CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 17339/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43689/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo con un unico motivo violazione dell' art. 63 n.4. c.p. 2. In data 14 febbraio 2022 è pervenuta, tramite il difensore di fiducia rinuncia al ricorso da parte dell'imputato. 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671). Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità dell'atto, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente da parte dell'imputato, con specifica indicazione del procedimento cui ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma a titolo di sanzione pecuniaria ritenuta equa nella misura di euro cinquecento. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 nsigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]