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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 537/2015

ECLI:EU:T:2015:907
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62014TO0640_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑640/14, [OSCURATO:PERSONA], residente a Neuwied (Germania), rappresentato inizialmente da K.‑G.

Stümper, successivamente da H.‑M.

Pott e T. Eckhold, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato da P. Schonard e D. Warin, in qualità di agenti, e Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da R. Wiemann e N. Rouam, in qualità di agenti, convenuti, avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 537/2014 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 158, pag. 77).

IL TRIBUNALE (Nona Sezione), composto da G. Berardis, presidente, O. Czúcz (relatore) e A. Popescu, giudici, cancelliere: E. Coulon ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, è un esperto contabile abilitato ai sensi del Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung, legge tedesca sugli esperti contabili).

Di conseguenza, secondo la normativa tedesca, egli è abilitato ad effettuare la revisione legale dei conti delle imprese, incluse le imprese di interesse pubblico.

2. Il 16 aprile 2014, il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il regolamento (UE) n. 537/2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 158, pag. 77; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

3. Secondo l’articolo 1 del regolamento impugnato, che definisce l’oggetto di tale regolamento, quest’ultimo stabilisce i requisiti per l’esecuzione della revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio e consolidato degli enti di interesse pubblico, norme per l’organizzazione e la selezione dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile da parte degli enti di interesse pubblico, volte a promuoverne l’indipendenza e a evitare eventuali conflitti di interessi, nonché norme in materia di vigilanza sul rispetto dei suddetti requisiti da parte dei revisori contabili e delle imprese di revisione contabile.

4. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 agosto 2014, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

5. Con atti separati, depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 27 e il 28 novembre 2014, il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio hanno sollevato alcune eccezioni di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.

Il ricorrente ha depositato le proprie osservazioni su tali eccezioni il 12 gennaio 2015.

6. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2014, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio.

7. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2014, il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non opporsi all’istanza di intervento della [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente e il Consiglio non hanno presentato osservazioni in merito a tale istanza.

8. Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare il regolamento impugnato.

9. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – dichiarare irricevibile il ricorso; – in subordine, qualora esso respinga l’eccezione o decida di rinviare la propria decisione sulla ricevibilità a quella sul merito, concedergli un nuovo termine per presentare le proprie osservazioni, anche sul merito; – condannare il ricorrente alle spese.

10. Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia: – dichiarare irricevibile il ricorso; – condannare il ricorrente alle spese. In diritto

11. Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, se il convenuto lo richiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito.

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento.

12. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio sostengono che il regolamento impugnato è un atto legislativo e che, pertanto, esso non costituisce un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Inoltre, essi ritengono che il ricorrente non sia interessato né direttamente né individualmente dal regolamento impugnato.

Pertanto, il ricorso non può essere ricevibile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

13. Il ricorrente si ritiene direttamente e individualmente interessato dal regolamento impugnato, in quanto quest’ultimo apporterebbe una modifica nella struttura dell’ente competente a vigilare sulla sua attività professionale.

14. In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».

15. Occorre sottolineare che il ricorrente non è il destinatario del regolamento impugnato. Pertanto, egli non dispone di un diritto di ricorso ai sensi della prima ipotesi prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.

16. Inoltre, dal preambolo del regolamento impugnato risulta che quest’ultimo ha come base giuridica l’articolo 114 TFUE, vertente sul ravvicinamento delle legislazioni, ed è stato adottato congiuntamente dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria.

17. A tale riguardo, dall’articolo 289, paragrafi 1 e 3, TFUE risulta che gli atti giuridici adottati secondo la procedura definita all’articolo 294 TFUE, denominata «procedura legislativa ordinaria», sono atti legislativi.

18. Ne consegue che il regolamento impugnato è un atto legislativo.

19. Orbene, secondo la giurisprudenza, l’espressione «atto regolamentare», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, non include gli atti legislativi [sentenze del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑583/11 P, Racc., EU:C:2013:625, punto 61, nonché del 25 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Europe)/[OSCURATO:PERSONA], T‑262/10, Racc., EU:T:2011:623, punto 21].

20. Ne consegue che il ricorrente non dispone di un diritto di ricorso neanche ai sensi della terza ipotesi prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.

21. Pertanto, il presente ricorso è ricevibile solo nei limiti in cui il ricorrente sia direttamente e individualmente interessato dal regolamento impugnato, ai sensi della seconda ipotesi prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.

22. Il Tribunale ritiene utile iniziare l’esame della ricevibilità del ricorso dall’esame della questione dell’incidenza individuale sul ricorrente. Sull’incidenza individuale del regolamento impugnato sul ricorrente

23. Occorre ricordare che il regolamento impugnato contiene norme volte a garantire l’indipendenza delle autorità competenti in materia di vigilanza sulle attività dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

L’articolo 21 di detto regolamento dispone quanto segue: «Le autorità competenti sono indipendenti dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile. (…) Non è consentito a una persona di essere membro dell’organo di governo o un responsabile decisionale di tali autorità se, durante la sua partecipazione o nel corso dei tre anni precedenti, tale persona:

a) ha effettuato revisioni legali dei conti;

b) ha detenuto diritti di voto in un’impresa di revisione contabile;

c) è stata membro dell’organo di amministrazione, di direzione o di controllo di un’impresa di revisione contabile;

d) è stata partner, dipendente o altrimenti incaricata da un’impresa di revisione contabile. (...)».

24. Nelle loro eccezioni di irricevibilità, il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio affermano che il ricorrente non è individualmente interessato dal regolamento impugnato.

Essi ritengono che egli non appartenga a una cerchia ristretta di operatori economici e non invochi alcuna circostanza particolare che possa identificarlo secondo le regole stabilite dalla giurisprudenza.

25. Il ricorrente sostiene di essere individualmente interessato dal regolamento impugnato e che l’adozione di quest’ultimo lo pregiudica a causa della modifica dell’ente competente a vigilare sulla sua attività professionale.

26. Egli deduce dall’articolo 21 del regolamento impugnato che quest’ultimo determina un cambiamento nella sua situazione giuridica.

Infatti, secondo il ricorrente, prima dell’entrata in vigore del regolamento impugnato, l’ente preposto alla vigilanza e al controllo della sua attività, compresa quella relativa alla certificazione dei conti delle imprese di interesse pubblico, era la Wirtschaftsprüferkammer (consiglio degli esperti contabili; in prosieguo: la «WPK»).

Orbene, secondo il ricorrente, la WPK si amministrava in piena autonomia ed era composta da membri eletti democraticamente tra gli esercenti la professione di esperto contabile.

27. Al contrario, l’articolo 21 del regolamento impugnato prevedrebbe espressamente che gli esercenti la professione di esperto contabile non possano esercitare alcuna funzione nella vigilanza della revisione legale delle imprese di interesse pubblico.

28. Pertanto, secondo il ricorrente, il regolamento impugnato, comportando inevitabilmente un cambiamento nella composizione dell’autorità competente in materia di vigilanza sull’attività di revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, modifica il contesto giuridico in cui egli esercita detta attività.

Tale cambiamento costituirebbe una lesione del suo diritto fondamentale relativo alla libertà professionale, sancito dall’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto pregiudica l’autonomia del regime della vigilanza professionale.

29. Il ricorrente aggiunge che, per esercitare la propria attività, egli deve richiedere l’incarico di controllo a ciascun organo competente all’interno delle società e delle altre imprese da controllare.

Alla luce del regolamento impugnato, tali organi possono affidargli un incarico soltanto se egli attesti di essere sottoposto alla vigilanza dell’autorità competente, la cui composizione sarà quindi modificata a seguito dell’entrata in vigore del regolamento impugnato.

Pertanto, il regolamento impugnato lo costringerebbe a sottoporsi alla vigilanza della nuova autorità competente.

Qualora, dopo l’istituzione di tale nuova autorità, il ricorrente debba affrontare, nell’esercizio della sua professione, questioni vertenti sul controllo delle imprese di interesse pubblico, egli dovrebbe rivolgersi a detta nuova autorità e la WPK non sarebbe in grado di fornirgli alcuna risposta.

Solo la nuova autorità sarebbe competente per la vigilanza generale, la repressione delle infrazioni e la consulenza ufficiale agli esercenti la professione di esperto contabile.

30. Più in particolare, il ricorrente ritiene di essere individualmente interessato dal regolamento impugnato, in quanto il suo diritto di esercitare la propria attività professionale sotto la vigilanza di un ente amministrativamente autonomo viene meno.

A tale riguardo, egli cita la sentenza del 18 maggio 1994, Codorniu/Consiglio (C‑309/89, Racc., EU:C:1994:197, punti 21 e 22), e ne deduce che, per quanto riguarda l’incidenza individuale, è sufficiente che l’atto impugnato pregiudichi una situazione consolidata di cui beneficia la parte che chiede l’annullamento di detto atto.

31. In via preliminare, va ricordato che una persona fisica o giuridica è individualmente interessata da un atto di cui non è destinataria soltanto se tale atto la pregiudichi in ragione di determinate sue peculiari qualità o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica in modo analogo al destinatario di una decisione (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], 25/62, Racc., EU:C:1963:17, pagg. 195, 220, e del 25 luglio 2002, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑50/00 P, Racc., EU:C:2002:462, punto 36).

32. Secondo la giurisprudenza, un atto ha portata generale se si applica a situazioni determinate obiettivamente e se produce i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale e astratta (ordinanza del 6 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, T‑18/10, Racc., EU:T:2011:419, punto 63).

33. Ciò si verifica nel caso di specie. Infatti, ai sensi dell’articolo 288, secondo comma, TFUE, il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

34. Per quanto riguarda i criteri stabiliti dalla giurisprudenza citata al precedente punto 32, si deve constatare che il regolamento impugnato fissa i requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico con una portata generale, allo scopo di garantire il ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi amministrative degli Stati membri in tale settore.

Lo stesso vale per quanto concerne l’articolo 21 di detto regolamento, censurato dal ricorrente, che stabilisce le condizioni volte ad assicurare l’indipendenza delle autorità competenti per la vigilanza delle attività dei revisori legali dei conti per quanto riguarda la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

L’insieme delle norme contenute nel regolamento impugnato è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

35. Inoltre, le situazioni e le persone a cui si applica il regolamento impugnato sono determinate obiettivamente, poiché all’articolo 2 del regolamento impugnato si precisa che quest’ultimo riguarda, da una parte, i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico e, dall’altra, gli enti di interesse pubblico.

Lo stesso vale per il suo articolo 21, il quale stabilisce i requisiti relativi alla composizione delle autorità di vigilanza, requisiti che devono essere rispettati dagli Stati membri al momento dell’istituzione di tali autorità.

36. Da quanto precede risulta che le categorie di persone alle quali si applica il regolamento impugnato sono parimenti previste in modo generale e astratto.

37. Ne consegue che il regolamento impugnato e, in particolare, il suo articolo 21 hanno portata generale.

38. Tuttavia, va ricordato che il fatto che una disposizione abbia, per natura e portata, un carattere generale, in quanto applicabile alla totalità degli operatori economici interessati, non esclude che essa possa tuttavia interessare individualmente taluni di essi (sentenze del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], C‑182/03 e C‑217/03, Racc., EU:C:2006:416, punto 58, nonché del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑362/06 P, Racc., EU:C:2009:243, punto 29).

39. In primo luogo, a tale riguardo, occorre ricordare che il fatto che l’atto impugnato si applichi a situazioni determinate obiettivamente dalle sue disposizioni e comporti effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto dimostra l’assenza di incidenza individuale (sentenza Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, EU:C:2009:243, punto 31; v., in tal senso, ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 32 supra, EU:T:2011:419, punto 89).

40. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente è interessato dal regolamento impugnato soltanto nella sua qualità di revisore legale che esercita l’attività di esame dei conti di enti di interesse pubblico, situazione considerata obiettivamente dal regolamento impugnato, senza che il legislatore abbia preso in considerazione in alcun modo la situazione individuale degli esercenti tale professione.

Inoltre, i requisiti riguardanti la composizione degli enti preposti alla vigilanza sui revisori legali che esercitano una tale attività sono formulati in modo generico e si applicano indistintamente a tutti gli operatori economici e a tutte le autorità che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento impugnato.

41. In secondo luogo, secondo la giurisprudenza, qualora l’atto impugnato riguardi un gruppo di soggetti identificati o identificabili, nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto in quanto facenti parte di una cerchia ristretta di operatori economici, e ciò può accadere, in particolare, quando la decisione modifica i diritti acquisiti dal singolo prima della sua adozione (sentenza del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑132/12 P, Racc., EU:C:2014:100, punto 59).

42. Tuttavia, nel caso di specie, le persone interessate dai requisiti descritti dall’articolo 21 del regolamento impugnato non erano né identificate né identificabili al momento dell’adozione del regolamento impugnato.

43. Infatti, secondo l’articolo 44 del medesimo regolamento, quest’ultimo si applica a decorrere dal 17 giugno 2016.

Pertanto, è prima di tale termine che gli Stati membri devono, se del caso, riorganizzare le autorità competenti in questione al fine di soddisfare i requisiti descritti dall’articolo 21 del regolamento impugnato.

44. A tale riguardo, lo stesso ricorrente spiega che, al momento della proposizione del ricorso, la WPK era ancora competente a vigilare sui revisori legali in materia di esame dei conti di enti di interesse pubblico e che tale situazione sussisterà fino al trasferimento della competenza di vigilanza dalla WPK a un ente che soddisfi i criteri stabiliti dall’articolo 21 del regolamento impugnato.

Pertanto, qualsiasi revisore legale dei conti tedesco che abbia iniziato o inizi attività relative all’esame dei conti di enti di interesse pubblico dopo l’adozione del regolamento impugnato, ma prima del trasferimento della competenza di vigilanza, si trova o si troverà esattamente nella medesima situazione del ricorrente: la vigilanza della sua attività passerebbe dalla WPK, composta da soggetti esercenti la professione di esperto contabile, a un altro ente che soddisfa i requisiti descritti dall’articolo 21 del regolamento impugnato, vale a dire un ente che non può includere tra i membri dell’organo di governo o tra i responsabili decisionali, in particolare, revisori legali dei conti che esercitino o abbiano esercitato tale professione nel corso dei tre anni precedenti.

45. Quindi, un numero ignoto di operatori economici possono essere annoverati nella categoria di persone cui apparteneva il ricorrente al momento dell’adozione del regolamento impugnato, cosicché tale categoria non può essere qualificata come una cerchia ristretta.

Al contrario, si tratta quindi di un insieme indeterminato e indeterminabile di operatori economici, la cui cerchia può ampliarsi dopo l’adozione del regolamento impugnato (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 1984, Intermills/[OSCURATO:PERSONA], 323/82, Racc., EU:C:1984:345, punto 16, e ordinanza del 3 aprile 2014, CFE-CGC [OSCURATO:PERSONA]Orange/[OSCURATO:PERSONA], T‑2/13, EU:T:2014:226, punto 51).

46. Orbene, gli operatori economici appartenenti a una tale categoria aperta non sono individualmente interessati dall’atto di cui trattasi (v., in tal senso, ordinanza CFE‑CGC [OSCURATO:PERSONA]Orange/[OSCURATO:PERSONA], punto 45 supra, EU:T:2014:226, punto 52).

47. In terzo luogo, occorre sottolineare che il ricorrente non invoca alcun fattore, riconosciuto dalla giurisprudenza, che sia idoneo a identificarlo.

Egli menziona un asserito diritto acquisito ad essere sottoposto a vigilanza da parte di un ente professionale autonomo composto da esercenti la sua professione.

Anche supponendo che un tale diritto esista e possa essere preso in considerazione ai fini della valutazione dell’incidenza individuale, occorre sottolineare che qualsiasi altro revisore legale dei conti tedesco è titolare di un siffatto diritto e che quest’ultimo, per quanto riguarda l’esame dei conti di enti di interesse pubblico, sarà soppresso per tutti i suddetti revisori indistintamente a seguito del trasferimento di competenza in materia di vigilanza a un altro ente che soddisfa i criteri previsti dall’articolo 21 del regolamento impugnato.

48. Pertanto, il contesto fattuale del caso di specie è diverso da quello della causa che ha dato luogo alla sentenza Codorniu/Consiglio, punto 30 supra (EU:C:1994:197).

Infatti, in detta causa, la ricorrente era identificata per il fatto di essere titolare del marchio «[OSCURATO:PERSONA] de Codorniu» e il regolamento in questione le impediva di utilizzare quest’ultimo, in quanto riservava il diritto di utilizzare la dicitura «crémant» ai soli produttori francesi e lussemburghesi.

La Corte ha sottolineato che tale circostanza distingueva la ricorrente dalla generalità degli altri operatori economici (sentenza Codorniu/Consiglio, punto 30 supra, EU:C:1994:197, punti 21 e 22).

Orbene, nel caso di specie, non si tratta dell’uso di un marchio, per sua natura necessariamente individuale, bensì di un asserito diritto ad essere sottoposto a vigilanza da parte di un ente professionale composto di soggetti esercenti la professione di esperto contabile.

Tale diritto, ammesso che sia dimostrato, non distingue affatto il ricorrente dall’insieme indeterminato e indeterminabile degli operatori esercenti detta professione che esaminano i conti di enti di interesse pubblico.

49. Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che il ricorrente non è individualmente interessato né dal regolamento impugnato in generale né dall’articolo 21 di detto regolamento, che egli censura nel proprio ricorso.

50. Di conseguenza, poiché i criteri di incidenza diretta e individuale costituiscono criteri cumulativi della ricevibilità qualora quest’ultima sia esaminata con riferimento alla seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, è superfluo esaminare l’incidenza diretta del regolamento impugnato sul ricorrente.

51. Da tutto quanto precede risulta che il ricorrente non è legittimato ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Sul diritto del ricorrente a un mezzo di ricorso effettivo

52. Il ricorrente invoca l’articolo 19 TUE nonché l’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali e ne deduce che, alla luce di tali disposizioni, il suo diritto a un ricorso effettivo implica che il presente ricorso sia ricevibile.

53. In via preliminare, va ricordato che il controllo giurisdizionale del rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea è assicurato, come si evince dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE, dalla Corte e dagli organi giurisdizionali degli Stati membri (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 19 supra, EU:C:2013:625, punto 90).

54. Secondo la giurisprudenza, mediante gli articoli 263 TFUE e 277 TFUE, da un lato, e l’articolo 267 TFUE, dall’altro, il Trattato FUE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione, affidandolo al giudice dell’Unione (sentenze Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 31 supra, EU:C:2002:462, punto 40, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 19 supra, EU:C:2013:625, punto 92).

55. Quindi, le persone fisiche o giuridiche che non possono, a motivo dei requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente taluni atti dell’Unione di portata generale sono tutelate contro l’applicazione di questi ultimi nei loro confronti.

Qualora l’attuazione di tali atti spetti alle istituzioni dell’Unione, tali persone possono proporre un ricorso diretto dinanzi al giudice dell’Unione contro le misure di attuazione, alle condizioni stabilite dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, e dedurre a sostegno di detto ricorso l’illegittimità dell’atto generale in questione, ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

Laddove detta attuazione spetti agli Stati membri, esse possono far valere l’invalidità dell’atto dell’Unione in questione dinanzi ai giudici nazionali e sollecitare questi ultimi a interpellare la Corte al riguardo mediante la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 19 supra, EU:C:2013:625, punto 93).

56. Al riguardo occorre precisare che, nell’ambito di un procedimento nazionale, i singoli hanno il diritto di contestare in sede giudiziale la legittimità di qualsiasi decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto dell’Unione di portata generale, eccependo l’invalidità di quest’ultimo (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 19 supra, EU:C:2013:625, punto 94).

57. Ne consegue che il rinvio pregiudiziale per accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso d’annullamento, uno strumento del controllo di legittimità degli atti dell’Unione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 19 supra, EU:C:2013:625, punto 95).

58. Per contro, per quanto riguarda la tutela conferita dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, si deve rilevare che detto articolo non ha lo scopo di modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati e, in particolare, le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 19 supra, EU:C:2013:625, punto 97).

59. Ne consegue che il ricorrente non può fondatamente sostenere che il presente ricorso di annullamento debba essere ricevibile sulla base dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, qualora egli non sia legittimato ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

60. La presente censura deve essere, pertanto, respinta.

61. Alla luce di tutto quanto precede, si deve accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio e, pertanto, dichiarare irricevibile il ricorso.

62. Ne deriva, inoltre, che non occorre statuire sull’istanza di intervento presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sulle spese

63. Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

64. Il ricorrente, risultato soccombente, deve essere condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio, conformemente alle domande di questi ultimi.

65. Inoltre, in applicazione dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese relative all’istanza di intervento.

Come risulta dal precedente punto 7, il ricorrente e il Consiglio non hanno sostenuto spese a tale riguardo. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non occorre statuire sull’istanza di intervento della [OSCURATO:PERSONA] europea. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 4) [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese relative all’istanza di intervento.

Lussemburgo, 23 novembre 2015

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TO0640_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑640/14, [OSCURATO:PERSONA], residente a Neuwied (Germania), rappresentato inizialmente da K.‑G. Stümper, successivamente da H.‑M. Pott e T. Eckhold, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato da P. Schonard e D. Warin, in qualità di agenti, e Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da R. Wiemann e N. Rouam, in qualità di agenti, convenuti, avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 537/2014 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 158, pag. 77). IL TRIBUNALE (Nona Sezione), composto da G. Berardis, presidente, O. Czúcz (relatore) e A. Popescu, giudici, cancelliere: E. Coulon ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti, procedimento e conclusioni delle parti 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, è un esperto contabile abilitato ai sensi del Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung, legge tedesca sugli esperti contabili). Di conseguenza, secondo la normativa tedesca, egli è abilitato ad effettuare la revisione legale dei conti delle imprese, incluse le imprese di interesse pubblico. 2. Il 16 aprile 2014, il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il regolamento (UE) n. 537/2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 158, pag. 77; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). 3. Secondo l’articolo 1 del regolamento impugnato, che definisce l’oggetto di tale regolamento, quest’ultimo stabilisce i requisiti per l’esecuzione della revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio e consolidato degli enti di interesse pubblico, norme per l’organizzazione e la selezione dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile da parte degli enti di interesse pubblico, volte a promuoverne l’indipendenza e a evitare eventuali conflitti di interessi, nonché norme in materia di vigilanza sul rispetto dei suddetti requisiti da parte dei revisori contabili e delle imprese di revisione contabile. 4. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 agosto 2014, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. 5. Con atti separati, depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 27 e il 28 novembre 2014, il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio hanno sollevato alcune eccezioni di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991. Il ricorrente ha depositato le proprie osservazioni su tali eccezioni il 12 gennaio 2015. 6. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2014, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio. 7. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2014, il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non opporsi all’istanza di intervento della [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente e il Consiglio non hanno presentato osservazioni in merito a tale istanza. 8. Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare il regolamento impugnato. 9. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – dichiarare irricevibile il ricorso; – in subordine, qualora esso respinga l’eccezione o decida di rinviare la propria decisione sulla ricevibilità a quella sul merito, concedergli un nuovo termine per presentare le proprie osservazioni, anche sul merito; – condannare il ricorrente alle spese. 10. Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia: – dichiarare irricevibile il ricorso; – condannare il ricorrente alle spese. In diritto 11. Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, se il convenuto lo richiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento. 12. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio sostengono che il regolamento impugnato è un atto legislativo e che, pertanto, esso non costituisce un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Inoltre, essi ritengono che il ricorrente non sia interessato né direttamente né individualmente dal regolamento impugnato. Pertanto, il ricorso non può essere ricevibile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. 13. Il ricorrente si ritiene direttamente e individualmente interessato dal regolamento impugnato, in quanto quest’ultimo apporterebbe una modifica nella struttura dell’ente competente a vigilare sulla sua attività professionale. 14. In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione». 15. Occorre sottolineare che il ricorrente non è il destinatario del regolamento impugnato. Pertanto, egli non dispone di un diritto di ricorso ai sensi della prima ipotesi prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. 16. Inoltre, dal preambolo del regolamento impugnato risulta che quest’ultimo ha come base giuridica l’articolo 114 TFUE, vertente sul ravvicinamento delle legislazioni, ed è stato adottato congiuntamente dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria. 17. A tale riguardo, dall’articolo 289, paragrafi 1 e 3, TFUE risulta che gli atti giuridici adottati secondo la procedura definita all’articolo 294 TFUE, denominata «procedura legislativa ordinaria», sono atti legislativi. 18. Ne consegue che il regolamento impugnato è un atto legislativo. 19. Orbene, secondo la giurisprudenza, l’espressione «atto regolamentare», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, non include gli atti legislativi [sentenze del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑583/11 P, Racc., EU:C:2013:625, punto 61, nonché del 25 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Europe)/[OSCURATO:PERSONA], T‑262/10, Racc., EU:T:2011:623, punto 21]. 20. Ne consegue che il ricorrente non dispone di un diritto di ricorso neanche ai sensi della terza ipotesi prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. 21. Pertanto, il presente ricorso è ricevibile solo nei limiti in cui il ricorrente sia direttamente e individualmente interessato dal regolamento impugnato, ai sensi della seconda ipotesi prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. 22. Il Tribunale ritiene utile iniziare l’esame della ricevibilità del ricorso dall’esame della questione dell’incidenza individuale sul ricorrente. Sull’incidenza individuale del regolamento impugnato sul ricorrente 23. Occorre ricordare che il regolamento impugnato contiene norme volte a garantire l’indipendenza delle autorità competenti in materia di vigilanza sulle attività dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. L’articolo 21 di detto regolamento dispone quanto segue: «Le autorità competenti sono indipendenti dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile. (…) Non è consentito a una persona di essere membro dell’organo di governo o un responsabile decisionale di tali autorità se, durante la sua partecipazione o nel corso dei tre anni precedenti, tale persona: a) ha effettuato revisioni legali dei conti; b) ha detenuto diritti di voto in un’impresa di revisione contabile; c) è stata membro dell’organo di amministrazione, di direzione o di controllo di un’impresa di revisione contabile; d) è stata partner, dipendente o altrimenti incaricata da un’impresa di revisione contabile. (...)». 24. Nelle loro eccezioni di irricevibilità, il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio affermano che il ricorrente non è individualmente interessato dal regolamento impugnato. Essi ritengono che egli non appartenga a una cerchia ristretta di operatori economici e non invochi alcuna circostanza particolare che possa identificarlo secondo le regole stabilite dalla giurisprudenza. 25. Il ricorrente sostiene di essere individualmente interessato dal regolamento impugnato e che l’adozione di quest’ultimo lo pregiudica a causa della modifica dell’ente competente a vigilare sulla sua attività professionale. 26. Egli deduce dall’articolo 21 del regolamento impugnato che quest’ultimo determina un cambiamento nella sua situazione giuridica. Infatti, secondo il ricorrente, prima dell’entrata in vigore del regolamento impugnato, l’ente preposto alla vigilanza e al controllo della sua attività, compresa quella relativa alla certificazione dei conti delle imprese di interesse pubblico, era la Wirtschaftsprüferkammer (consiglio degli esperti contabili; in prosieguo: la «WPK»). Orbene, secondo il ricorrente, la WPK si amministrava in piena autonomia ed era composta da membri eletti democraticamente tra gli esercenti la professione di esperto contabile. 27. Al contrario, l’articolo 21 del regolamento impugnato prevedrebbe espressamente che gli esercenti la professione di esperto contabile non possano esercitare alcuna funzione nella vigilanza della revisione legale delle imprese di interesse pubblico. 28. Pertanto, secondo il ricorrente, il regolamento impugnato, comportando inevitabilmente un cambiamento nella composizione dell’autorità competente in materia di vigilanza sull’attività di revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, modifica il contesto giuridico in cui egli esercita detta attività. Tale cambiamento costituirebbe una lesione del suo diritto fondamentale relativo alla libertà professionale, sancito dall’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto pregiudica l’autonomia del regime della vigilanza professionale. 29. Il ricorrente aggiunge che, per esercitare la propria attività, egli deve richiedere l’incarico di controllo a ciascun organo competente all’interno delle società e delle altre imprese da controllare. Alla luce del regolamento impugnato, tali organi possono affidargli un incarico soltanto se egli attesti di essere sottoposto alla vigilanza dell’autorità competente, la cui composizione sarà quindi modificata a seguito dell’entrata in vigore del regolamento impugnato. Pertanto, il regolamento impugnato lo costringerebbe a sottoporsi alla vigilanza della nuova autorità competente. Qualora, dopo l’istituzione di tale nuova autorità, il ricorrente debba affrontare, nell’esercizio della sua professione, questioni vertenti sul controllo delle imprese di interesse pubblico, egli dovrebbe rivolgersi a detta nuova autorità e la WPK non sarebbe in grado di fornirgli alcuna risposta. Solo la nuova autorità sarebbe competente per la vigilanza generale, la repressione delle infrazioni e la consulenza ufficiale agli esercenti la professione di esperto contabile. 30. Più in particolare, il ricorrente ritiene di essere individualmente interessato dal regolamento impugnato, in quanto il suo diritto di esercitare la propria attività professionale sotto la vigilanza di un ente amministrativamente autonomo viene meno. A tale riguardo, egli cita la sentenza del 18 maggio 1994, Codorniu/Consiglio (C‑309/89, Racc., EU:C:1994:197, punti 21 e 22), e ne deduce che, per quanto riguarda l’incidenza individuale, è sufficiente che l’atto impugnato pregiudichi una situazione consolidata di cui beneficia la parte che chiede l’annullamento di detto atto. 31. In via preliminare, va ricordato che una persona fisica o giuridica è individualmente interessata da un atto di cui non è destinataria soltanto se tale atto la pregiudichi in ragione di determinate sue peculiari qualità o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica in modo analogo al destinatario di una decisione (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], 25/62, Racc., EU:C:1963:17, pagg. 195, 220, e del 25 luglio 2002, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑50/00 P, Racc., EU:C:2002:462, punto 36). 32. Secondo la giurisprudenza, un atto ha portata generale se si applica a situazioni determinate obiettivamente e se produce i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale e astratta (ordinanza del 6 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, T‑18/10, Racc., EU:T:2011:419, punto 63). 33. Ciò si verifica nel caso di specie. Infatti, ai sensi dell’articolo 288, secondo comma, TFUE, il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 34. Per quanto riguarda i criteri stabiliti dalla giurisprudenza citata al precedente punto 32, si deve constatare che il regolamento impugnato fissa i requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico con una portata generale, allo scopo di garantire il ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi amministrative degli Stati membri in tale settore. Lo stesso vale per quanto concerne l’articolo 21 di detto regolamento, censurato dal ricorrente, che stabilisce le condizioni volte ad assicurare l’indipendenza delle autorità competenti per la vigilanza delle attività dei revisori legali dei conti per quanto riguarda la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. L’insieme delle norme contenute nel regolamento impugnato è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. 35. Inoltre, le situazioni e le persone a cui si applica il regolamento impugnato sono determinate obiettivamente, poiché all’articolo 2 del regolamento impugnato si precisa che quest’ultimo riguarda, da una parte, i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico e, dall’altra, gli enti di interesse pubblico. Lo stesso vale per il suo articolo 21, il quale stabilisce i requisiti relativi alla composizione delle autorità di vigilanza, requisiti che devono essere rispettati dagli Stati membri al momento dell’istituzione di tali autorità. 36. Da quanto precede risulta che le categorie di persone alle quali si applica il regolamento impugnato sono parimenti previste in modo generale e astratto. 37. Ne consegue che il regolamento impugnato e, in particolare, il suo articolo 21 hanno portata generale. 38. Tuttavia, va ricordato che il fatto che una disposizione abbia, per natura e portata, un carattere generale, in quanto applicabile alla totalità degli operatori economici interessati, non esclude che essa possa tuttavia interessare individualmente taluni di essi (sentenze del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], C‑182/03 e C‑217/03, Racc., EU:C:2006:416, punto 58, nonché del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑362/06 P, Racc., EU:C:2009:243, punto 29). 39. In primo luogo, a tale riguardo, occorre ricordare che il fatto che l’atto impugnato si applichi a situazioni determinate obiettivamente dalle sue disposizioni e comporti effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto dimostra l’assenza di incidenza individuale (sentenza Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, EU:C:2009:243, punto 31; v., in tal senso, ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 32 supra, EU:T:2011:419, punto 89). 40. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente è interessato dal regolamento impugnato soltanto nella sua qualità di revisore legale che esercita l’attività di esame dei conti di enti di interesse pubblico, situazione considerata obiettivamente dal regolamento impugnato, senza che il legislatore abbia preso in considerazione in alcun modo la situazione individuale degli esercenti tale professione. Inoltre, i requisiti riguardanti la composizione degli enti preposti alla vigilanza sui revisori legali che esercitano una tale attività sono formulati in modo generico e si applicano indistintamente a tutti gli operatori economici e a tutte le autorità che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento impugnato. 41. In secondo luogo, secondo la giurisprudenza, qualora l’atto impugnato riguardi un gruppo di soggetti identificati o identificabili, nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto in quanto facenti parte di una cerchia ristretta di operatori economici, e ciò può accadere, in particolare, quando la decisione modifica i diritti acquisiti dal singolo prima della sua adozione (sentenza del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑132/12 P, Racc., EU:C:2014:100, punto 59). 42. Tuttavia, nel caso di specie, le persone interessate dai requisiti descritti dall’articolo 21 del regolamento impugnato non erano né identificate né identificabili al momento dell’adozione del regolamento impugnato. 43. Infatti, secondo l’articolo 44 del medesimo regolamento, quest’ultimo si applica a decorrere dal 17 giugno 2016. Pertanto, è prima di tale termine che gli Stati membri devono, se del caso, riorganizzare le autorità competenti in questione al fine di soddisfare i requisiti descritti dall’articolo 21 del regolamento impugnato. 44. A tale riguardo, lo stesso ricorrente spiega che, al momento della proposizione del ricorso, la WPK era ancora competente a vigilare sui revisori legali in materia di esame dei conti di enti di interesse pubblico e che tale situazione sussisterà fino al trasferimento della competenza di vigilanza dalla WPK a un ente che soddisfi i criteri stabiliti dall’articolo 21 del regolamento impugnato. Pertanto, qualsiasi revisore legale dei conti tedesco che abbia iniziato o inizi attività relative all’esame dei conti di enti di interesse pubblico dopo l’adozione del regolamento impugnato, ma prima del trasferimento della competenza di vigilanza, si trova o si troverà esattamente nella medesima situazione del ricorrente: la vigilanza della sua attività passerebbe dalla WPK, composta da soggetti esercenti la professione di esperto contabile, a un altro ente che soddisfa i requisiti descritti dall’articolo 21 del regolamento impugnato, vale a dire un ente che non può includere tra i membri dell’organo di governo o tra i responsabili decisionali, in particolare, revisori legali dei conti che esercitino o abbiano esercitato tale professione nel corso dei tre anni precedenti. 45. Quindi, un numero ignoto di operatori economici possono essere annoverati nella categoria di persone cui apparteneva il ricorrente al momento dell’adozione del regolamento impugnato, cosicché tale categoria non può essere qualificata come una cerchia ristretta. Al contrario, si tratta quindi di un insieme indeterminato e indeterminabile di operatori economici, la cui cerchia può ampliarsi dopo l’adozione del regolamento impugnato (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 1984, Intermills/[OSCURATO:PERSONA], 323/82, Racc., EU:C:1984:345, punto 16, e ordinanza del 3 aprile 2014, CFE-CGC [OSCURATO:PERSONA]Orange/[OSCURATO:PERSONA], T‑2/13, EU:T:2014:226, punto 51). 46. Orbene, gli operatori economici appartenenti a una tale categoria aperta non sono individualmente interessati dall’atto di cui trattasi (v., in tal senso, ordinanza CFE‑CGC [OSCURATO:PERSONA]Orange/[OSCURATO:PERSONA], punto 45 supra, EU:T:2014:226, punto 52). 47. In terzo luogo, occorre sottolineare che il ricorrente non invoca alcun fattore, riconosciuto dalla giurisprudenza, che sia idoneo a identificarlo. Egli menziona un asserito diritto acquisito ad essere sottoposto a vigilanza da parte di un ente professionale autonomo composto da esercenti la sua professione. Anche supponendo che un tale diritto esista e possa essere preso in considerazione ai fini della valutazione dell’incidenza individuale, occorre sottolineare che qualsiasi altro revisore legale dei conti tedesco è titolare di un siffatto diritto e che quest’ultimo, per quanto riguarda l’esame dei conti di enti di interesse pubblico, sarà soppresso per tutti i suddetti revisori indistintamente a seguito del trasferimento di competenza in materia di vigilanza a un altro ente che soddisfa i criteri previsti dall’articolo 21 del regolamento impugnato. 48. Pertanto, il contesto fattuale del caso di specie è diverso da quello della causa che ha dato luogo alla sentenza Codorniu/Consiglio, punto 30 supra (EU:C:1994:197). Infatti, in detta causa, la ricorrente era identificata per il fatto di essere titolare del marchio «[OSCURATO:PERSONA] de Codorniu» e il regolamento in questione le impediva di utilizzare quest’ultimo, in quanto riservava il diritto di utilizzare la dicitura «crémant» ai soli produttori francesi e lussemburghesi. La Corte ha sottolineato che tale circostanza distingueva la ricorrente dalla generalità degli altri operatori economici (sentenza Codorniu/Consiglio, punto 30 supra, EU:C:1994:197, punti 21 e 22). Orbene, nel caso di specie, non si tratta dell’uso di un marchio, per sua natura necessariamente individuale, bensì di un asserito diritto ad essere sottoposto a vigilanza da parte di un ente professionale composto di soggetti esercenti la professione di esperto contabile. Tale diritto, ammesso che sia dimostrato, non distingue affatto il ricorrente dall’insieme indeterminato e indeterminabile degli operatori esercenti detta professione che esaminano i conti di enti di interesse pubblico. 49. Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che il ricorrente non è individualmente interessato né dal regolamento impugnato in generale né dall’articolo 21 di detto regolamento, che egli censura nel proprio ricorso. 50. Di conseguenza, poiché i criteri di incidenza diretta e individuale costituiscono criteri cumulativi della ricevibilità qualora quest’ultima sia esaminata con riferimento alla seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, è superfluo esaminare l’incidenza diretta del regolamento impugnato sul ricorrente. 51. Da tutto quanto precede risulta che il ricorrente non è legittimato ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Sul diritto del ricorrente a un mezzo di ricorso effettivo 52. Il ricorrente invoca l’articolo 19 TUE nonché l’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali e ne deduce che, alla luce di tali disposizioni, il suo diritto a un ricorso effettivo implica che il presente ricorso sia ricevibile. 53. In via preliminare, va ricordato che il controllo giurisdizionale del rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea è assicurato, come si evince dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE, dalla Corte e dagli organi giurisdizionali degli Stati membri (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 19 supra, EU:C:2013:625, punto 90). 54. Secondo la giurisprudenza, mediante gli articoli 263 TFUE e 277 TFUE, da un lato, e l’articolo 267 TFUE, dall’altro, il Trattato FUE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione, affidandolo al giudice dell’Unione (sentenze Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 31 supra, EU:C:2002:462, punto 40, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 19 supra, EU:C:2013:625, punto 92). 55. Quindi, le persone fisiche o giuridiche che non possono, a motivo dei requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente taluni atti dell’Unione di portata generale sono tutelate contro l’applicazione di questi ultimi nei loro confronti. Qualora l’attuazione di tali atti spetti alle istituzioni dell’Unione, tali persone possono proporre un ricorso diretto dinanzi al giudice dell’Unione contro le misure di attuazione, alle condizioni stabilite dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, e dedurre a sostegno di detto ricorso l’illegittimità dell’atto generale in questione, ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Laddove detta attuazione spetti agli Stati membri, esse possono far valere l’invalidità dell’atto dell’Unione in questione dinanzi ai giudici nazionali e sollecitare questi ultimi a interpellare la Corte al riguardo mediante la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 19 supra, EU:C:2013:625, punto 93). 56. Al riguardo occorre precisare che, nell’ambito di un procedimento nazionale, i singoli hanno il diritto di contestare in sede giudiziale la legittimità di qualsiasi decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto dell’Unione di portata generale, eccependo l’invalidità di quest’ultimo (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 19 supra, EU:C:2013:625, punto 94). 57. Ne consegue che il rinvio pregiudiziale per accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso d’annullamento, uno strumento del controllo di legittimità degli atti dell’Unione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 19 supra, EU:C:2013:625, punto 95). 58. Per contro, per quanto riguarda la tutela conferita dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, si deve rilevare che detto articolo non ha lo scopo di modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati e, in particolare, le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 19 supra, EU:C:2013:625, punto 97). 59. Ne consegue che il ricorrente non può fondatamente sostenere che il presente ricorso di annullamento debba essere ricevibile sulla base dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, qualora egli non sia legittimato ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. 60. La presente censura deve essere, pertanto, respinta. 61. Alla luce di tutto quanto precede, si deve accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio e, pertanto, dichiarare irricevibile il ricorso. 62. Ne deriva, inoltre, che non occorre statuire sull’istanza di intervento presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sulle spese 63. Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 64. Il ricorrente, risultato soccombente, deve essere condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio, conformemente alle domande di questi ultimi. 65. Inoltre, in applicazione dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese relative all’istanza di intervento. Come risulta dal precedente punto 7, il ricorrente e il Consiglio non hanno sostenuto spese a tale riguardo. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non occorre statuire sull’istanza di intervento della [OSCURATO:PERSONA] europea. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 4) [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese relative all’istanza di intervento. Lussemburgo, 23 novembre 2015
Sentenza Corte di giustizia UE n. 537/2015 — Fons Iuris — Fons Iuris