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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 48261/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, nella persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 marzo 2016, la Corte di appello di Bari ha accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], liquidando in suo favore euro 287.405 euro.

Trattavasi di riparazione per la custodia cautelare in carcere dallo stesso patita dal 17 novembre 2010 al 24 marzo 2014, essendo stato egli inizialmente accusato dei reati di cui agli art. 575 cod. pen. e 10, 12, 14

I. n. 497 del 1974, a lui contestati per aver detenuto e portato illegalmente armi e munizioni e per aver partecipato, in concorso con suo padre, [OSCURATO:PERSONA], alla fase dell'ideazione e della programmazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, ucciso il 6 settembre 2010 ad Altamura a seguito di vari colpi di arma da fuoco.

Dopo essere stato condannato alla pena di 16 anni di reclusione con sentenza della Corte di assise di Bari del 3 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA], difatti, è stato in seguito assolto dalla Corte di assise di appello di Bari con sentenza emessa il 24 marzo 2014, divenuta irrevocabile in data 23 settembre 2014.

2. La Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24118 del 18 gennaio 2018, su ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Bari, stante la rilevata carenza di motivazione rispetto all'assenza della causa ostativa del dolo o della colpa grave.

3. In sede di rinvio, con ordinanza del 7 maggio 2019, la Corte di appello di Bari ha accolto nuovamente l'istanza avanzata nell'interesse di Loiudice e liquidato in suo favore, a titolo di equa riparazione, la somma di euro 287.405.

4. La terza sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 14203 del 13 dicembre 2019 (dep. 2020) e su ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha nuovamente annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Bari, stante la rilevata carenza di motivazione rispetto all'assenza della causa ostativa del dolo o della colpa grave.

5. In sede di rinvio, con ordinanza del 20 maggio 2021, la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Loiudice in ragione della condotta ostativa della colpa grave.

6. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono violazione degli artt. 627 e 314 cod. proc. pen. oltre che illogicità della motivazione e travisamento dell'ordinanza cautelare genetica e della sentenza assolutoria.

7. Hanno infine depositato conclusioni scritte tanto la Procura generale presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], quanto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso, rispettivamente, dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, del rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Con il motivo unico di ricorso, sostanzialmente si deduce che la Corte territoriale avrebbe argomentato dalle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di indagato in procedimento connesso) circa una riunione avvenuta il 29 settembre 2010 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], alla presenza, oltre che del detto Azzilonna, anche dei figli [OSCURATO:PERSONA] (il richiedente) e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (solo gli ultimi due condannati con sentenza passata in giudicato per l'omicidio in oggetto).

Nel corso del detto incontro, infatti, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conferito il mandato di uccidere [OSCURATO:PERSONA] al figlio Michele ed a Palmieri, per poi partire per il Brasile (con il figlio Alberto) il 1° settembre al fine di precostituirsi un alibi per il futuro omicidio (commesso il successivo 6 settembre).

A dire del ricorrente, l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito, integrante peraltro violazione del principio di diritto di cui alla sentenza rescindente, sarebbe da individuarsi nell'aver argomentato la colpa grave, peraltro con motivazione illogica e travisante la stessa ordinanza cautelare, da fatti, la partecipazione all'incontro nel corso del quale sarebbe stato conferito il mandato omicidiario, invece esclusi dalla sentenza assolutoria e narrati da Azzilonna, ritenuto inattendibile dal giudice penale.

3. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

La colpa grave di cui all'art.314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01).

3.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

3.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate).

È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547).

4. Orbene, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi in tema di rilevanza (ostativa) delle frequentazioni del richiedente, che peraltro si pongono nel solco proprio di quelli di cui alla sentenza rescindente, ha ritenuto sussistente la condotta del richiedente ostativa all'equa riparazione e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento all'esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede, in quanto supportati da un apparato argomentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico. 4.1.

La motivazione, peraltro, resiste all'eliminazione del riferimento in essa al silenzio serbato dal richiedente, non più apprezzabile ai fini dell'accertamento della condotta ostativa ex art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 188 del 2021.

4.1.1. In merito occorre rilevare che, in passato, la giurisprudenza aveva avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio con l'incidenza che tale comportamento poteva assumere in termini di condotta gravemente colposa da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, avesse scelto di esercitare le facoltà di legge, ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza del reato (ex plurimis: Sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Pedetta, Rv. 271419; Sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Rv. 267393; Sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941).

A seguito dell'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 188 del 2021, come detto, l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., nell'ultima parte è stato però riformulato con l'aggiunta dell'inciso per cui l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), dello stesso codice, non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo dello stesso primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen.

Si tratta di normativa introdotta dal Legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva; sul punto si vedano: Sez. 4, n. 44029 del 10/09/2022, Toumadi, in motivazione; Sez. 4., n. 36077 del 17/09/2022, in motivazione).

Per effetto della modifica legislativa, il mero silenzio serbato dall'indagato ovvero dall'imputato nel corso dell'interrogatorio o esame non è più suscettibile di essere valutato ai fini dell'accertamento della causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione, costituita dal dolo o dalla colpa grave.

Il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà di difendersi tacendo, per effetto della nuova formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., non incontra alcuna imitazione, sicché in nessun caso il giudice della riparazione può fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che dovrà eventualmente essere rinvenuta in altri comportamenti (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z. Rv. 283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, L. Rv. 283241; Sez. 4 n. 8616 del 08/2/2022, Radu, non massi massimata).

4.1.2. Deve in questa sede svolgersi un ulteriore chiarimento, in ragione delle questioni prospettate con il ricorso e della circostanza per la quale quella impugnata è ordinanza emessa, all'esito di giudizio rescindente da annullamento disposto dalla Suprema Corte, antecedentemente all'entrata in vigora della detta modifica dell'art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.

Trattasi in particolare di norma, quella introdotta nel 2021, avente natura sostanziale, inerendo ad un elemento negativo del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente in sinergia con l'intervento dell'Autorità, per il cui accertamento non sarà più valutabile il mero silenzio.

L'inciso introdotto nel 2021, in particolare, da un lato, dispone per il futuro, in quanto norma sostanziale, ma, dall'altro, è criterio interpretativo, come tale operante con riferimento alle fattispecie antecedenti, del riferimento alla condotta ostativa di cui allo stesso art. 314, comma 1, prima parte, cod. proc. pen., in quanto norma che, come innanzi detto, è stata introdotta al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva).

4.1.3. Premesso quanto innanzi, occorre ora rilevare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove, come nella fattispecie, la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice anche sulla base del silenzio dell'imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, rientra nei compiti della Corte di cassazione effettuare la «prova di resistenza», che, come di seguito evidenziato, nella specie sortisce esito positivo, volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata (cfr., Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, G, Rv. 283557, in fattispecie relativa a ricorso presentato anteriormente alla modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188).

4.2. L'ordinanza impugnata muove dagli elementi sottesi all'ordinanza cautelare emessa a carico del richiedente e accerta, per poi valutarla come sinergica rispetto all'intervento dell'autorità, la condotta gravemente colposa del richiedente in considerazione dei fatti emersi e comunque non esclusi dalla sentenza assolutoria.

Si evidenzia, in particolare, che il giudice penale, non ha escluso la sussistenza dell'incontro presso l'abitazione dei Loiudice del 29 settembre 2010, con conseguente possibile suo accertamento da parte del giudice della riparazione, ma solo il conferimento del mandato omicidiario.

A ciò è stata altresì aggiunta la condotta del richiedente, tale da riscontrare, sul punto, le dichiarazioni di Azzilonna, consistita nell'essere effettivamente partito per il Brasile 11.° settembre 2010, in uno con la telefonata della madre, in Brasile, con la quale la donna comunica circostanze inerenti alla gravissima situazione sorta proprio quale conseguenza dell'omicidio (valorizzata in sede cautelare).

È stata inoltre valutata, sempre ai fini della sinergica condotta gravemente colposa, la vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] allo stesso Azzilonna (anch'egli presente all'incontro) ed al circuito criminale di riferimento e nell'ambito del quale è maturato l'omicidio, dal quale il richiedente non ha mai preso le distanze peraltro prendendo parte alla relativa attività di spaccio.

5. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processu.li . n Per converso, dal ' P • .... 11..-,••ewilek; del ricorso non consegue anche la rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (sul punto si veda, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella specie, Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; si vedano altresì, in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie: Sez.

U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, nella persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 marzo 2016, la Corte di appello di Bari ha accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], liquidando in suo favore euro 287.405 euro. Trattavasi di riparazione per la custodia cautelare in carcere dallo stesso patita dal 17 novembre 2010 al 24 marzo 2014, essendo stato egli inizialmente accusato dei reati di cui agli art. 575 cod. pen. e 10, 12, 14 I. n. 497 del 1974, a lui contestati per aver detenuto e portato illegalmente armi e munizioni e per aver partecipato, in concorso con suo padre, [OSCURATO:PERSONA], alla fase dell'ideazione e della programmazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, ucciso il 6 settembre 2010 ad Altamura a seguito di vari colpi di arma da fuoco. Dopo essere stato condannato alla pena di 16 anni di reclusione con sentenza della Corte di assise di Bari del 3 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA], difatti, è stato in seguito assolto dalla Corte di assise di appello di Bari con sentenza emessa il 24 marzo 2014, divenuta irrevocabile in data 23 settembre 2014. 2. La Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24118 del 18 gennaio 2018, su ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Bari, stante la rilevata carenza di motivazione rispetto all'assenza della causa ostativa del dolo o della colpa grave. 3. In sede di rinvio, con ordinanza del 7 maggio 2019, la Corte di appello di Bari ha accolto nuovamente l'istanza avanzata nell'interesse di Loiudice e liquidato in suo favore, a titolo di equa riparazione, la somma di euro 287.405. 4. La terza sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 14203 del 13 dicembre 2019 (dep. 2020) e su ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha nuovamente annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Bari, stante la rilevata carenza di motivazione rispetto all'assenza della causa ostativa del dolo o della colpa grave. 5. In sede di rinvio, con ordinanza del 20 maggio 2021, la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Loiudice in ragione della condotta ostativa della colpa grave. 6. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono violazione degli artt. 627 e 314 cod. proc. pen. oltre che illogicità della motivazione e travisamento dell'ordinanza cautelare genetica e della sentenza assolutoria. 7. Hanno infine depositato conclusioni scritte tanto la Procura generale presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], quanto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso, rispettivamente, dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, del rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Con il motivo unico di ricorso, sostanzialmente si deduce che la Corte territoriale avrebbe argomentato dalle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di indagato in procedimento connesso) circa una riunione avvenuta il 29 settembre 2010 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], alla presenza, oltre che del detto Azzilonna, anche dei figli [OSCURATO:PERSONA] (il richiedente) e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (solo gli ultimi due condannati con sentenza passata in giudicato per l'omicidio in oggetto). Nel corso del detto incontro, infatti, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conferito il mandato di uccidere [OSCURATO:PERSONA] al figlio Michele ed a Palmieri, per poi partire per il Brasile (con il figlio Alberto) il 1° settembre al fine di precostituirsi un alibi per il futuro omicidio (commesso il successivo 6 settembre). A dire del ricorrente, l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito, integrante peraltro violazione del principio di diritto di cui alla sentenza rescindente, sarebbe da individuarsi nell'aver argomentato la colpa grave, peraltro con motivazione illogica e travisante la stessa ordinanza cautelare, da fatti, la partecipazione all'incontro nel corso del quale sarebbe stato conferito il mandato omicidiario, invece esclusi dalla sentenza assolutoria e narrati da Azzilonna, ritenuto inattendibile dal giudice penale. 3. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art.314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 3.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). 3.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 4. Orbene, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi in tema di rilevanza (ostativa) delle frequentazioni del richiedente, che peraltro si pongono nel solco proprio di quelli di cui alla sentenza rescindente, ha ritenuto sussistente la condotta del richiedente ostativa all'equa riparazione e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento all'esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede, in quanto supportati da un apparato argomentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico. 4.1. La motivazione, peraltro, resiste all'eliminazione del riferimento in essa al silenzio serbato dal richiedente, non più apprezzabile ai fini dell'accertamento della condotta ostativa ex art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 188 del 2021. 4.1.1. In merito occorre rilevare che, in passato, la giurisprudenza aveva avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio con l'incidenza che tale comportamento poteva assumere in termini di condotta gravemente colposa da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, avesse scelto di esercitare le facoltà di legge, ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza del reato (ex plurimis: Sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Pedetta, Rv. 271419; Sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Rv. 267393; Sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941). A seguito dell'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 188 del 2021, come detto, l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., nell'ultima parte è stato però riformulato con l'aggiunta dell'inciso per cui l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), dello stesso codice, non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo dello stesso primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. Si tratta di normativa introdotta dal Legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva; sul punto si vedano: Sez. 4, n. 44029 del 10/09/2022, Toumadi, in motivazione; Sez. 4., n. 36077 del 17/09/2022, in motivazione). Per effetto della modifica legislativa, il mero silenzio serbato dall'indagato ovvero dall'imputato nel corso dell'interrogatorio o esame non è più suscettibile di essere valutato ai fini dell'accertamento della causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione, costituita dal dolo o dalla colpa grave. Il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà di difendersi tacendo, per effetto della nuova formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., non incontra alcuna imitazione, sicché in nessun caso il giudice della riparazione può fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che dovrà eventualmente essere rinvenuta in altri comportamenti (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z. Rv. 283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, L. Rv. 283241; Sez. 4 n. 8616 del 08/2/2022, Radu, non massi massimata). 4.1.2. Deve in questa sede svolgersi un ulteriore chiarimento, in ragione delle questioni prospettate con il ricorso e della circostanza per la quale quella impugnata è ordinanza emessa, all'esito di giudizio rescindente da annullamento disposto dalla Suprema Corte, antecedentemente all'entrata in vigora della detta modifica dell'art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. Trattasi in particolare di norma, quella introdotta nel 2021, avente natura sostanziale, inerendo ad un elemento negativo del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente in sinergia con l'intervento dell'Autorità, per il cui accertamento non sarà più valutabile il mero silenzio. L'inciso introdotto nel 2021, in particolare, da un lato, dispone per il futuro, in quanto norma sostanziale, ma, dall'altro, è criterio interpretativo, come tale operante con riferimento alle fattispecie antecedenti, del riferimento alla condotta ostativa di cui allo stesso art. 314, comma 1, prima parte, cod. proc. pen., in quanto norma che, come innanzi detto, è stata introdotta al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). 4.1.3. Premesso quanto innanzi, occorre ora rilevare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove, come nella fattispecie, la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice anche sulla base del silenzio dell'imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, rientra nei compiti della Corte di cassazione effettuare la «prova di resistenza», che, come di seguito evidenziato, nella specie sortisce esito positivo, volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata (cfr., Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, G, Rv. 283557, in fattispecie relativa a ricorso presentato anteriormente alla modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188). 4.2. L'ordinanza impugnata muove dagli elementi sottesi all'ordinanza cautelare emessa a carico del richiedente e accerta, per poi valutarla come sinergica rispetto all'intervento dell'autorità, la condotta gravemente colposa del richiedente in considerazione dei fatti emersi e comunque non esclusi dalla sentenza assolutoria. Si evidenzia, in particolare, che il giudice penale, non ha escluso la sussistenza dell'incontro presso l'abitazione dei Loiudice del 29 settembre 2010, con conseguente possibile suo accertamento da parte del giudice della riparazione, ma solo il conferimento del mandato omicidiario. A ciò è stata altresì aggiunta la condotta del richiedente, tale da riscontrare, sul punto, le dichiarazioni di Azzilonna, consistita nell'essere effettivamente partito per il Brasile 11.° settembre 2010, in uno con la telefonata della madre, in Brasile, con la quale la donna comunica circostanze inerenti alla gravissima situazione sorta proprio quale conseguenza dell'omicidio (valorizzata in sede cautelare). È stata inoltre valutata, sempre ai fini della sinergica condotta gravemente colposa, la vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] allo stesso Azzilonna (anch'egli presente all'incontro) ed al circuito criminale di riferimento e nell'ambito del quale è maturato l'omicidio, dal quale il richiedente non ha mai preso le distanze peraltro prendendo parte alla relativa attività di spaccio. 5. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processu.li . n Per converso, dal ' P • .... 11..-,••ewilek; del ricorso non consegue anche la rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (sul punto si veda, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella specie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; si vedano altresì, in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie: Sez. U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30
Sentenza Cassazione n. 48261/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris