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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2021

Cassazione n. 43306/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato, à far data dall'inizio della sua esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale'ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relaziohe all'esecuzione della pena inflittagli con sentenza del Tribunale della stessa città del 7 luglio 2020.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca ex tunc della misura alternativa senza tenere conto del positivo contegno da lui serbato nel corso del primo periodo di sua esecuzione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende, per disposto normativo, non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789).

In tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli.

Tale principio è coerente con il testo della legge, e, in particolare, con la previsione dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova ed è altresì correlato all'affermazione, pure ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, che, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento, i fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato possono essere valutati senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, ove se ne tragga la coerente e motivata conclusione di una interruzione del percorso di risocializzazione (in questo senso cfr. Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824, nonché, in genere, per la valutazione della meritevolezza dei benefici penitenziari, Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695; Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999, Saponaro, Rv. 215125; Sez. 1, n. 2008 del 31/03/1995, Satanassi, Rv. 201368).

Il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all'autorità giudiziaria.

Il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o mano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l'esito, deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo nell'ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv. 215706).

3. Il Tribunale di sorveglianza, ancora, nel procedere alla revoca dell'affidamento, è tenuto a determinare il quantum di pena da considerarsi eventualmente scontato da parte del condannato, procedendo a un'attenta disamina del periodo di prova da lui trascorso onde stabilire, al là di ogni automatismo, se — ed eventualmente fino a qual punto — possa ragionevolmente ritenersi che l'affidato abbia raggiunto un grado, sia pur parziale, di risocializzazione, a tal fine considerando anche il concreto carico delle prescrizioni imposte, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, Zangara, Rv. 251844).

Va ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale — nel dichiarare, con la sentenza n. 343 del 1987, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, decimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti — ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento.

Con tale pronuncia, la Consulta ha espresso la chiara consapevolezza dell'esistenza di una «zona grigia», ossia intermedia tra la condotta trasgressiva posta in essere sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa, protrattasi sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione determinante la revoca, ed ha pertanto affidato, richiamati i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, al giudizio del Tribunale di sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare.

4. Nella fattispecie in esame, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha disposto la revoca della misura alternativa sulla base di elementi comprovanti, a suo giudizio, la mancata adesione del condannato al progetto rieducativo.

Ha, in particolare, dato atto dei gravi comportamenti commessi a far data dal 15 ottobre 2020, concretatisi nella reiterata trasgressione alle prescrizioni impostegli, culminata nell'arresto, il 4 marzo 2021, nella flagranza del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e di quelli di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, per i quali è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

Ha ritenuto tali condotte in radice incompatibili con la prosecuzione della misura, avuto riguardo, specificamente, alla loro attitudine dimostrativa dell'indifferenza di Saja rispetto agli obiettivi di riabilitazione e reinserimento propri della misura alternativa.

5. Il Tribunale di sorveglianza, nell'ancorare la portata retroattiva della revoca alla stimata irrilevanza, in termini di espiazione della pena, delle limitazioni — che indica come «sostanzialmente inesistenti» — alla libertà personale impostegli all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha, tuttavia, omesso di considerare le informazioni trasmesse dall'UEPE con la relazione del 30 settembre 2020 in relazione al contegno serbato dal condannato nei primi cinque mesi di esecuzione della misura alternativa.

Atteso, in particolare, che dalla predetta relazione emerge che Saja, in quel periodo, seguì il programma terapeutico presso il Ser.D e si astenne, secondo quanto confermato dagli esiti dell'esame delle urine, dall'assunzione di sostanze di abuso per orientarsi, invece, verso uno stile di vita regolare, e partecipò con regolarità al gruppo maltrattanti presso l'associazione «Donne al traguardo», tangibile appare il deficit motivazionale dell'ordinanza impugnata, che avrebbe dovuto vagliare anche l'eventuale incidenza di tali circostanze sul formulato giudizio di radicale, originario fallimento dell'intervento rieducativo, che da esse, invece, prescinde totalmente.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato, à far data dall'inizio della sua esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale'ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relaziohe all'esecuzione della pena inflittagli con sentenza del Tribunale della stessa città del 7 luglio 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca ex tunc della misura alternativa senza tenere conto del positivo contegno da lui serbato nel corso del primo periodo di sua esecuzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende, per disposto normativo, non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789). In tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli. Tale principio è coerente con il testo della legge, e, in particolare, con la previsione dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova ed è altresì correlato all'affermazione, pure ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, che, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento, i fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato possono essere valutati senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, ove se ne tragga la coerente e motivata conclusione di una interruzione del percorso di risocializzazione (in questo senso cfr. Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824, nonché, in genere, per la valutazione della meritevolezza dei benefici penitenziari, Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695; Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999, Saponaro, Rv. 215125; Sez. 1, n. 2008 del 31/03/1995, Satanassi, Rv. 201368). Il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all'autorità giudiziaria. Il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o mano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l'esito, deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo nell'ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv. 215706). 3. Il Tribunale di sorveglianza, ancora, nel procedere alla revoca dell'affidamento, è tenuto a determinare il quantum di pena da considerarsi eventualmente scontato da parte del condannato, procedendo a un'attenta disamina del periodo di prova da lui trascorso onde stabilire, al là di ogni automatismo, se — ed eventualmente fino a qual punto — possa ragionevolmente ritenersi che l'affidato abbia raggiunto un grado, sia pur parziale, di risocializzazione, a tal fine considerando anche il concreto carico delle prescrizioni imposte, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, Zangara, Rv. 251844). Va ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale — nel dichiarare, con la sentenza n. 343 del 1987, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, decimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti — ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. Con tale pronuncia, la Consulta ha espresso la chiara consapevolezza dell'esistenza di una «zona grigia», ossia intermedia tra la condotta trasgressiva posta in essere sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa, protrattasi sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione determinante la revoca, ed ha pertanto affidato, richiamati i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, al giudizio del Tribunale di sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare. 4. Nella fattispecie in esame, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha disposto la revoca della misura alternativa sulla base di elementi comprovanti, a suo giudizio, la mancata adesione del condannato al progetto rieducativo. Ha, in particolare, dato atto dei gravi comportamenti commessi a far data dal 15 ottobre 2020, concretatisi nella reiterata trasgressione alle prescrizioni impostegli, culminata nell'arresto, il 4 marzo 2021, nella flagranza del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e di quelli di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, per i quali è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Ha ritenuto tali condotte in radice incompatibili con la prosecuzione della misura, avuto riguardo, specificamente, alla loro attitudine dimostrativa dell'indifferenza di Saja rispetto agli obiettivi di riabilitazione e reinserimento propri della misura alternativa. 5. Il Tribunale di sorveglianza, nell'ancorare la portata retroattiva della revoca alla stimata irrilevanza, in termini di espiazione della pena, delle limitazioni — che indica come «sostanzialmente inesistenti» — alla libertà personale impostegli all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha, tuttavia, omesso di considerare le informazioni trasmesse dall'UEPE con la relazione del 30 settembre 2020 in relazione al contegno serbato dal condannato nei primi cinque mesi di esecuzione della misura alternativa. Atteso, in particolare, che dalla predetta relazione emerge che Saja, in quel periodo, seguì il programma terapeutico presso il Ser.D e si astenne, secondo quanto confermato dagli esiti dell'esame delle urine, dall'assunzione di sostanze di abuso per orientarsi, invece, verso uno stile di vita regolare, e partecipò con regolarità al gruppo maltrattanti presso l'associazione «Donne al traguardo», tangibile appare il deficit motivazionale dell'ordinanza impugnata, che avrebbe dovuto vagliare anche l'eventuale incidenza di tali circostanze sul formulato giudizio di radicale, originario fallimento dell'intervento rieducativo, che da esse, invece, prescinde totalmente. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al T