Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 1974

Cassazione n. 20682/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1974, avverso la sentenza del 09/12/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dei Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto Vaccoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino emessa il 9 giugno del 2017 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione.(4,

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per il mancato rispetto delle forme di trattazione del processo di appello dovute all'emergenza da Covid

19. In particolare, il ricorso rileva che il difensore di fiducia del ricorrente ha ricevuto via pec le conclusioni del Procuratore generale il 3 dicembre alle ore 13,53 non in tempo utile per presentare a sua volta le proprie conclusioni, in relazione alla celebrazione dell'udienza del 9 dicembre 2020.

La sentenza impugnata avrebbe commesso un errore materiale nel sottolineare che le conclusioni del Procuratore generale erano state trasmesse al difensore nove giorni prima dell'udienza.

Tanto avrebbe integrato una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza formatasi a proposito della normativa emergenziale da Covid 19, in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.8 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941).

Nel caso in esame, il ricorso si rivela del tutto generico rispetto ai requisiti richiesti.

A ciò si aggiunga che le conclusioni scritte del Procuratore generale, in relazione all'udienza fissata per il 9 dicembre 2020, sono state inviate via pec al difensore di fiducia del ricorrente il 3 dicembre del 2020 alle ore 13,53.

Tale invio avrebbe consentito al difensore di adottare le proprie conclusioni scritte essendo a conoscenza di quelle della controparte, poiché egli aveva termine per la presentazione fino al 4 dicembre.

L'art. 23-bis, comma 2, del D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176, prevede infatti che le parti private, ricevute le conclusioni del Procuratore generale, possono presentare le loro conclusioni con atto scritto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello "entro il quinto giorno antecedente l'udienza" e non, come si sostiene in ricorso, entro cinque giorni liberi dall'udienza.Per il che, non sussiste la eccepita nullità sotto nessun profilo.

Infine, come sottolinea lo stesso ricorso, deve ritenersi un mero errore materiale, non idoneo ad influire sulla questione, il fatto che la Corte di appello abbia precisato in sentenza che la comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale fosse avvenuta nove giorni prima dell'udienza anziché sei.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.05.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D'Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1974, avverso la sentenza del 09/12/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dei Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto Vaccoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino emessa il 9 giugno del 2017 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione.(4, 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per il mancato rispetto delle forme di trattazione del processo di appello dovute all'emergenza da Covid 19. In particolare, il ricorso rileva che il difensore di fiducia del ricorrente ha ricevuto via pec le conclusioni del Procuratore generale il 3 dicembre alle ore 13,53 non in tempo utile per presentare a sua volta le proprie conclusioni, in relazione alla celebrazione dell'udienza del 9 dicembre 2020. La sentenza impugnata avrebbe commesso un errore materiale nel sottolineare che le conclusioni del Procuratore generale erano state trasmesse al difensore nove giorni prima dell'udienza. Tanto avrebbe integrato una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza formatasi a proposito della normativa emergenziale da Covid 19, in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.8 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941). Nel caso in esame, il ricorso si rivela del tutto generico rispetto ai requisiti richiesti. A ciò si aggiunga che le conclusioni scritte del Procuratore generale, in relazione all'udienza fissata per il 9 dicembre 2020, sono state inviate via pec al difensore di fiducia del ricorrente il 3 dicembre del 2020 alle ore 13,53. Tale invio avrebbe consentito al difensore di adottare le proprie conclusioni scritte essendo a conoscenza di quelle della controparte, poiché egli aveva termine per la presentazione fino al 4 dicembre. L'art. 23-bis, comma 2, del D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176, prevede infatti che le parti private, ricevute le conclusioni del Procuratore generale, possono presentare le loro conclusioni con atto scritto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello "entro il quinto giorno antecedente l'udienza" e non, come si sostiene in ricorso, entro cinque giorni liberi dall'udienza.Per il che, non sussiste la eccepita nullità sotto nessun profilo. Infine, come sottolinea lo stesso ricorso, deve ritenersi un mero errore materiale, non idoneo ad influire sulla questione, il fatto che la Corte di appello abbia precisato in sentenza che la comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale fosse avvenuta nove giorni prima dell'udienza anziché sei. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.05.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D'Agostini
Sentenza Cassazione n. 20682/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris