CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 35220/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 28 gennaio 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata da [OSCURATO:PERSONA], imputata di plurimi delitti di esercizio abusivo della professione di medico odontoiatra e di alcuni delitti di falso. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore della Lamperini, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendone l'abnormità e, segnatamente, la violazione degli artt. 178, primo comma, lett. b) e c), 416 cod. proc. pen. e il vizio di omessa motivazione sul punto. Premette il difensore che la Lamperini è stata tratta a giudizio per il delitto di cui all'art. 348 cod. pen. in due distinti procedimenti penali incardinati dal Pubblico Ministero del Tribunale di Terni. Nel procedimento penale n. 966 del 2018 R.G.N.R. il Giudice dell'Udienza Preliminare, con ordinanza del 26 febbraio 2020, aveva disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputata, ma, su ricorso del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Terni, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 31900 del 19 ottobre 2020, aveva annullato con rinvio tale ordinanza. Nel procedimento n. 1803/19 R.G.N.R., il Giudice dell'Udienza preliminare, dopo aver disposto la riunione di questo procedimento a quello previamente incardinato n. 966/18 R.G.N.R., con ordinanza del 24 febbraio 2021, aveva nuovamente disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputata, ma, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 36836 del 28 settembre 2021, aveva annullato anche tale ordinanza. Il difensore deduce l'abnormità dell'ordinanza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare, deliberando in sede di rinvio con ordinanza del 28 gennaio 2022, ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova, in quanto questo provvedimento sarebbe stato adottato solo nel procedimento n. 966 del 2018. A seguito della revoca della messa alla prova, dunque il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe disposto il rinvio a giudizio della ricorrente in relazione al solo proc. pen. n. 1803/2019, già riunito al proc. pen. n. 966/2018, e non anche a tale ultimo procedimento, determinando in tal modo la stasi del proc. nr. 966/2018 R.G.N.R. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 21 luglio 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. 2. Il ricorso è, infatti, aspecifico, in quanto censura il provvedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova, ma, secondo quanto prospettato dallo stesso difensore, sarebbe non già tale provvedimento, ma il successivo e distinto decreto dispositivo del giudizio adottato nel solo procedimento penale n. 1803/99 ad aver determinato la stasi del procedimento n. 966/18. Secondo il costante orientamento di questa Corte, è, peraltro, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che, come nella specie, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). 3. Il provvedimento impugnato non può, peraltro, ritenersi abnorme in quanto rientra nei poteri del giudice che lo ha adottato, peraltro, uniformandosi, al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la richiamata sentenza di annullamento n. 36836 del 28 settembre 2021. 4. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, inoltre, affermato che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ferma la possibilità per l'imputato di riproporla sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464 -quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez. U, n. 33216 dei 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237 - 01; conf. Sez. 3, n. 6046 del 27/09/2016 (dep. 09/02/2017), Tortorelli, Rv. 268828 - 01).5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu