CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04052/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 29338/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, attinente al vizio di motivazione in merito alla sussistenza della responsabilità è relativo a questione preclusa a seguito della sentenza di questa Corte che aveva disposto l'annullamento con rinvio limitatamente all'attenuante di cui al comma terzo dell'art. 609-bis cod. pen.; Ritenuto inoltre che il secondo motivo, relativo alla operatività della riconosciuta attenuante non nella massima estensione, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis