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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 settembre 2020

Cassazione n. 32352/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TO o i.0 R.G. 9097/2021 Roma, U ne".

LULI sul ricorso proposto da: ssz- UOMINI E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Milano — n. 2426/2020 depositata in data 30.09.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DEPOGiTATO !N CANCRn IPMA oggi, ^ NOI!

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO o i.0 R.G. 9097/2021 Roma, U ne". LULI sul ricorso proposto da: ssz- UOMINI E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Milano — n. 2426/2020 depositata in data 30.09.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DEPOGiTATO !N CANCRn IPMA oggi, ^ NOI!
Decreto Cassazione n. 32352/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris