CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso affinché sia dichiarata la inammissibilita del ricorso. udito il difensore. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MANTOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Cremona che aveva riconosciuto GRITTA Maurizio colpevole del reato di commer- cio di sostanze alimentari nocive e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro cinquecento di multa. 2. A GRITTA Maurizio, in qualità di presidente del C.d.A. della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., impegnate nella produzione e nella commercializzazione di generi alimentari a base di cereali, veniva contestato di avere distribuito per il consumo sostanze alimentari pericolose per la salute pub- blica in quanto, all'esito delle analisi eseguite su alcuni prodotti prelevati a cam- pione presso un esercizio commerciale a Tolentino e presso la sede della società produttrice [OSCURATO:PERSONA], erano risultate percentuali elevate di glutine, a fronte di prodotto commercializzato come "privo di glutine", nonché di "aflatossine" in mi- sura superiore al consentito. 3. Il giudice distrettuale ha confermato il giudizio di responsabilità a carico del GRITTA ravvisando nei suoi confronti un difetto di controllo della filiera attraverso la quale venivano selezionate e trasformate le materie prime impiegate per la pro- duzione e, in particolare, una scarsa attenzione nelle analisi sulle farine che risul- tavano avvenire "a campione". A fronte delle allegazioni della difesa dell'imputato, secondo cui le verifiche dovevano ritenersi rassicuranti e capillari, in considera- zione dell'attenzione riservata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla filiera attraverso cui erano selezionate le ditte produttrici e, soprattutto, dell'affidabilità assicurata dall'azienda trasformatrice "[OSCURATO:PERSONA]", iscritta al prontuario AIC (Associa- zione Italiana Celiachia), la quale garantiva che le materie prime trasformate erano prive di contaminazioni da micro-tossine o da altri allergeni, quali il glutine, evi- denziava come tali allegazioni non esoneravano la società di cui il GRITTA era legale rappresentante da una verifica più puntuale del prodotto finito, in quanto l'assenza di glutine era il carattere distintivo dei prodotti commercializzati e, sotto diverso profilo, nessuna effettiva delega e, conseguentemente, nessun esonero di responsabilità poteva derivare dal ricorso ad una impresa trasformatrice affidabile e rinomata, in assenza di specifici accordi volti a conferire a quest'ultima l'incarico della puntuale verifica della presenza di tossine o la percentuale di glutine nella materia prima trasformata. Rilevava altresì che la notevole percentuale di glutine e di sostanze nocive riscontrate nei campioni di prodotti analizzati costituiva ri- prova di un difetto di monitoraggio sulle caratteristiche qualitative del prodotto, 2 Lt indice di trascuratezza e comunque di lacune nella filiera di controlli. Per tale ra- gione veniva escluso altresì il beneficio delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorrente deduce vizio motivazionale con riferimento al riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.452 cod. pen. Ribadita la descri- zione del processo produttivo che portava alla individuazione delle aziende agricole fornitrici dei cereali e alla successiva trasformazione della materia prima, rappre- sentava come i controlli a campione eseguiti dalla società che commercializzava il prodotto finito costituissero l'ultimo gradino di un monitoraggio che partiva dall'ac- curata selezione delle imprese produttrici, le quali già erano sottoposte a un rigido protocollo di verifica della qualità del prodotto e dell'assenza di contaminazioni e di tossine, e passava attraverso l'attività di trasformazione di una azienda "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." che forniva ampie garanzie di affidabilità e di rigore nei mo- nitoraggi trattandosi di realtà tenuta a conformarsi al prontuario AIC, che inclu- deva la verifica dell'assenza di contaminazione di glutine nei cereali (farine di ce- reali), mentre la presenza di aflatossine poteva dipendere dai cambiamenti clima- tici e dall'innalzamento del grado di umidità. Rileva pertanto che il giudice distrettuale aveva del tutto omesso di considerare che il prodotto commercializzato era sottoposto a un procedimento di verifica e di selezione che conduceva ad escludere, con valutazione ex ante e in concreto, che il titolare della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. potesse prevedere la presenza di fattori no- civi nel prodotto commercializzato. A fronte delle successive verifiche, che copri- vano oltre il 70 per cento dello stesso, non era stato dato conto del reale rimpro- vero mosso al GRITTA e in particolare quali fossero i termini di paragone della condotta doverosa, a fronte di processo produttivo che si era sviluppato lungo una sequenza di controlli e verifiche progressive. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il motivo di ricorso che assume vizio motivazionale in punto di coretto ac- certamento dell'elemento soggettivo del reato in capo al legale rappresentante dell'azienda che aveva distribuito o posto in commercio alimenti, a base di cereali, contenenti sostanze nocive per la salute dei consumatori e in particolare nei con- fronti dei soggetti affetti da intolleranze alimentari (celiaci), risulta manifesta- mente infonda. 2. Deve a tale proposito considerarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'imputata responsabile dei reati ascritti configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. "doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità del GRI [TA in relazione al reato ascritto in ragione di un difetto di controllo e di verifica tecnica sulla nocività dei prodotti commercializzati. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risul- tanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle mo- tivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio ac- quisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. e altro, Rv. 27201801). Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disa- mina in cui il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, pretende di asse- verare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità e legittimare una lettura alternativa delle fonti di prova, rinnovando prospettazioni difensive già ade- guatamente vagliate e disattese con motivazione lineare e priva di contraddizioni. 2.1 È noto infatti che esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità le doglianze che investano profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, che sono riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrap- porre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'af- fidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpreta- zione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argo- mentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (sez. U. n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01; sez.4, n.4842 del 2/12/2003, Elia e altri, Rv.229369). Più recentemente è stato ricono- sciuto che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuri- diche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv.281105). 3. Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente, evidenziando in termini analitici tutti i passaggi salienti, in termini causali, che hanno determinato la immissione sul mercato di prodotti cerearicoli potenzialmente dannosi per i consumatori in ragione della pre- senza di fattori patogeni (aflatossine), ovvero allergenici ai danni di soggetti por- tatori di intolleranze alimentari (al glutine), in ragione del superamento delle soglie regolamentari di tollerabilità in quanto gli stessi, all'esito delle analisi chimiche eseguite, erano risultati presenti in misura anche consistente. 3.1 Invero il giudice di appello ha correttamente motivato sulla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato evidenziando che il GRITTA era titolare di una posizione di garanzia che gli imponeva di governare il rischio connesso alla nocività del prodotto distribuito laddove, in assenza di deleghe al controllo della qualità del prodotto, non poteva essere sufficiente l'affidamento riposto sulla impresa che si occupava della trasformazione delle materie prime ("[OSCURATO:PERSONA]"), che ga- rantiva di rispettare i protocolli AIC, trattandosi di mero anello intermedio nella catena di lavorazione, che non poteva esonerare da responsabilità il distributore del prodotto finito, il quale avrebbe dovuto attivare controlli capillari per impedire la commercializzazione di prodotti a base di cereali potenzialmente nocivi a causa di agenti tossici o allergenici. 3.2 Con argomenti lineari e privi di fratture logiche il giudice distrettuale, al pari della sentenza di primo grado, ha evidenziato come i controlli non erano stati sistematici, in quanto svolti a campione, e comunque inadeguati, in quanto con- sentivano la commercializzazione di una percentuale non trascurabile di prodotto privo di alcun monitoraggio, se non quello assicurato dalla filiera commerciale, così da determinare, in sede di verifica tecnica valori di aflatossine e glutini di molto superiori ai valori consentiti o tollerati . 3.3 Sotto questo profilo pertanto l'accertamento dell'elemento soggettivo è stato svolto nel rispetto dei principi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di causalità della colpa, nel senso che l'evento pericoloso che la norma incriminatrice mira a prevenire risultava prevedibile ed evitabile secondo una va- lutazione operata in concreto ed ex ante e tenuto conto dei profili soggettivi del venditore-distributore del prodotto (sez.4, n.21554 del5/05/2021, Zoccarato, Rv.281374; n.32216 del 20/06/2018, Capobianco e altro, Rv.273568). Invero in tema di delitti colposi, nel giudizio di "prevedibilità", richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente deri- vante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una si- tuazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (sez.4, n.4675 del 16/05/2006, PG in proc.Bartalini, Rv.235660-01; Sez.Un.n.38343 del 20/04/2014, Espenhahn, Rv.261106). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di eso- nero per assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., che si reputa equa nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de