Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08858/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

orrente-controdifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Brancozzi-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1222/2023depositata il 17 agosto 2023;Numero registro generale 5522/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8858/2026Data pubblicazione 08/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 450/2020, accoglieva azionerevocatoria presentata dal Fallimento NCM [OSCURATO:PERSONA] MeccanicheS.r.l. riguardante un atto costitutivo di fondo patrimoniale del 7 novembre2011 e un atto di donazione del 9 agosto 2012, entrambi compiuti daBenito [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società fino al fallimento, ritenendo laragione del credito del fallimento come relativa a giudizio in corso sullaresponsabilità di mala gestio del [OSCURATO:PERSONA] e ritenendo altresì la sussistenzadell’eventus damni.

I familiari del [OSCURATO:PERSONA], a cui favore sarebbero statiemessi tali atti, rimanevano contumaci.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, i suoi familiari rimanevano contumaci e ilLa Corte d’appello di Ancona rigettava il gravame con sentenza n.1222/2023.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in sei motivi illustrati pure conmemoria, da cui il Fallimento si è difeso con controricorso.Considerato che:1.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primocomma, n.2 c.p.c., violazione degli articoli 66 l.fall., 18, 20 e 33 c.p.c.riguardo alla ritenuta competenza territoriale del tribunale fallimentare aisensi dell’articolo 66, secondo comma, l.fall. per la domanda paulianaproposta nei confronti di “soggetto che non aveva stipulato il giudiziorevocando con la società fallita”; in riferimento, poi, all’articolo 360, primocomma, n.3 c.p.c., si denuncia erronea applicazione dell’articolo 66 cit. inrelazione all’articolo “2910 c.c.” - rectius: 2901 c.c. - per ladeterminazione della competenza territoriale.1.2 In primo grado non risulta essere stato eccepito il difetto dicompetenza territoriale, come si evince dalla ricostruzione della vicendaNumero registro generale 5522/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8858/2026Data pubblicazione 08/04/2026processuale offerta dall’attuale ricorrente (ricorso, pagina 3 s., sub 3, ovesi inserisce un riferimento, a pagina 4, alla sola competenza funzionale).La questione della competenza territoriale è stata dunque sollevatatardivamente nell’appello (e precisamente nel secondo motivo delgravame: si veda a pagina 7 della sentenza), per cui la tardività tuttoassorbe.2.1 Con il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 165 c.p.c. e 11disp. att. c.p.c. per nullità della costituzione in giudizio del Fallimento eimprocedibilità della domanda ex articolo 2901 c.c. per mancata o tardivacostituzione con iscrizione a ruolo mediante velina priva di sottoscrizioni,priva di relazione di notifica, difforme rispetto all’originale della citazionenotificata.2.2 Pur tentando questo motivo di confutare quanto rilevato dal giudiced’appello - e riprendendo in sostanza il contenuto del primo motivo delgravame -, quel che è stato attentamente e specificamente evidenziatonelle pagine 6-7 della sentenza dalla corte territoriale, e al quale sirimanda, è ictu oculi del tutto condivisibile.3.

Con il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.,violazione e falsa applicazione degli articoli 163, 183 e 161 c.p.c., nonché,ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 112 c.p.c.e nullità della sentenza per ultrapetizione.3.1 Il terzo motivo d’appello avrebbe denunciato il vizio di ultrapetizioneperché il primo giudice “aveva accertato una responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] …,membro del consiglio di amministrazione della società fallita, in mancanzadella relativa domanda”, e nonostante che al riguardo ricorressecompetenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Ancona.

Il giudiced’appello avrebbe però negato la violazione dell’articolo 112 c.p.c.ravvisando un accertamento incidentale sull’esistenza del credito per cui siagisce in revocatoria.Numero registro generale 5522/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8858/2026Data pubblicazione 08/04/2026Il ricorrente insiste che in tal modo si sarebbero oltrepassati i termini delladomanda, e che “l’azione di accertamento incidentale della responsabilitàdell’amministratore e del relativo credito integrava una domandaautonoma”, relativa a un bene diverso da quello oggetto di azionepauliana.3.2 Il motivo è infondato.Come afferma a proposito del relativo terzo motivo d’appello la corteterritoriale nella sentenza impugnata (pagina 8), la quale offre conpertinente.Si vedano in effetti, tra gli arresti massimati non citati dal giudiced’appello, Cass. ord. 28141/2023 - sulla nozione lata del credito,includente la ragione o l’aspettativa, ciò costituendo l’oggettodell’accertamento – nonché pure Cass. 23208/2016, Cass. 9855/2014 eCass. 5619/2016.4.1 Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primocomma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c.per avere il giudice ritenuto litigioso il credito per cui è stata propostal’azione revocatoria in mancanza del giudizio di accertamento al momentodell’azione revocatoria stessa e in presenza di sentenza penale assolutoriaper i medesimi fatti.4.2 Il motivo è infondato.Il giudice d’appello ha ritenuto, in sostanza, la proponibilità dell’azionepauliana “a tutela di un credito” non ancora accertato, seguendol’insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte sullaragione/aspettativa di cui si è detto in relazione al precedente motivo.La sentenza penale assolutoria, inoltre, è ovviamente priva di rilievogiacché, tra l’altro, lo stesso ricorrente, a pagina 15 del ricorso, rimarcache l’attore di questo giudizio non si era costituito parte civile.Numero registro generale 5522/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8858/2026Data pubblicazione 08/04/20265.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primocomma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 161c.p.c., nonché nullità della sentenza per omissione di pronuncia su motivod’appello.5.1 Mediante il quarto motivo d’appello si era chiesto il riesame delpresupposto soggettivo dell’articolo 2901 c.c., lamentando “l’insussistenzadi prova dell’animus nocendi” rispetto alla garanzia dei creditori; su questola corte territoriale non si sarebbe pronunciata.5.2 A pagina 10 della sentenza, pur sintetica, si rinviene il denegatovaglio: “sussistente risulta … la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine allaprecarietà della situazione societaria” ecc. (egli ne era l’amministratore).Anche questo motivo, quindi, va disatteso.6.1 Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primocomma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2901e 2729 c.c. per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che l’attocostitutivo di fondo patrimoniale e l’atto di donazione fossero staticompiuti dopo l’insorgenza del credito del Fallimento.6.2 All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.7.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del Fallimento controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00 ( dieuro 4.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore del Fallimento controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 5522/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8858/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27 febbraio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente-controdifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Brancozzi-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1222/2023depositata il 17 agosto 2023;Numero registro generale 5522/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8858/2026Data pubblicazione 08/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 450/2020, accoglieva azionerevocatoria presentata dal Fallimento NCM [OSCURATO:PERSONA] MeccanicheS.r.l. riguardante un atto costitutivo di fondo patrimoniale del 7 novembre2011 e un atto di donazione del 9 agosto 2012, entrambi compiuti daBenito [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società fino al fallimento, ritenendo laragione del credito del fallimento come relativa a giudizio in corso sullaresponsabilità di mala gestio del [OSCURATO:PERSONA] e ritenendo altresì la sussistenzadell’eventus damni. I familiari del [OSCURATO:PERSONA], a cui favore sarebbero statiemessi tali atti, rimanevano contumaci.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, i suoi familiari rimanevano contumaci e ilLa Corte d’appello di Ancona rigettava il gravame con sentenza n.1222/2023.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in sei motivi illustrati pure conmemoria, da cui il Fallimento si è difeso con controricorso.Considerato che:1.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primocomma, n.2 c.p.c., violazione degli articoli 66 l.fall., 18, 20 e 33 c.p.c.riguardo alla ritenuta competenza territoriale del tribunale fallimentare aisensi dell’articolo 66, secondo comma, l.fall. per la domanda paulianaproposta nei confronti di “soggetto che non aveva stipulato il giudiziorevocando con la società fallita”; in riferimento, poi, all’articolo 360, primocomma, n.3 c.p.c., si denuncia erronea applicazione dell’articolo 66 cit. inrelazione all’articolo “2910 c.c.” - rectius: 2901 c.c. - per ladeterminazione della competenza territoriale.1.2 In primo grado non risulta essere stato eccepito il difetto dicompetenza territoriale, come si evince dalla ricostruzione della vicendaNumero registro generale 5522/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8858/2026Data pubblicazione 08/04/2026processuale offerta dall’attuale ricorrente (ricorso, pagina 3 s., sub 3, ovesi inserisce un riferimento, a pagina 4, alla sola competenza funzionale).La questione della competenza territoriale è stata dunque sollevatatardivamente nell’appello (e precisamente nel secondo motivo delgravame: si veda a pagina 7 della sentenza), per cui la tardività tuttoassorbe.2.1 Con il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 165 c.p.c. e 11disp. att. c.p.c. per nullità della costituzione in giudizio del Fallimento eimprocedibilità della domanda ex articolo 2901 c.c. per mancata o tardivacostituzione con iscrizione a ruolo mediante velina priva di sottoscrizioni,priva di relazione di notifica, difforme rispetto all’originale della citazionenotificata.2.2 Pur tentando questo motivo di confutare quanto rilevato dal giudiced’appello - e riprendendo in sostanza il contenuto del primo motivo delgravame -, quel che è stato attentamente e specificamente evidenziatonelle pagine 6-7 della sentenza dalla corte territoriale, e al quale sirimanda, è ictu oculi del tutto condivisibile.3. Con il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.,violazione e falsa applicazione degli articoli 163, 183 e 161 c.p.c., nonché,ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 112 c.p.c.e nullità della sentenza per ultrapetizione.3.1 Il terzo motivo d’appello avrebbe denunciato il vizio di ultrapetizioneperché il primo giudice “aveva accertato una responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] …,membro del consiglio di amministrazione della società fallita, in mancanzadella relativa domanda”, e nonostante che al riguardo ricorressecompetenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Ancona. Il giudiced’appello avrebbe però negato la violazione dell’articolo 112 c.p.c.ravvisando un accertamento incidentale sull’esistenza del credito per cui siagisce in revocatoria.Numero registro generale 5522/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8858/2026Data pubblicazione 08/04/2026Il ricorrente insiste che in tal modo si sarebbero oltrepassati i termini delladomanda, e che “l’azione di accertamento incidentale della responsabilitàdell’amministratore e del relativo credito integrava una domandaautonoma”, relativa a un bene diverso da quello oggetto di azionepauliana.3.2 Il motivo è infondato.Come afferma a proposito del relativo terzo motivo d’appello la corteterritoriale nella sentenza impugnata (pagina 8), la quale offre conpertinente.Si vedano in effetti, tra gli arresti massimati non citati dal giudiced’appello, Cass. ord. 28141/2023 - sulla nozione lata del credito,includente la ragione o l’aspettativa, ciò costituendo l’oggettodell’accertamento – nonché pure Cass. 23208/2016, Cass. 9855/2014 eCass. 5619/2016.4.1 Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primocomma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c.per avere il giudice ritenuto litigioso il credito per cui è stata propostal’azione revocatoria in mancanza del giudizio di accertamento al momentodell’azione revocatoria stessa e in presenza di sentenza penale assolutoriaper i medesimi fatti.4.2 Il motivo è infondato.Il giudice d’appello ha ritenuto, in sostanza, la proponibilità dell’azionepauliana “a tutela di un credito” non ancora accertato, seguendol’insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte sullaragione/aspettativa di cui si è detto in relazione al precedente motivo.La sentenza penale assolutoria, inoltre, è ovviamente priva di rilievogiacché, tra l’altro, lo stesso ricorrente, a pagina 15 del ricorso, rimarcache l’attore di questo giudizio non si era costituito parte civile.Numero registro generale 5522/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8858/2026Data pubblicazione 08/04/20265. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primocomma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 161c.p.c., nonché nullità della sentenza per omissione di pronuncia su motivod’appello.5.1 Mediante il quarto motivo d’appello si era chiesto il riesame delpresupposto soggettivo dell’articolo 2901 c.c., lamentando “l’insussistenzadi prova dell’animus nocendi” rispetto alla garanzia dei creditori; su questola corte territoriale non si sarebbe pronunciata.5.2 A pagina 10 della sentenza, pur sintetica, si rinviene il denegatovaglio: “sussistente risulta … la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine allaprecarietà della situazione societaria” ecc. (egli ne era l’amministratore).Anche questo motivo, quindi, va disatteso.6.1 Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primocomma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2901e 2729 c.c. per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che l’attocostitutivo di fondo patrimoniale e l’atto di donazione fossero staticompiuti dopo l’insorgenza del credito del Fallimento.6.2 All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del Fallimento controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00 ( dieuro 4.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore del Fallimento controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 5522/2024Numero sezionale 781/2026Numero di raccolta generale 8858/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27 febbraio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08858/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris