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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2022

Cassazione n. 07426/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36673/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & Co., in persona del liquidatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] «giusta procura in calce al reclamo»; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Acacie n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti - contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 36673/2019 Numero sezionale 4742/2021 Numero di raccolta generale 7426/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & CoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]., in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2581/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 aprile 2019, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione di [OSCURATO:PERSONA] & Co., [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] contro la dichiarazione di fallimento della predetta società e del socio accomandatario da parte del Tribunale di Velletri, rilevando, tra l’altro: i) che non sussisteva la denunciata violazione del contraddittorio nella fase prefallimentare, per mancata notificazione dell’istanza e del decreto di convocazione al socio accomandatario, avendo questi partecipato al procedimento nella sua qualità di liquidatore; ii) che la società era fallibile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) l.fall., essendo stati ammessi al passivo crediti per oltre due milioni e cinquecentomila euro, e versava in stato di insolvenza, attesa l’assoluta insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i debiti.n. 36673/2019 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est.

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 36673/2019 Numero sezionale 4742/2021 Numero di raccolta generale 7426/2022 Data pubblicazione 07/03/2022

1.1. La sentenza è stata impugnata dagli stessi reclamanti con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito con separati controricorsi il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & Co. e i creditori istanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Addario, questi ultimi depositando anche memoria.

Gli altri creditori istanti, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, senza che sia necessario scendere all’esame dei due motivi proposti, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale svolta da entrambe le parti controricorrenti (e rilevabile d’ufficio), di difetto della procura speciale prescritta ai fini del giudizio di legittimità: lo stesso difensore dei ricorrenti ha infatti dichiarato in epigrafe di rappresentarli e difenderli «giusta procura in calce al reclamo».

3. Si tratta di un vizio che, determinando l’ irrituale instaurazione del rapporto processuale, ha carattere assorbente (Cass.31191/2021).

3.1. Invero, la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, sicché il ricorso è inammissibile qualora la relativa procura sia stata conferita a margine o in calce agli introduttivi dei precedenti gradi di giudizio di merito (Cass.25435/2019, 58/2016, 19226/2014, 5554/2011).

Essa deve inoltre essere conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso per cassazione ed investire espressamente il difensore del potere di n. 36673/2019 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est.

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 36673/2019 Numero sezionale 4742/2021 Numero di raccolta generale 7426/2022 proporre il ricorso medesimo (Cass. Sez.

U, 16540/2006; cfr. Cass.

Data pubblicazione 07/03/2022 Sez.

U, 15177/2021; Cass. 24422/2016, 7014/2017, 18834/2017).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez.

U, 23535/2019; Cass. Sez.

U, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti , che si liquidano, quanto al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & Co., nella misura di Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) e quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Addario in Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre, per entrambi, accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 17/11/2021 La Presidente n. 36673/2019 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est.

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36673/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & Co., in persona del liquidatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] «giusta procura in calce al reclamo»; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Acacie n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti - contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 36673/2019 Numero sezionale 4742/2021 Numero di raccolta generale 7426/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & CoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]., in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2581/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 aprile 2019, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione di [OSCURATO:PERSONA] & Co., [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] contro la dichiarazione di fallimento della predetta società e del socio accomandatario da parte del Tribunale di Velletri, rilevando, tra l’altro: i) che non sussisteva la denunciata violazione del contraddittorio nella fase prefallimentare, per mancata notificazione dell’istanza e del decreto di convocazione al socio accomandatario, avendo questi partecipato al procedimento nella sua qualità di liquidatore; ii) che la società era fallibile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) l.fall., essendo stati ammessi al passivo crediti per oltre due milioni e cinquecentomila euro, e versava in stato di insolvenza, attesa l’assoluta insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i debiti.n. 36673/2019 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 36673/2019 Numero sezionale 4742/2021 Numero di raccolta generale 7426/2022 Data pubblicazione 07/03/2022 1.1. La sentenza è stata impugnata dagli stessi reclamanti con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito con separati controricorsi il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & Co. e i creditori istanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Addario, questi ultimi depositando anche memoria. Gli altri creditori istanti, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, senza che sia necessario scendere all’esame dei due motivi proposti, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale svolta da entrambe le parti controricorrenti (e rilevabile d’ufficio), di difetto della procura speciale prescritta ai fini del giudizio di legittimità: lo stesso difensore dei ricorrenti ha infatti dichiarato in epigrafe di rappresentarli e difenderli «giusta procura in calce al reclamo». 3. Si tratta di un vizio che, determinando l’ irrituale instaurazione del rapporto processuale, ha carattere assorbente (Cass.31191/2021). 3.1. Invero, la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, sicché il ricorso è inammissibile qualora la relativa procura sia stata conferita a margine o in calce agli introduttivi dei precedenti gradi di giudizio di merito (Cass.25435/2019, 58/2016, 19226/2014, 5554/2011). Essa deve inoltre essere conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso per cassazione ed investire espressamente il difensore del potere di n. 36673/2019 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 36673/2019 Numero sezionale 4742/2021 Numero di raccolta generale 7426/2022 proporre il ricorso medesimo (Cass. Sez. U, 16540/2006; cfr. Cass. Data pubblicazione 07/03/2022 Sez. U, 15177/2021; Cass. 24422/2016, 7014/2017, 18834/2017). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti , che si liquidano, quanto al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & Co., nella misura di Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) e quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Addario in Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre, per entrambi, accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 17/11/2021 La Presidente n. 36673/2019 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B
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