CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 24210/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Presidente della Corte d'Appello di Firenze con la quale è stato respinto il reclamo avverso il provvedimento, emesso dalla medesima Corte d'Appello, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta all'ottenimento del patrocinio a spese dello stato, richiesta dal ricorrente per la difesa nel giudizio penale n.3900/2016 RG. App. 2. A sostegno del ricorso deduce violazione di legge riguardo alla ritenuta insussistenza della impossibilità di produrre la certificazione consolare. Era stata infatti ritualmente prodotta la richiesta di certificazione reddituale avanzata a mezzo fax alla Autorità consolare della Repubblica del Cile e del tutto illogicamente il provvedimento aveva considerato indimostrata l'oggettiva impossibilità di munirsi della certificazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che il ricorso, proposto davanti alle Sezioni Civili della Corte, è stato rimesso a questa Sezione, trattandosi pacificamente di questione attinente a patrocinio a spese dello Stato relativo a procedimento penale (cfr. Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366 - 01). Proprio perché attinente alla difesa nel processo penale, il procedimento è stato trattato secondo le regole vigenti (art. 90 e seguenti del TU n.115/2002), secondo le quali in ordine alla ammissibilità dell'istanza, e alla conseguente spettanza del patrocinio a spese dello Stato, si pronuncia il magistrato avanti al quale pende il procedimento per cui è richiesta la difesa (art. 96 .P.R. 30 maggio 2002, n-115.). La Corte d'Appello di Firenze, sezione penale, in composizione collegiale, ha dunque rilevato che il ricorrente non aveva ritualmente documentato il requisito reddituale, non ammettendolo al beneficio, e il Presidente della Corte, chiamato a decidere sulla istanza proposta ai sensi dell'art.99, ha confermato la decisione impugnata. 2. Tanto chiarito, e venendo all'esame dei motivi proposti, il provvedimento impugnato ha precisato (con un passaggio motivazionale che non è stato oggetto di specifica censura) che la richiesta alla autorità consolare risulta avanzata nella medesima data della richiesta di ammissione a patrocinio, e tanto rende impossibile la dimostrazione del presupposto di legge, ossia la documentata impossibilità di procurarsi la certificazione consolare. Sul punto, questa Corte ha rilevato che il presupposto della "impossibilità" a produrre la certificazione consolare di cui all'art. 79, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, richiesto ai fini dell'ammissione al beneficio dell'imputato straniero non appartenente all'Unione Europea in base all'autocertificazione prevista dall'art. 94, comma 2, dello stesso decreto, deve intendersi riferito ad ogni evenienza che ne impedisca l'allegazione a corredo dell'istanza, perché la domanda di rilascio, presentata prima della richiesta di ammissione al patrocinio, non abbia avuto risposta dell'autorità consolare ovvero il tempo necessario per ottenerla risulti comunque incompatibile con l'urgenza di assicurarsi tempestivamente la difesa di fiducia. (Sez. 4 - , Sentenza n. 4166 del 19/10/2021, Rv. 282607 - 01.) E' dunque evidente che, per potersi ipotizzare la sussistenza del requisito della impossibilità, l'istanza alla autorità consolare deve essere presentata prima della richiesta di ammissione al patrocinio, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato. 4. Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso nonchè la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso in Roma il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]