CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 giugno 2021
Cassazione n. 03937/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma rifiutava, ai sensi dell'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, la consegna del cittadino rumeno [OSCURATO:PERSONA], richiesta con il mandato di arresto europeo esecutivo emesso il 3 giugno 2021 dall'autorità giudiziaria della Romania in relazione alla sentenza di condanna adottata il 28 aprile 2021 dal Tribunale di Tulcea; e, riconosciuta la predetta sentenza straniera a norma del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, disponeva che la pena residua (detratto il periodo di presofferto rispetto alla pena inflitta) venisse espiata dall'Enuta in Italia. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'Enuta, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 7 della legge n. 69 del 2005, per avere la Corte territoriale violato il principio di doppia punibilità, avendo erroneamente riconosciuto in Italia la sentenza penale emessa dall'autorità giudiziaria rumena avente ad oggetto la condanna per i reati di omessa registrazione delle scritture contabili di fatture per operazioni commerciali, al fine di evadere le relative imposte, per un importo inferiore a quello annuale di 150.000 euro, che costituisce la soglia di punibilità prevista dalla corrispondente fattispecie incriminatrice italiana all'epoca regolata dall'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale della norma prevista dal citato art. 7, nella parte in cui stabilisce, per i reati in materia di tasse e imposte, una deroga al considerato principio di doppia incriminazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto. 2. Nel caso di specie la Corte di appello di Roma ha fatto applicazione dell'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 che stabilisce che «Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». La disciplina applicabile ai fini del riconoscimento è quella dettata dal d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che - introducendo nel nostro ordinamento le regole "per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea" - stabilisce, in generale, che il riconoscimento della sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in Italia è possibile a condizione che il fatto, per il quale è stata pronunciata la condanna, sia «previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato» (art. 10, comma 1, lett. f); e che l'unica deroga a tale criterio è quella dell'art. 11 dello stesso d.lgs., per cui «Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, e si riferisce a una delle fattispecie di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69». Il d.lgs. n. 161 del 2000, dunque, non opera alcun rinvio all'art. 7 della legge n. 69 del 2005: con la conseguenza che laddove la corte di appello, in luogo dell'accoglimento della richiesta di consegna del destinatario di un mandato di arresto europeo esecutivo, decida di riconoscere la sentenza di condanna straniera per consentire che l'interessato sconti in Italia la pena o la misura di sicurezza inflitta, non è applicabile la speciale disciplina dettata dal comma 2 del predetto art. 7 che riguarda specificamente i reati in materia di tasse e di imposte. Pertanto, anche per tali reati tributari o fiscali - diversi da quelli per i quali è prevista la consegna obbligatoria ai sensi del suddetto art. 8 della legge n. 69 del 2005 - ai fini del riconoscimento in Italia da parte della corte di appello, che decida di rifiutare la consegna oggetto di un mandato di arresto europeo, della sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea, è sempre necessario il pieno rispetto del principio di doppia punibilità (in questo senso, sia pur in un'ottica di diritto intertemporale, Sez. 6, n. 8677 del 09/01/2019, Lattanzi, Rv. 275933). 3. Alla luce del risultato dell'esegesi della normativa in argomento, bisogna prendere atto-come, nel caso oggetto del ricorso portato all'odierna attenzione di questa Corte di cassazione, i giudici di merito hanno errato nel valorizzare una disposizione, qual è quella dell'art. 7, comma 2, legge n. 69 del 2005, che non applicabile nel caso di rifiuto della consegna e di riconoscimento in Italia della sentenza straniera di condanna. Tuttavia, l'esame della documentazione in atti - che questa Corte può compiere nell'esercizio delle funzioni valutative di merito - non permette dì definire la correttezza finale dell'adottata decisione di riconoscimento; in quanto dalle lettura del mandato di arresto si evince che l'Enuta è stato dichiarato dall'autorità giudiziaria rumena penalmente responsabile per avere, "al fine di eludere l'adempimento degli obblighi fiscali, omesso di registrare nei documenti contabili o in altri atti legali" della propria società fatture riguardanti "operazioni commerciali compiute o redditi realizzati", "eludendo il pagamento dell'imposta sul profit per un importo di 640.935 let e di iva per un importo di 26.199,60 lei". Ciò senza che sia dato esattamente comprendere a quale delle fattispecie di reato tributario previste dal nostro ordinamento possa eventualmente corrispondere il reato oggetto di quella sentenza di condanna. 3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che, nel nuovo giudizio, si atterrà a principi sopra indicati, disponendo il compimento di ogni più opportuno atto di acquisizione di informazioni ovvero di altri accertamenti integrativi, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005. E' appena il caso di aggiungere che, laddove il riconoscimento in Italia della sentenza penale straniera di condanna non fosse possibile, il citato art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 impone di dare esecuzione alla richiesta di consegna formulata con il mandato di arresto dall'autorità giudiziaria di altro Stato dell'Unione europea. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a altra sezione della Corte di appello di Roma. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005