CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 settembre 1972
Cassazione n. 45313/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/09/1972 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdate-avv+s-e-alle_garti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione 1.Con sentenza n. 28415 del 19.02.2021 (depositata il 22.07.2021), la Terza Sezione della Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentatobasparoli [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Tribunale di Genova del 11.02.2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 40000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 5 I. 283/1962 perché quale responsabile operativo di area dirigente per la sicurezza e operatore del settore alimentare della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., distribuiva per il consumo nella mensa riservata agli agenti della Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Marassi riso in cattivo stato di conservazione, perché insudiciato per la presenza di un frammento di metalli proveniente dal cestello cuoci pasta . Fatto commesso il 29.1.2018 2. Avverso tale sentenza, propone ricorso straordinario per cassazione il difensore dell'imputato lamentando che la responsabilità del Gasparoli è stata affermata solo sulla base della sussistenza di una delega formale senza considerare la effettività della gestione della mensa che non poteva essere compito dell' imputato che gestiva appalti e plessi organizzati e non si trovava nella mensa dove è avvenuto il fatto. 3.11 ricorso è manifestamente infondato in quanto non si lamenta un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso ma di una decisione a contenuto valutativo, per la quale non è configurabile un errore di fatto, trattandosi di interpretazione di norme giuridiche processuali (v., per tutte: Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 - dep. 30/04/2002, Basile P, Rv. 221280; Sez. 1, n. 21236 del 30/03/2011 - dep. 26/05/2011, Adinolfi, Rv. 250238). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso il 4.11.2021 Il Presidente i rranti DEPOSITATA i [OSCURATO:PERSONA] a iampi