CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 20573/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e compiuta motivazione sul punto della sussistenza del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) e inconfigurabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. non essendo configurabili a carico degli agenti, intervenuti a seguito della denuncia di furto di generi alimentari e riottenevano la consegna della merce sottratta pagandone una parte, in funzione di aiuto all'imputata, atti arbitrari dei pubblici ufficiali nel corso del servizio. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso che concerne la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'art. 337 cod. pen.: il diniego, infatti, è stato adeguatamente motivato sulla base di elementi circostanziali di fatto che, secondo le ragionevoli valutazioni della Corte territoriale, erano incompatibili con un giudizio di particolare tenuità dell'offesa sussistendo una particolare intensità del dolo (la ricorrente estendeva le minacce alle famiglie degli agenti intervenuti). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 La P