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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 42424/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25-05-2020 del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Rimini. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 maggio 2020, il Tribunale di Rimini condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 600 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 139 del 2006, a lui contestato perché, in qualità di legale rappresentante della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", ometteva di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per lo stabilimento di via [OSCURATO:PERSONA] n. 165; fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 2016.

2. Avverso la sentenza del Tribunale romagnolo, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che questi non ha trascurato l'osservanza del dovere impostogli, avendo già nel lontano 1997 preventivamente e diligentemente denunciato al Comando dei Vigili del fuoco l'apertura dell'esercizio, avvalendosi di un tecnico fiduciario, l'ing.

Salvadori, per depositare quanto domandatogli.

Nel corso del dibattimento sarebbe dunque emersa la buona fede qualificata del ricorrente, che avrebbe fatto tutto il possibile per conformarsi alla legge, per cui alcun addebito poteva essergli mosso, neanche a titolo di colpa.

Con il secondo motivo, sono state censurate la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, avendo il Tribunale omesso di considerare quanto riferito dai testimoni e quanto docurnentato dalla difesa, da cui è emerso che la ditta [OSCURATO:PERSONA] non era uno stabilimento, per cui i rischi di incendio erano bassi, non trattando la ditta la vendita di sostanze infiammabili.

Gli stessi Vigili del fuoco hanno dunque escluso la ricorrenza di condizioni di rischio all'interno dell'attività commerciale, dotata peraltro di estintori, di un piano di emergenza, del registro dei controlli e di un corretto ed efficiente impianto di illuminazione ed emergenza, oltre che di idonea segnaletica di sicurezza, di porte antipanico e del registro per la formazione dei lavoratori.

Dal documento 10 si evince inoltre che l'ing.

Salvatori ha depositato, in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA], il progetto idrico dell'impianto antincendio e il progetto impianto rivelazione automatica di incendio, senza che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto alcuna comunicazione dopo il deposito dei documenti sopra citati.

Dunque, la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato l'apertura dell'attività nel 1997, senza apportare allo show room modifiche sostanziali agli impianti, richiedendo il certificato di prevenzione antincendio, che tuttavia non è stato mai rilasciato, non avendo i Vigili del fuoco trovato un documento che spettava a loro emettere. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.

1. In via preliminare, deve osservarsi che il Tribunale ha fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato sull'attività investigativa dei Vigili del fuoco di Rimini, i cui esiti sono stati sintetizzati in dibattimento dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che da un controllo a campione svolto presso la rivendita di mobili denominata "[OSCURATO:PERSONA]", ubicata a [OSCURATO:PERSONA] ed estesa su un'aria di circa 400 mq., è emerso che il titolare della rivendita, [OSCURATO:PERSONA], aveva mancato di munirsi del certificato di prevenzione incendi, per cui gli è stato contestato il reato ex art. 20 comma 1) del d.

Igs. n. 139 del 2006.

2. Tanto premesso, deve tuttavia osservarsi che, nel corso del giudizio di merito, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto una serie di documenti che non hanno ricevuto adeguata considerazione nella sentenza del giudice monocratico, sebbene potenzialmente in grado di incidere sulla valutazione circa l'integrazione del reato contestato, anche sotto l'aspetto soggettivo; in particolare, risulta che vi sia stata, tra il 2003 e il 2005, un'interlocuzione tra il [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del fuoco di Rimini e l'ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale, per conto della ditta [OSCURATO:PERSONA], risulta aver depositato il progetto idrico dell'impianto antincendio e il progetto impianto rivelazione automatica di incendio, su richiesta del Comando, ciò in conformità con richiesta avanzata in data 28 aprile 2004 (nota n. 24341), finalizzata appunto al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Ora, avendo l'imputato adempiuto a quanto richiesto, almeno da un punto di vista formale, sarebbe stato necessario approfondire in sede di merito, da un lato, quale sia stata la sorte di tale interlocuzione, e, dall'altro, nell'ipotesi in cui non vi sia stato alcun esito provvedimentale, se i progetti depositati dall'ing.

Salvadori fossero o meno idonei a consentire il rilascio del certificato di prevenzione incendi, non potendosi sottacere in ogni caso che, ove se ne ravvisi la correttezza, l'ottemperanza alle richieste prevenienti dai Vigili del fuoco, a prescindere dalle sorti procedimentali, potrebbe non essere irrilevante ai fini del giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, anche in termini di colpa.

Con le puntuali allegazioni difensive, anche con quelle riferite alle caratteristiche dell'immobile dove aveva sede la rivendita dei mobili, il Tribunale non si , è confrontato, integrando ciò un'evidente lacuna del percorso argomentativo della sentenza impugnata, tale da determinarne l'annullamento, imponendosi l'esigenza di un adeguato approfondimento delle deduzioni articolate dalla difesa, in quanto pertinenti con i temi oggetto dell'imputazione e dunque potenzialmente suscettibili di disarticolare o almeno di ridimensionare l'impostazione accusatoria, non potendo in ogni caso la valutazione circa la sussistenza della fattispecie contestata essere ancorata ai soli elementi probatori provenienti dal P.M.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini. , 3 P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini, in diversa persona fisica.

Così deciso, il 06/10/2021 Il i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25-05-2020 del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Rimini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 maggio 2020, il Tribunale di Rimini condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 600 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 139 del 2006, a lui contestato perché, in qualità di legale rappresentante della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", ometteva di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per lo stabilimento di via [OSCURATO:PERSONA] n. 165; fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 2016. 2. Avverso la sentenza del Tribunale romagnolo, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che questi non ha trascurato l'osservanza del dovere impostogli, avendo già nel lontano 1997 preventivamente e diligentemente denunciato al Comando dei Vigili del fuoco l'apertura dell'esercizio, avvalendosi di un tecnico fiduciario, l'ing. Salvadori, per depositare quanto domandatogli. Nel corso del dibattimento sarebbe dunque emersa la buona fede qualificata del ricorrente, che avrebbe fatto tutto il possibile per conformarsi alla legge, per cui alcun addebito poteva essergli mosso, neanche a titolo di colpa. Con il secondo motivo, sono state censurate la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, avendo il Tribunale omesso di considerare quanto riferito dai testimoni e quanto docurnentato dalla difesa, da cui è emerso che la ditta [OSCURATO:PERSONA] non era uno stabilimento, per cui i rischi di incendio erano bassi, non trattando la ditta la vendita di sostanze infiammabili. Gli stessi Vigili del fuoco hanno dunque escluso la ricorrenza di condizioni di rischio all'interno dell'attività commerciale, dotata peraltro di estintori, di un piano di emergenza, del registro dei controlli e di un corretto ed efficiente impianto di illuminazione ed emergenza, oltre che di idonea segnaletica di sicurezza, di porte antipanico e del registro per la formazione dei lavoratori. Dal documento 10 si evince inoltre che l'ing. Salvatori ha depositato, in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA], il progetto idrico dell'impianto antincendio e il progetto impianto rivelazione automatica di incendio, senza che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto alcuna comunicazione dopo il deposito dei documenti sopra citati. Dunque, la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato l'apertura dell'attività nel 1997, senza apportare allo show room modifiche sostanziali agli impianti, richiedendo il certificato di prevenzione antincendio, che tuttavia non è stato mai rilasciato, non avendo i Vigili del fuoco trovato un documento che spettava a loro emettere. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato. 1. In via preliminare, deve osservarsi che il Tribunale ha fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato sull'attività investigativa dei Vigili del fuoco di Rimini, i cui esiti sono stati sintetizzati in dibattimento dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che da un controllo a campione svolto presso la rivendita di mobili denominata "[OSCURATO:PERSONA]", ubicata a [OSCURATO:PERSONA] ed estesa su un'aria di circa 400 mq., è emerso che il titolare della rivendita, [OSCURATO:PERSONA], aveva mancato di munirsi del certificato di prevenzione incendi, per cui gli è stato contestato il reato ex art. 20 comma 1) del d. Igs. n. 139 del 2006. 2. Tanto premesso, deve tuttavia osservarsi che, nel corso del giudizio di merito, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto una serie di documenti che non hanno ricevuto adeguata considerazione nella sentenza del giudice monocratico, sebbene potenzialmente in grado di incidere sulla valutazione circa l'integrazione del reato contestato, anche sotto l'aspetto soggettivo; in particolare, risulta che vi sia stata, tra il 2003 e il 2005, un'interlocuzione tra il [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del fuoco di Rimini e l'ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale, per conto della ditta [OSCURATO:PERSONA], risulta aver depositato il progetto idrico dell'impianto antincendio e il progetto impianto rivelazione automatica di incendio, su richiesta del Comando, ciò in conformità con richiesta avanzata in data 28 aprile 2004 (nota n. 24341), finalizzata appunto al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Ora, avendo l'imputato adempiuto a quanto richiesto, almeno da un punto di vista formale, sarebbe stato necessario approfondire in sede di merito, da un lato, quale sia stata la sorte di tale interlocuzione, e, dall'altro, nell'ipotesi in cui non vi sia stato alcun esito provvedimentale, se i progetti depositati dall'ing. Salvadori fossero o meno idonei a consentire il rilascio del certificato di prevenzione incendi, non potendosi sottacere in ogni caso che, ove se ne ravvisi la correttezza, l'ottemperanza alle richieste prevenienti dai Vigili del fuoco, a prescindere dalle sorti procedimentali, potrebbe non essere irrilevante ai fini del giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, anche in termini di colpa. Con le puntuali allegazioni difensive, anche con quelle riferite alle caratteristiche dell'immobile dove aveva sede la rivendita dei mobili, il Tribunale non si , è confrontato, integrando ciò un'evidente lacuna del percorso argomentativo della sentenza impugnata, tale da determinarne l'annullamento, imponendosi l'esigenza di un adeguato approfondimento delle deduzioni articolate dalla difesa, in quanto pertinenti con i temi oggetto dell'imputazione e dunque potenzialmente suscettibili di disarticolare o almeno di ridimensionare l'impostazione accusatoria, non potendo in ogni caso la valutazione circa la sussistenza della fattispecie contestata essere ancorata ai soli elementi probatori provenienti dal P.M. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini. , 3 P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini, in diversa persona fisica. Così deciso, il 06/10/2021 Il i
Decreto Cassazione n. 42424/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris