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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 dicembre 1939

Cassazione n. 42755/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/12/1939 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 5, d.lgs. 74 del 2000, lamenta violazione della legge penale incriminatrice e vizio di motivazione per non essere stato riconosciuto il difetto dell'elemento soggettivo, essendo l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale imputabile ad una dimenticanza del commercialista incaricato dell'incombente e non avendo l'imputato, che era amministratore della società ma non anche socio, alcun interesse all'evasione delle imposte dovute, peraltro agevolmente accertate dall'Agenzia delle Entrate sulla scorta dell'attendibile contabilità; Considerato che il motivo in parola è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421), con l'avvertenza che la prova del dolo specifico di evasione non deriva, tuttavia, dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista, che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087), essendo stato ritenuto al proposito sufficiente il comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Verurari, Rv. 278966); nel caso di specie, facendo buon governo dei richiamati principi e con argomentazione non manifestamente illogica, il giudice di merito ha desunto la prova del dolo di evasione proprio dal fatto che le imposte dovute, in misura superiore alla soglia di punibilità, non furono effettivamente mai versate, avendo la Corte territoriale non illogicamente disatteso la giustificazione addotta dal ricorrente circa la scoperta della colpevole omissione del commercialista solo ad anni di distanza, dopo che la società aveva subito l'accertamento fiscale in cui fu contestata l'omessa presentazione della dichiarazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/12/1939 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 5, d.lgs. 74 del 2000, lamenta violazione della legge penale incriminatrice e vizio di motivazione per non essere stato riconosciuto il difetto dell'elemento soggettivo, essendo l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale imputabile ad una dimenticanza del commercialista incaricato dell'incombente e non avendo l'imputato, che era amministratore della società ma non anche socio, alcun interesse all'evasione delle imposte dovute, peraltro agevolmente accertate dall'Agenzia delle Entrate sulla scorta dell'attendibile contabilità; Considerato che il motivo in parola è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421), con l'avvertenza che la prova del dolo specifico di evasione non deriva, tuttavia, dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista, che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087), essendo stato ritenuto al proposito sufficiente il comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Verurari, Rv. 278966); nel caso di specie, facendo buon governo dei richiamati principi e con argomentazione non manifestamente illogica, il giudice di merito ha desunto la prova del dolo di evasione proprio dal fatto che le imposte dovute, in misura superiore alla soglia di punibilità, non furono effettivamente mai versate, avendo la Corte territoriale non illogicamente disatteso la giustificazione addotta dal ricorrente circa la scoperta della colpevole omissione del commercialista solo ad anni di distanza, dopo che la società aveva subito l'accertamento fiscale in cui fu contestata l'omessa presentazione della dichiarazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 se
Sentenza Cassazione n. 42755/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris