CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47468/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, senza concretamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, prospetta la sussistenza del vizio della motivazione con affermazioni del tutto generiche o di merito ed in fatto. Si critica, genericamente, l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e l'assenza di motivazione sul proscioglimento, in presenza della conferma della condanna. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11/11/2