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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10438/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VENEZIAnei confronti di: IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia propone ricorso avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice delle indagini preliminari ha rigettato la richiesta di archiviazione del procedimento n. 12712/2016 nei confronti di ignoti, denunciandone l'abnormità.

Considerato che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, non è abnorme l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, nel decidere su una richiesta di archiviazione avverso la quale sia stata proposta opposizione dopo che, in esito a una precedente richiesta di archiviazione egualmente opposta, erano state disposte nuove indagini, indichi l'effettuazione di indagini ulteriori, in quanto che tale provvedimento non determina alcuna stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero effettuare l'attività investigativa richiesta (Sez. 2, n. 7836 del 18/01/2022, Cardelli, Rv. 282706; conf.

Sez. 3, n. 23930 del 27/05/2010, Rv. 247876; conf.

Sez. 6, n. 47351 del 06/12/2007, Bastianello, Rv. 238390).

Rilevato, pertanto, che, non essendo l'atto impugnato abnorme, lo stesso non era impugnabile, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VENEZIAnei confronti di: IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia propone ricorso avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice delle indagini preliminari ha rigettato la richiesta di archiviazione del procedimento n. 12712/2016 nei confronti di ignoti, denunciandone l'abnormità. Considerato che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, non è abnorme l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, nel decidere su una richiesta di archiviazione avverso la quale sia stata proposta opposizione dopo che, in esito a una precedente richiesta di archiviazione egualmente opposta, erano state disposte nuove indagini, indichi l'effettuazione di indagini ulteriori, in quanto che tale provvedimento non determina alcuna stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero effettuare l'attività investigativa richiesta (Sez. 2, n. 7836 del 18/01/2022, Cardelli, Rv. 282706; conf. Sez. 3, n. 23930 del 27/05/2010, Rv. 247876; conf. Sez. 6, n. 47351 del 06/12/2007, Bastianello, Rv. 238390). Rilevato, pertanto, che, non essendo l'atto impugnato abnorme, lo stesso non era impugnabile, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 10438/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris