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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 14986/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2022 del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., con la quale gli è stata pplicata la pena concordata fra le parti.

1.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge per difetto assoluto di motivazione, in considerazione del fatto che la parte di motivazione vergata a mano dal giudice, non è leggibile. 1.2.Con secondo motivo di ricorso deduce erronea applicazione degli artt. 163 e 168 cod.pen., posto che il giudice avrebbe, per quanto è dato arguire, disposto la revoca della sospensione condizionale della pena che era stata concessa al ricorrente con sentenza del Tribunale di Pesaro, divenuta irrevocabile il 13/02/2019, relativa ad un precedente reato simile a quello per cui si procede.

Il ricorrente rappresenta che entrambi i procedimenti sono stati definiti con "patteggiamento", ma che tuttavia, la somma delle pene inflitte non supera il limite edittale di pena richiesto dall'art. 163 cod.pen. per la concessione del beneficio, sicchè la revoca è illegittima. 2.11 Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In ordine al primo motivo di ricorso, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui non sussiste la nullità della sentenza, redatta a mano dal relatore con grafia di difficile lettura, qualora il testo non sia assolutamente inintellegibile, ma consenta alla parte di intenderne il contenuto e di esercitare il diritto di impugnazione ed al giudice "ad quem" il relativo sindacato (Sez. 5, n. 841 del 10/05/2016, Rv. 268975; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020 Rv. 280694).

1.1. Nel caso in disamina, premesso che la sentenza è vergata a mano dal giudice solo parzialmente nella parte motiva, mentre per il resto è dattiloscritta, si osserva che il ricorrente ha pienamente esercitato il diritto di impugnazione, formulando specifiche doglianze concernenti il contenuto del provvedimento impugnato.

In particolare, il ricorrente ha rappresentato in modo chiaro e preciso le censure concernenti la statuizione sulla sospensione condizionale della pena, oggetto del secondo motivo di ricorso, così dimostrando di averne compreso il contenuto.

1.2. In ordine alla seconda doglianza, si osserva che la commissione, entro il termine di legge, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, determina la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta con precedente decisione, a nulla rilevando che questa sia stata assunta a seguito della procedura di cui agli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen. (Sez.1, Ordinanza n. 369 del 14/01/1999, Rv. 212960).

Il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art 168, comma primo, n. 1 cod. pen. (Sez. 1, n. 45952 del 10/09/2019, Rv. 277332).

1.3. Orbene, nel caso in disamina, la sentenza impugnata ha fondato la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa in primo grado, richiamando la norma di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, cod.pen., in quanto il ricorrente ha commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole per il quale è stata inflitta una pena detentiva entro i termini previsti da tale norma.

Il giudice non ha quindi disposto la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.2, cod.pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena qualora la sommatoria delle pene inflitte superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen., ma ha statuito la revoca in quanto, alla data della pronuncia impugnata, emessa il 16/07/2022, è intervenuta sentenza di condanna, divenuta irrevocabile in data il 13/02/2019, esprimendo così una prognosi negativa in ordine alla concessione del beneficio.

Ne segue quindi che il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2022 del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., con la quale gli è stata pplicata la pena concordata fra le parti. 1.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge per difetto assoluto di motivazione, in considerazione del fatto che la parte di motivazione vergata a mano dal giudice, non è leggibile. 1.2.Con secondo motivo di ricorso deduce erronea applicazione degli artt. 163 e 168 cod.pen., posto che il giudice avrebbe, per quanto è dato arguire, disposto la revoca della sospensione condizionale della pena che era stata concessa al ricorrente con sentenza del Tribunale di Pesaro, divenuta irrevocabile il 13/02/2019, relativa ad un precedente reato simile a quello per cui si procede. Il ricorrente rappresenta che entrambi i procedimenti sono stati definiti con "patteggiamento", ma che tuttavia, la somma delle pene inflitte non supera il limite edittale di pena richiesto dall'art. 163 cod.pen. per la concessione del beneficio, sicchè la revoca è illegittima. 2.11 Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In ordine al primo motivo di ricorso, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui non sussiste la nullità della sentenza, redatta a mano dal relatore con grafia di difficile lettura, qualora il testo non sia assolutamente inintellegibile, ma consenta alla parte di intenderne il contenuto e di esercitare il diritto di impugnazione ed al giudice "ad quem" il relativo sindacato (Sez. 5, n. 841 del 10/05/2016, Rv. 268975; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020 Rv. 280694). 1.1. Nel caso in disamina, premesso che la sentenza è vergata a mano dal giudice solo parzialmente nella parte motiva, mentre per il resto è dattiloscritta, si osserva che il ricorrente ha pienamente esercitato il diritto di impugnazione, formulando specifiche doglianze concernenti il contenuto del provvedimento impugnato. In particolare, il ricorrente ha rappresentato in modo chiaro e preciso le censure concernenti la statuizione sulla sospensione condizionale della pena, oggetto del secondo motivo di ricorso, così dimostrando di averne compreso il contenuto. 1.2. In ordine alla seconda doglianza, si osserva che la commissione, entro il termine di legge, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, determina la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta con precedente decisione, a nulla rilevando che questa sia stata assunta a seguito della procedura di cui agli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen. (Sez.1, Ordinanza n. 369 del 14/01/1999, Rv. 212960). Il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art 168, comma primo, n. 1 cod. pen. (Sez. 1, n. 45952 del 10/09/2019, Rv. 277332). 1.3. Orbene, nel caso in disamina, la sentenza impugnata ha fondato la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa in primo grado, richiamando la norma di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, cod.pen., in quanto il ricorrente ha commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole per il quale è stata inflitta una pena detentiva entro i termini previsti da tale norma. Il giudice non ha quindi disposto la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.2, cod.pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena qualora la sommatoria delle pene inflitte superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen., ma ha statuito la revoca in quanto, alla data della pronuncia impugnata, emessa il 16/07/2022, è intervenuta sentenza di condanna, divenuta irrevocabile in data il 13/02/2019, esprimendo così una prognosi negativa in ordine alla concessione del beneficio. Ne segue quindi che il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 14986/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris