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 19 giugno 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva mandato assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa continuata (artt. 81 cpv. e 640 cod. pen.), su impugnazione della parte civile, ha condannato il predetto imputato al risarcimento del danno nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. da liquidarsi in separata sede, oltre alla rifusione alla stessa parte civile delle spese del primo grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. essendosi la Corte di appello limitata a riportare le considerazioni relative alle statuizioni civili al fine di sopperire ad una mancata condanna in sede penale, glissando in merito alla concreta esistenza di un danno risarcibile ed in ordine alla potenzialità lesiva del fatto. [OSCURATO:SOCIETA] che il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello dopo avere legittimamente richiamato il contenuto della sentenza del Tribunale in ordine alla ricostruzione delle condotte ed avere motivatamente illustrato la configurabilità del reato di truffa a carico dell’imputato, realizzato attraverso la manomissione dei biglietti di ingresso in autostrada e le false dichiarazioni al riguardo rese, ed avere spiegato le ragioni per le quali nessun dubbio vi è in relazione alla riconducibilità dell’azione al [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato (pag. 4) che la condotta tenuta ha comportato un pagamento dei pedaggi inferiore a quelli dovuti; che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., giacché, anzi, essa si allinea alla consolidata giurisprudenza a tenore della quale «nel giudizio di appello, instaurato a seguito di impugnazione proposta dalla sola parte civile, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione di regole proprie del diritto civile, le quali configurano anche ipotesi di inversione dell'onere della prova ovvero di responsabilità oggettiva» (Sez. 4, n. 42995 del 18/06/2015, Gentile, Rv. 264751 - 01) (cfr. in particolare pag. 4); che la Corte di appello non ha poi determinato il quantum risarcitorio limitandosi a disporre la liquidazione nella separata sede civile; che quindi non è ravvisabile nella sentenza impugnata alcuno dei vizi dedotti dalla difesa del ricorrente. [OSCURATO:SOCIETA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:SOCIETA], infine, che le conclusioni scritte e la richiesta di liquidazione delle spese per il presente grado di giudizio formulate nell’interesse della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. devono essere dichiarate inammissibili essendo pervenute oltre il termine di legge.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parte Civile: [OSCURATO:SOCIETA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diGiovanni [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte (con allegata nota spese delle quale si è chiesta la liquidazione) trasmesse telematicamente in data 20 ottobre 2025 dalla difesa della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 19 giugno 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva mandato assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa continuata (artt. 81 cpv. e 640 cod. pen.), su impugnazione della parte civile, ha condannato il predetto imputato al risarcimento del danno nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. da liquidarsi in separata sede, oltre alla rifusione alla stessa parte civile delle spese del primo grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. essendosi la Corte di appello limitata a riportare le considerazioni relative alle statuizioni civili al fine di sopperire ad una mancata condanna in sede penale, glissando in merito alla concreta esistenza di un danno risarcibile ed in ordine alla potenzialità lesiva del fatto. [OSCURATO:SOCIETA] che il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello dopo avere legittimamente richiamato il contenuto della sentenza del Tribunale in ordine alla ricostruzione delle condotte ed avere motivatamente illustrato la configurabilità del reato di truffa a carico dell’imputato, realizzato attraverso la manomissione dei biglietti di ingresso in autostrada e le false dichiarazioni al riguardo rese, ed avere spiegato le ragioni per le quali nessun dubbio vi è in relazione alla riconducibilità dell’azione al [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato (pag. 4) che la condotta tenuta ha comportato un pagamento dei pedaggi inferiore a quelli dovuti; che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., giacché, anzi, essa si allinea alla consolidata giurisprudenza a tenore della quale «nel giudizio di appello, instaurato a seguito di impugnazione proposta dalla sola parte civile, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione di regole proprie del diritto civile, le quali configurano anche ipotesi di inversione dell'onere della prova ovvero di responsabilità oggettiva» (Sez. 4, n. 42995 del 18/06/2015, Gentile, Rv. 264751 - 01) (cfr. in particolare pag. 4); che la Corte di appello non ha poi determinato il quantum risarcitorio limitandosi a disporre la liquidazione nella separata sede civile; che quindi non è ravvisabile nella sentenza impugnata alcuno dei vizi dedotti dalla difesa del ricorrente. [OSCURATO:SOCIETA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:SOCIETA], infine, che le conclusioni scritte e la richiesta di liquidazione delle spese per il presente grado di giudizio formulate nell’interesse della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. devono essere dichiarate inammissibili essendo pervenute oltre il termine di legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese de
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