CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 47665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: SENTENZA sul rkorso proposto da: 1 13 DC CACItIOPPO Joseph, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fra) il 14 giugno 1960; ' avverso la sentenza n. 4308 della Corte di appello di Palermo del 14 settembre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per la costituita parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Belice, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Sciacca, che ha depositato conclusioni scritte, e, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Palermo, il quale ha insistito per raccoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 14 settembre 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 11 gennaio 2021 del Tribunale di Sciacca, in forza dela quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato - unitamente alle statuizioni civili in favore della parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Belice - &fa pena, peraltro condizionalmente sospesa, di mesi 9 di arresto ed euro 7.500,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 169 del dlgs n. 42 del 2004 e 733 cod. pen. per avere eseguito, in data anteriore al novembre 2016, dei lavori di demolizione, così cagionando un nocumento al patrimonio storico artistico nazionale, di una struttura costituita dai ruderi di un edificio avente valore storico artistico per la quale era stata dalla locale Sovrintendenza espresso divieto di demolizione essendo consentiti solo interventi di conservazione. Avverso la predetta sentenza è stato proposto dal Cacioppo ricorso per cassazione articolato su due complessi motivi di impugnazione. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione della sentenza impugnata e l'erronea applicazione della legge in relazione alla affermazione della sua responsabilità. In particolare, ha lamentato che non era stato dato seguito alle argomentazioni difensive, laddove la deposizione - ritenuta fondamentale - del teste Guzzardo aveva dato conto della sola attività di rimozione delle macerie da parte dell'imputato e non di altro; né, in detta occasione, era risultata realizzato alcun fascicolo fotografico, laddove negli anni fra il 2010 ed il 2016 si erano realizzati molteplici mutamenti dello stato dei luoghi, connotati da ripetuti denunciati crolli accidentali, e l'imputato era stato coinvolto anche in altro procedimento penale dal quale era stato, infine, prosciolto in quanto autorizzato allo svolgimento di determinati avori di demolizione; pertanto non sussisteva la prova della sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Con secondo motivo di impugnazione è stata parimenti censurata la sentenza della Corte di merito, per i medesimi profili, circa l'affermazione della responsabilità del prevenuto anche in relazione alla norma di cui all'art. 46 della legge regionale n. 17 del 2004. Al riguardo molteplici sono stati i provvedimenti amministrativi intervenuti, anche contraddittorì l'uno con l'altro, laddove in uno si dava conto della inesistenza oramai dell'immobile/ mentre nell'altro se ne ribadiva la sottoposizione alla normativa di conservazione e tutela. In relazione poi ai progetti presentati dal ricorrente, essi avevano avuto ad oggetto un progetto di ristrutturazione edilizia (con demolizione delle preesistenze e conservazione della sagoma) ed uno di ricostruzione edilizia senza accertamento della pregressa sagoma. Non sussisteva più al riguardo, ha aggiunto il ricorrente, alcun divieto di demolizione, sicchè il provvedimento risultava essere stato, invece, successivamente annullato solo per il timore ingenerato da una denunzia presentata da una proprietaria vicina. Avuto, altresì, riguardo alla norma di cui all'art. 46 della legge della Regione siciliana n. 17 del 2004, doveva intendersi essere stato espresso parere favorevole dopo il decorso di 120 giorni dalla richiesta di autorizzazione ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesaggistico o su immobili di interesse storico-artistico, e doveva ritenersi che siffatta norma speciale regionale preesistente continuasse ad avere vigore anche a fronte della successiva introduzione dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990 e della relativa delimitazione dell' ambito di intervento. In proposito l'imputato aveva ottenuto il silenzio assenso sulla istanza presentata in data 4 aprile 2016, cui non aveva fatto seguito l'eventuale provvedimento di rigetto nei termini fissati dalla legislazione regionale siciliana. In ispecie, erano in precedenza intervenuti vari provvedimenti di autorizzazione a demolizione di opere preesistenti, anche in forza di pareri della Sovrintendenza; quanto alla richiesta di ricostruzione edilizia del 4 aprile 2016, il parere negativo della Sovrintendenza nel mese di agosto 2016 non si riferiva a detta richiesta, e, comunque, era in contrasto con analoghi provvedimenti della stessa Sovrintendenza di Agrigento che avevano consentito nuove opere con strutture in cemento armato. La sentenza impugnata era, ad avviso del ricorrente, viziata per erronea interpretazione di legge quanto alla interpretazione dell'art. 46 della legge della Regione siciliana n. 17 del 2004, nonché per travisamento della prova e per erronea motivazione circa la pretesa configurabilità del reato sotto il profilo soggettivo, dal momento che - contrariamente a quanto rilevato nella sentenza impugnata - era in ogni caso evidente che l'imputato versasse in condizione di "buona fede", tenuto conto della condotta serbata dalla locale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è risultato fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, stante la intervenuta estinzione, per prescrizione, dei reati contestati al ricorrente. Rileva, infatti, il Collegio - esaminando prioritariamente per economia processuale il secondo dei motivi di ricorso articolati dal ricorrente - che la Corte territoriale, nell'esaminare il gravame formulato dalla difesa del Cacioppo avverso la sentenza di primo grado, ha attribuito rilevanza del tutto residuale, anche quale fattore fondativo della eventuale "buona fede" del ricorrente quanto alla presente vicenda, al dettato dell'art. 46 della legge della Regione siciliana n. 17 del 2004. Al riguardo, richiamando la giurisprudenza di questa stessa Sezione della suprema Corte, giova ricordare che in base alla previsione di cui all'art. 14, comma primo, lett. n), dello Statuto della Regione siciliana, quest'ultima ha competenza legislativa esclusiva nella materia della tutela del paesaggio; come precisato dalla Corte costituzionale nella materia in questione "trovano applicazione le leggi dello Stato, tanto anteriori quanto posteriori alla costituzione della Regione fino a quando questa non si sia avvalsa della potestà legislativa ad essa attribuita" (così: Corte costituzionale, sent. n. 165 del 1973). Ora, benchè la Regione siciliana non abbia sino ad ora compiutamente esercitato la propria competenza in materia di tutela del paesaggio, tuttavia essa, col l'adozione dell'art. 46 della legge regionale n. 17 del 2004, aveva indubbiamente dettato una compiuta disciplina in materia di procedimento volto al conseguimento della autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del dlgs n. 42 del 2004. Tale disposizione prevedeva, al comma 1, che "le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche, dalle competenti Sovrintendenze, entro i termini perentori di 120 giorni"; al comma 2 la disposizione aggiungeva: "le competenti Sovrintendenze possono interrompere il termine di 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti ed integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l'obbligo, entro i successivi 60 giorni, di esprimere il proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra (...il parere...) si intende reso in senso favorevole". Dalla norma riportata si ricava l'intento del legislatore siciliano era nel senso che, in deroga al procedimento per il rilascio della autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del dlgs n. 42 del 2004 ed in coerenza con il processo di decentramento organico che nella presente materia è stato realizzato tramite il combinato disposto dell'art. 3 del dPR n. 632 del 1975 e dell'art. 11 della legge della Regione siciliana n. 80 del 1977, nel territorio siciliano le Sovrintendenze non si limitano a rendere all'Autorità regionale competente per l'adozione del provvedimento un parere, sia pur vincolante, ma rilasciano esse stesse l'autorizzazione; rilascio che, per effetto della riportata disposizione contenuta nell'art. 46, comma 2, della legge della Regione siciliana, poteva avvenire anche attraverso la forma dei silenzio assenso, laddove la Sovrintendenza non avesse provveduto, in un senso ovvero nell'altro, entro i termini fissati dalla disposizione citata (su tale problematica si veda, di recente, nei termini esaustivi che qui si intendono, per quel che interessa, confermare: Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 dicembre 2018, n. 55500). Ritiene il Collegio che - sebbene sulla questione sia successivamente intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 155 del 2021 ha rilevato che la citata disposizione legislativa siciliana, per effetto della normativa ad essa sopravvenuta, si tratta dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2011, con il quale è stato modificato il testo del previgente art. 23 della legge regionale n. 10 del 1991, di recepimento dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, deve intendersi tacitamente abrogata a fare data dal 26 aprile 2011, data di entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2011 - non può, tuttavia, non considerarsi che la esistenza di una evidente incertezza interpretativa sul punto (prova ne è, oltre alla citata sentenza di questa stessa Corte anche il riferimento contenuto nella ricordata sentenza della Corte costituzionale ad un contrasto interpretativo esistente al riguardo anche nella giurisprudenza amministrativa, non essendo estranea ad essa l'affermazione della ulteriore piena vigenza dell'art. 46 della legge regionale n. 17 del 2004, come, peraltro, dimostrato dalla stessa proposizione da parte del Tar della Sicilia della questione di legittimità costituzionale di tale disposizione da cui è scaturita la sentenza n. 155 del 2021), avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad un più approfondito scrutinio della questione avente ad oggetto la esistenza del requisito della "buona fede" in capo all'attuale imputato, essendo stato questo sollecitamente escluso sulla base di elementi non rassicuranti. Infatti, la Corte di appello ha escluso che il Cacioppo potesse trovarsi in una condizione di incolpevole errore in relazione alla esistenza di un tacito provvedimento di assenso adottato dalla Sovrintendenza alla realizzazione delle opere da lui segnalate sulla sola base della ritenuta competenza tecnica del ricorrente, cui viene genericamente attribuito il titolo di ingegnere, che lo avrebbe dovuto portare ad escludere la sussistenza di un tale provvedimento frutto del silenzio serbato sulla sua istanza. Al riguardo, osserva il Collegio - al di là della vaghezza del titolo professionale attribuito all'imputato come indicativo di una specifica competenza in materia connessa alla realizzazione delle opere edili (è, infatti, di comune esperienza e rientra a pieno titolo nel notorio che non tutti gli ingegneri si occupano di edilizia) - che, in presenza di una contrasto interpretativo che ha visto radicalmente divise le opinioni di Autorità certamente più prossime alla trattazione professionale delle questioni giuridiche di quanto possa essere - anche laddove pratico, per l'attività svolta, della materia edilizia - un ingegnere, l'imputato ben avrebbe potuto confidare nelle vigenza di una legge in base alla quale la sua condotta sarebbe stata scriminata. Appare pertanto, frutto di una mera petizione di principio la esclusione, nei termini in cui la Corte di appello di Palermo è giunta a tale affermazione, della "buona fede" del ricorrente. L'annullamento della sentenza, stante la fondatezza del secondo motivo di ricorso, deve essere disposto senza rinvio, a seguito della in ogni caso intervenuta estinzione delle imputazioni contestate al Cacioppo a seguito della maturata prescrizione delle contravvenzioni a lui contestate. PQM Annulla senza rinvio