CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 00253/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. e, in particolare, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, è manifestamente infondato in quanto dagli atti processuali risulta che: a) il giudice ha concesso un rinvio ad horas per la produzione della documentazione a supporto dell'istanza di rinvio, la quale non era stata versata in atti; b) una volta ripreso il processo, il sostituto processuale del difensore si limitava a depositare un'attestazione di avvenuto inoltro a mezzo pec dell'istanza di rinvio la quale, tuttavia, risultava inoltrata ad un indirizzo pec errato, ossia a quello della cancelleria dell'ufficio del dibattimento del Tribunale di Caltagirone, piuttosto che a quello della cancelleria dell'ufficio Gip; c) il giudice, preso atto della non reperibilità della documentazione comprovante il legittimo impedimento, rigettava la richiesta di rinvio, nonché la richiesta di abbreviato condizionato per assenza dei requisiti per procedere a perizia medico-legale sull'imputata; che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contestano la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 628 cod. pen. nella fattispecie prevista dall'art. 624 bis cod. pen., il diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 6 cod. pen. e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che: a) dalle dichiarazioni della persona offesa risulta che l'imputata ha esercitato una forma di violenza fisica nei confronti della vittima del reato, consistita nello spingerla su una poltrona e nel cingerle il volto e il collo con una sciarpa, al fine di renderla inoffensiva e comodamente sottrarle il denaro; b) l'applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante è preclusa dal fatto che quest'ultima risulta sottratta al bilanciamento ai sensi dell'art. 628 co. 5 cod. pen.; c) osta al riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n.4 e 6 cod. pen. la circostanza che, nel caso di specie, il danno non può intendersi limitato all'importo sottratto di 28 euro, avendo la condotta cagionato uno stato di timore non irrisorio alla persona offesa, anche in considerazione della sua età; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estens