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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20851/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16916/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio elett o presso il suo studio, sitoin Monselice, piazza XX Settembre , 7 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma,via del Plebiscito, 112 -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp resentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], 14 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 955 /20 2 1 , Oggetto: concorrenza sleale -intese restri ttive della concorrenza depositata il6 aprile 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata il 6 aprile 2021, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto ladomanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni derivanti dal compimentodi atti di concorrenza sleale e dalla violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza; -dall’esame della sentenza impugnata si evince che tale domanda era fondata sull’art. 2598, n. 3, cod. civ., in relazione a un comunicato – ritenuto idoneo a integrare gli estremi della pubblicità ingannevole e commercialmente scorretta– della [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l., distributore ufficiale in Italia di calzaturea marchio «Saucony», di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]., nel quale si alludeva al fatto che tali calzature potevano essere acquistate solo nei negozi autorizzati riconoscibili per la presenza di una determinata vetrofania, e sugli art t . 2 l. 1990, n. 287, e 101 TUFE, in relazione all ’impossibilità di rifornirsi di prodotti Saucony da vari rivenditori europei in quanto nessuno aveva accettato il proprio ordine per una espressa direttiva impartita dalla [OSCURATO:PERSONA].e alla conseguente limitazione della libera circolazione dei prodotti all’interno della comunità europea in violazione del principio di esaurimento del diritto di marchio; - la Corte di appello ha dato atto che il giudice di prime cure aveva respinto la domanda attorea in ragione dell’inidoneità del messaggio pubblicitario pubblicato della [OSCURATO:SOCIETA]. a integra re un’ipotesi di pubblicità ingannevole e della assenza di illeciti antitrust riferibili alla [OSCURATO:PERSONA]., atteso che i contratti da questa conclusi con i propri rappresentanti all’interno della Unione Europea erano coerenti con la disciplina comunitaria in materia di concorrenza e che non vi era prova della esistenza di un accordo per effetto del quale tali rappresentanti erano tenuti a non rivendere i prodotti a marchio Saucony al di fuori dei confini nazionali; - quindi, pur ritenendo che la comunicazione in oggetto ( diffusa mediante pubblicazionesul quotidiano «[OSCURATO:PERSONA] della sera») dovesse qualificarsi quale pubblicità ingannevole, poiché veicolava il messaggio chele scarpe a marchio «Saucony» vendute da negozi diversi da quelli dei rivenditori autorizzati vetrofania pote vano non essere original i , e fosse idonea a determinare uno sviamento di clientela a favore dei rivenditori autorizzati, aveva ritenuto infondata la domanda risarcitoria per difetto della prova di un danno derivante da tale condotta; - ha, poi, escluso che l’esame della documentazione acquisita al giudizio evidenziasse la violazione della normativa antitrust da parte della [OSCURATO:PERSONA]., in quanto le esclusive territoriali previste dai contratti di distribuzione conclusi con i rivenditori si limitavano alle vendite attive e non interessavano anche quelle passive; -il ricorso è affidato a quattro motiv i ; -resistono con distinti controricorsi, sia la [OSCURATO:PERSONA]., sia la Sportlabs.r.l.; -la ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrent e denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043,2056 e 2600 c od. civ. , per aver la sentenza impugnata escluso che fosse stata dimostrazione del danno derivante dalla condotta osservata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. pretendendo una rigorosa prova del danno, senza considerare che il lucro cessante, rilevante ai sensi del citato art. 1223 cod. civ., può essere provato anche in via indiziariasecondo un rigoroso giudizio di probabilità ;-il motivo è inammissibile; -la Corte di appello, pur ritenendo che la contestata condotta, riferibile dalla sola [OSCURATO:SOCIETA]., integrasse « in astratto » una condotta di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 cod. civ., ha disatteso la domanda del diritto dell’odierna ricorrente al risarcimento dei danni «non essendo stato dimostrato da quest’ultima di aver subito un danno dal comportamento sleale tenuto da [OSCURATO:SOCIETA].»; - chiarisce, sul punto, che « La scarsa documentazione dimessa non prova alcun decremento patrimoniale ed anzi la stessa appellante ha ammesso di aver continuato a vendere il prodotto Saucony per cui deve ritenersi che tale pubblicità, pur in astratto potenzialmente pregiudizievole sotto il profilo economico, non ha in concreto determinato lo sviamento di clientela lamentato dall’appellante e l’allegato, ma non provato, decremento patrimoniale»; -la ricorrente censura la pronuncia nella parte in cui nell’escludere che dalla condotta accertata le sia derivato un danno ha preso in considerazione solo il profilo relativo al danno emergente, ignorando quello relativo al lucro cessante; -omette, tuttavia, di indicare se e in che termini siffatta componente di danno sia stata allegata nel corso del giudizio di merito, non consentendo a questa Corte di apprezzare l’ammissibilità della censura e la sua eventuale fondatezza, per cui la doglianza si presenta priva della necessariaspecificità; - con il secondo motivo deduce , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame delle istanze istruttorie , in particolare dell’istanza di esibizione di documentazione contabile delle società convenute e di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, ritenutenecessarie al fine di determinare il danno emergente ed il lucro cessante riconducibile alle accertate condotte illecite; -con il medesimo motivo lamenta, inoltre, l’assenza di una adeguata motivazione in ordine alla richiesta di ammissione della prova testimoniale; -il motivo è inammissibile, ricorrendo una ipotesi di «doppia conforme» che, ai sensi dell'art. 348 ter , commi 4 e 5, cod. proc. civ., non consente la formulazione di censure per omesso esame di fatti decisivi e controversi exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; - si osserva, inoltre, che anche qualora si riqualificasse la censura in termini di violazione delle regole processuali ex art. 360, primo comma, n. 4,c od. proc. civ., la mancata illustrazione delle ragioni in base alle quali l’accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse sarebbero state suscettibili di rovesciare l'esito del giudizio di primo grado osta alla sua ammissibilità (cfr. Cass. 12 aprile 2023, n. 9674); -può, in ogni caso, aggiungersi che le istanze istruttorie asseritamente non esaminate consistono nell a richiesta di esibizione di documentazione delle controparti ex art. 210 cod. proc. civ. , di una consulenza tecnica d’ufficioe della prova testimoniale; - si tratta, dunque, di mezzi istruttori la cui adozione è rimessa alla discrezionalità del giudice e il cui rigetto – anche implicito – non è , di regola, sindacabile in sede di legittimità (cfr. , quanto al l’ordine di esibizione,Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412, e, quanto alla consulenza tecnica d’ufficio, Cass. 23 marzo 2017, n. 7472, che ammette il sindacato della scelta del giudice solo sotto il profilo, non prospettabile in questa sede per le ragioni suindicate e, comunque, non prospettato, dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio); - quanto, infine, alla mancata ammissione della prova testimoniale articolata, si rileva che la sentenza illustra le ragioni della decisione (capitoli di prova formulati in modo eccessivamente generico o non vertenti su fatti non rilevanti), per cuinon sussiste la dedotta assenza di motivazione; - con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 112 c od. proc. civ., per aver il giudice di appelloomesso di pronunciarsi in merito alla domanda di pubblicazione della sentenza , richiesta in rela zione all’accertamento dell’illiceità della condotta denunciata; -il motivo è infondato, atteso che la pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti il compimento di atti di concorrenza sleale costituisce una misura discrezionale non collegata all'accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, con la conseguenza che la mancata adozione del relativo ordine da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità(così, Cass. 12 marzo 2014, n. 5722; Cass. 13 marzo 2013, n. 6226); - con l’ultimo motivo critica la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 2 l.n. 287 del 19 90, 101 TUFE, 7 , n.1 , Direttiva 2008/95/CE e 5 c.p.i., nonché per «erronea interpretazione di un fatto controverso decisivo per il giudizio»; - con tale doglianza evidenzia che i contratti conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA]. con i propri distributori, oggetto di esame da parte della Corte di appello, erano stati redatti secondo la normativa di riferimento ma in realtà sussisteva « un accordo, non scritto ma comunque ferreo, pena la perdita del rapporto di distribuzione,volto a parcellizzare il territorio in modo che ogni singolo distributore possa vendere, sia sotto il profilo attivo che passivo, solo a soggetti che risiedononella zona di sua competenza»; - aggiunge che la p rova di siffatto accordo si rinveniva in una dichiarazione con cui i l distributor e greco aveva riferito di non poter evadere l'ordine (e, dunque, di non poter dare corso a una vendita passiva) in quanto proveniente da altro Paese europeo per il timore di vedere il suo contratto di distribuzione risolto e in un’ulteriore dichiarazione dell’amministratore della [OSCURATO:PERSONA].con cui si esprimeva la contrarietà alle vendite dei prodotti da parte del distributore sloveno a una società che poi li collocava sul mercato italiano; - sottolinea che tali documenti, acquisit i agli atti, non erano stati correttamente interpretatidal giudice di merito; -il motivo è inammissibile; - quanto alla censura per vizio motivazi onale deve ribadirsi la sussistenza della causa ostativa al suo esame rappresentata dalla cd.

«doppia conforme»di cui all'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.; -in ordine alla doglianza per violazione o falsa applicazione della legge, si osserva che la stessa si risolve in una contestazione della valutazione delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte di appello la quale ha ritenuto non dimostrato quanto allegato dalla odierna ricorrente in ordine al fatto che i contratti conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA]. con i singoli distributori prevedessero clausole contenenti restrizioni alle vendite passive , in quanto tali ostative del riconoscimento dell’esenzione all’applicazione del divieto di intese restrittive della concorrenza riconosciuta, ai sensi dell’art. 101, par. 3 , T.F.U.E., dall’art.2, Regolamento n. 330/2010, per effetto della disposizione del successivo art. 4 del medesimo Regolamento; -una siffatta doglianza non è consentita in questa sede implicando una rivalutazione dei fatti storiciaccertati dal giudice di merito (cfr. Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - in considerazione de lla esistenza di un principio di prova de i fatti oggetto del giudizio, di particolare complessità sotto il profilo ricostruttivo e probatorio , appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16916/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio elett o presso il suo studio, sitoin Monselice, piazza XX Settembre , 7 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma,via del Plebiscito, 112 -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp resentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], 14 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 955 /20 2 1 , Oggetto: concorrenza sleale -intese restri ttive della concorrenza depositata il6 aprile 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata il 6 aprile 2021, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto ladomanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni derivanti dal compimentodi atti di concorrenza sleale e dalla violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza; -dall’esame della sentenza impugnata si evince che tale domanda era fondata sull’art. 2598, n. 3, cod. civ., in relazione a un comunicato – ritenuto idoneo a integrare gli estremi della pubblicità ingannevole e commercialmente scorretta– della [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l., distributore ufficiale in Italia di calzaturea marchio «Saucony», di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]., nel quale si alludeva al fatto che tali calzature potevano essere acquistate solo nei negozi autorizzati riconoscibili per la presenza di una determinata vetrofania, e sugli art t . 2 l. 1990, n. 287, e 101 TUFE, in relazione all ’impossibilità di rifornirsi di prodotti Saucony da vari rivenditori europei in quanto nessuno aveva accettato il proprio ordine per una espressa direttiva impartita dalla [OSCURATO:PERSONA].e alla conseguente limitazione della libera circolazione dei prodotti all’interno della comunità europea in violazione del principio di esaurimento del diritto di marchio; - la Corte di appello ha dato atto che il giudice di prime cure aveva respinto la domanda attorea in ragione dell’inidoneità del messaggio pubblicitario pubblicato della [OSCURATO:SOCIETA]. a integra re un’ipotesi di pubblicità ingannevole e della assenza di illeciti antitrust riferibili alla [OSCURATO:PERSONA]., atteso che i contratti da questa conclusi con i propri rappresentanti all’interno della Unione Europea erano coerenti con la disciplina comunitaria in materia di concorrenza e che non vi era prova della esistenza di un accordo per effetto del quale tali rappresentanti erano tenuti a non rivendere i prodotti a marchio Saucony al di fuori dei confini nazionali; - quindi, pur ritenendo che la comunicazione in oggetto ( diffusa mediante pubblicazionesul quotidiano «[OSCURATO:PERSONA] della sera») dovesse qualificarsi quale pubblicità ingannevole, poiché veicolava il messaggio chele scarpe a marchio «Saucony» vendute da negozi diversi da quelli dei rivenditori autorizzati vetrofania pote vano non essere original i , e fosse idonea a determinare uno sviamento di clientela a favore dei rivenditori autorizzati, aveva ritenuto infondata la domanda risarcitoria per difetto della prova di un danno derivante da tale condotta; - ha, poi, escluso che l’esame della documentazione acquisita al giudizio evidenziasse la violazione della normativa antitrust da parte della [OSCURATO:PERSONA]., in quanto le esclusive territoriali previste dai contratti di distribuzione conclusi con i rivenditori si limitavano alle vendite attive e non interessavano anche quelle passive; -il ricorso è affidato a quattro motiv i ; -resistono con distinti controricorsi, sia la [OSCURATO:PERSONA]., sia la Sportlabs.r.l.; -la ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrent e denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043,2056 e 2600 c od. civ. , per aver la sentenza impugnata escluso che fosse stata dimostrazione del danno derivante dalla condotta osservata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. pretendendo una rigorosa prova del danno, senza considerare che il lucro cessante, rilevante ai sensi del citato art. 1223 cod. civ., può essere provato anche in via indiziariasecondo un rigoroso giudizio di probabilità ;-il motivo è inammissibile; -la Corte di appello, pur ritenendo che la contestata condotta, riferibile dalla sola [OSCURATO:SOCIETA]., integrasse « in astratto » una condotta di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 cod. civ., ha disatteso la domanda del diritto dell’odierna ricorrente al risarcimento dei danni «non essendo stato dimostrato da quest’ultima di aver subito un danno dal comportamento sleale tenuto da [OSCURATO:SOCIETA].»; - chiarisce, sul punto, che « La scarsa documentazione dimessa non prova alcun decremento patrimoniale ed anzi la stessa appellante ha ammesso di aver continuato a vendere il prodotto Saucony per cui deve ritenersi che tale pubblicità, pur in astratto potenzialmente pregiudizievole sotto il profilo economico, non ha in concreto determinato lo sviamento di clientela lamentato dall’appellante e l’allegato, ma non provato, decremento patrimoniale»; -la ricorrente censura la pronuncia nella parte in cui nell’escludere che dalla condotta accertata le sia derivato un danno ha preso in considerazione solo il profilo relativo al danno emergente, ignorando quello relativo al lucro cessante; -omette, tuttavia, di indicare se e in che termini siffatta componente di danno sia stata allegata nel corso del giudizio di merito, non consentendo a questa Corte di apprezzare l’ammissibilità della censura e la sua eventuale fondatezza, per cui la doglianza si presenta priva della necessariaspecificità; - con il secondo motivo deduce , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame delle istanze istruttorie , in particolare dell’istanza di esibizione di documentazione contabile delle società convenute e di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, ritenutenecessarie al fine di determinare il danno emergente ed il lucro cessante riconducibile alle accertate condotte illecite; -con il medesimo motivo lamenta, inoltre, l’assenza di una adeguata motivazione in ordine alla richiesta di ammissione della prova testimoniale; -il motivo è inammissibile, ricorrendo una ipotesi di «doppia conforme» che, ai sensi dell'art. 348 ter , commi 4 e 5, cod. proc. civ., non consente la formulazione di censure per omesso esame di fatti decisivi e controversi exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; - si osserva, inoltre, che anche qualora si riqualificasse la censura in termini di violazione delle regole processuali ex art. 360, primo comma, n. 4,c od. proc. civ., la mancata illustrazione delle ragioni in base alle quali l’accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse sarebbero state suscettibili di rovesciare l'esito del giudizio di primo grado osta alla sua ammissibilità (cfr. Cass. 12 aprile 2023, n. 9674); -può, in ogni caso, aggiungersi che le istanze istruttorie asseritamente non esaminate consistono nell a richiesta di esibizione di documentazione delle controparti ex art. 210 cod. proc. civ. , di una consulenza tecnica d’ufficioe della prova testimoniale; - si tratta, dunque, di mezzi istruttori la cui adozione è rimessa alla discrezionalità del giudice e il cui rigetto – anche implicito – non è , di regola, sindacabile in sede di legittimità (cfr. , quanto al l’ordine di esibizione,Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412, e, quanto alla consulenza tecnica d’ufficio, Cass. 23 marzo 2017, n. 7472, che ammette il sindacato della scelta del giudice solo sotto il profilo, non prospettabile in questa sede per le ragioni suindicate e, comunque, non prospettato, dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio); - quanto, infine, alla mancata ammissione della prova testimoniale articolata, si rileva che la sentenza illustra le ragioni della decisione (capitoli di prova formulati in modo eccessivamente generico o non vertenti su fatti non rilevanti), per cuinon sussiste la dedotta assenza di motivazione; - con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 112 c od. proc. civ., per aver il giudice di appelloomesso di pronunciarsi in merito alla domanda di pubblicazione della sentenza , richiesta in rela zione all’accertamento dell’illiceità della condotta denunciata; -il motivo è infondato, atteso che la pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti il compimento di atti di concorrenza sleale costituisce una misura discrezionale non collegata all'accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, con la conseguenza che la mancata adozione del relativo ordine da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità(così, Cass. 12 marzo 2014, n. 5722; Cass. 13 marzo 2013, n. 6226); - con l’ultimo motivo critica la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 2 l.n. 287 del 19 90, 101 TUFE, 7 , n.1 , Direttiva 2008/95/CE e 5 c.p.i., nonché per «erronea interpretazione di un fatto controverso decisivo per il giudizio»; - con tale doglianza evidenzia che i contratti conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA]. con i propri distributori, oggetto di esame da parte della Corte di appello, erano stati redatti secondo la normativa di riferimento ma in realtà sussisteva « un accordo, non scritto ma comunque ferreo, pena la perdita del rapporto di distribuzione,volto a parcellizzare il territorio in modo che ogni singolo distributore possa vendere, sia sotto il profilo attivo che passivo, solo a soggetti che risiedononella zona di sua competenza»; - aggiunge che la p rova di siffatto accordo si rinveniva in una dichiarazione con cui i l distributor e greco aveva riferito di non poter evadere l'ordine (e, dunque, di non poter dare corso a una vendita passiva) in quanto proveniente da altro Paese europeo per il timore di vedere il suo contratto di distribuzione risolto e in un’ulteriore dichiarazione dell’amministratore della [OSCURATO:PERSONA].con cui si esprimeva la contrarietà alle vendite dei prodotti da parte del distributore sloveno a una società che poi li collocava sul mercato italiano; - sottolinea che tali documenti, acquisit i agli atti, non erano stati correttamente interpretatidal giudice di merito; -il motivo è inammissibile; - quanto alla censura per vizio motivazi onale deve ribadirsi la sussistenza della causa ostativa al suo esame rappresentata dalla cd. «doppia conforme»di cui all'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.; -in ordine alla doglianza per violazione o falsa applicazione della legge, si osserva che la stessa si risolve in una contestazione della valutazione delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte di appello la quale ha ritenuto non dimostrato quanto allegato dalla odierna ricorrente in ordine al fatto che i contratti conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA]. con i singoli distributori prevedessero clausole contenenti restrizioni alle vendite passive , in quanto tali ostative del riconoscimento dell’esenzione all’applicazione del divieto di intese restrittive della concorrenza riconosciuta, ai sensi dell’art. 101, par. 3 , T.F.U.E., dall’art.2, Regolamento n. 330/2010, per effetto della disposizione del successivo art. 4 del medesimo Regolamento; -una siffatta doglianza non è consentita in questa sede implicando una rivalutazione dei fatti storiciaccertati dal giudice di merito (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - in considerazione de lla esistenza di un principio di prova de i fatti oggetto del giudizio, di particolare complessità sotto il profilo ricostruttivo e probatorio , appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di con
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