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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 16760/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 40945_23 Ritenuto che con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90; ritenuto in proposito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); osservato al riguardo che con motivazione non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha individuato plurimi profili che univocamente convergono nel ritenere provata la detenzione a fini di spaccio, evidenziando la concreta gravità del fatto in ragione sia del tentativo di fuga operato dall'imputato alla vista degli agenti nel corso del quale l'odierno ricorrente aveva cercato di disfarsi dello stupefacente, recuperato dagli agenti, che deteneva, sia del rinvenimento, nel corso della perquisizione domiciliare, di un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento, di due lampade ad alta intensità, di un libro di contabilità con annotazioni di nomi e cifre, di un sacchetto vuoto con tracce di marijuana e della somma di euro 950 in banconote di vario taglio, non adeguatamente giustificata visto lo stato di inoccupazione dell'imputato (cfr. pag. 6); ritenuto che, contrariamente ai rilievi del ricorrente, la sentenza impugnata - tra l'altro evidenziando che il giudizio si era svolto nelle forme del rito abbreviato, col conseguente ampio regime di utilizzabilità degli atti assunti - ha fornito ampia e non contraddittoria risposta alle doglianze colà avanzate; rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 40945_23 Ritenuto che con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90; ritenuto in proposito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); osservato al riguardo che con motivazione non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha individuato plurimi profili che univocamente convergono nel ritenere provata la detenzione a fini di spaccio, evidenziando la concreta gravità del fatto in ragione sia del tentativo di fuga operato dall'imputato alla vista degli agenti nel corso del quale l'odierno ricorrente aveva cercato di disfarsi dello stupefacente, recuperato dagli agenti, che deteneva, sia del rinvenimento, nel corso della perquisizione domiciliare, di un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento, di due lampade ad alta intensità, di un libro di contabilità con annotazioni di nomi e cifre, di un sacchetto vuoto con tracce di marijuana e della somma di euro 950 in banconote di vario taglio, non adeguatamente giustificata visto lo stato di inoccupazione dell'imputato (cfr. pag. 6); ritenuto che, contrariamente ai rilievi del ricorrente, la sentenza impugnata - tra l'altro evidenziando che il giudizio si era svolto nelle forme del rito abbreviato, col conseguente ampio regime di utilizzabilità degli atti assunti - ha fornito ampia e non contraddittoria risposta alle doglianze colà avanzate; rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estenso
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