CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 ottobre 1995
Cassazione n. 26113/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1995 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pubbli o Ministero, c in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso chiedendo Q /Q_ e-ec2 ey.e..52----) ZK , e 'e C v [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava in senso più favorevole all'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Grosseto, in data 18.9.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto pluriaggravato in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Rosi, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata considerazione del motivo di appello volto a ottenere il riconoscimento in favore dell'imputato del vizio parziale di mente ex art. 89, c.p., sul presupposto erroneo che tale doglianza costituiva un motivo nuovo, che non costituiva sviluppo dei motivi originariamente articolati dall'appellante. 3. Con requisitoria scritta del 9.2.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che, in accoglimento della proposta impugnazione, la sentenza oggetto di ricorso sia annullata con rinvio. Con conclusioni scritte del 16.2.2024, il difensore del Rosi conclude per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va accolto, perché fondato. Come è noto, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, l'eventuale vizio parziale di mente di cui all'art. 89, c.p., costituisce una semplice circostanza attenuante che deve essere allegata dall'imputato, con i motivi di impugnazione o con i motivi nuovi, laddove il giudice di merito ha il dovere di dichiarare d'ufficio la mancanza delle condizioni di imputabilità soltanto quando sia evidente la prova della totale infermità di mente (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 41095 del 18/09/2013, Rv. 257805; Sez. 1, n. 11774 del 17/02/2021, Rv. 280863).1 Di conseguenza, non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, il tema da affrontare è se, nel caso in esame, la corte territoriale abbia correttamente escluso di pronunciarsi sul riconoscimento di tale circostanza attenuante, ritenendo inammissibile il relativo motivo di appello, in quanto tardivamente proposto, non costituendo esso "lo sviluppo e l'ulteriore precisazione dei motivi di impugnazione proposti tempestivamente", ma, piuttosto, lo strumento con cui è stato introdotto "un tema del tutto nuovo", consistente nella "richiesta di riconoscere la parziale incapacità di intendere e di volere dell'imputato" (cfr. p. 4 della sentenza oggetto di ricorso). Orbene ritiene il Collegio che la corte territoriale sia incorsa in un errore di diritto, integrante i denunciati vizi. E invero, come affermato dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comrna 1, lett. a), c.p.p., essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (cfr., ex plurimis„ Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343; Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Rv. 260666). I motivi nuovi, in particolare, devono consistere in un'ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fati:o che sorreggono l'originaria richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione, nei limiti dei capi o punti della decisione oggetto del gravame (cfr. Sez. 1, n. 2559 del 07/05/1998, Rv. 210787), dovendosi intendere per punto della decisione quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261366; Sez. 5, n. 29175 del 07/04/2021, Rv. 281697). In applicazione di tali principi, sono stati ritenuti afferenti a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo ovvero la questione relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quella inerente la configurabilità dell'aggravante del danno di speciale gravità, ex art. 219 I. fall., oggetto di motivo nuovo proposto in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, Rv. 280783; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, Rv. 262180). Orbene nel caso che ci occupa è possibile affermare che il motivo di cui si discute costituisca un motivo nuovo non inammissibile, ma ammissibile, essendo configurabile la sussistenza di una connessione funzionale tra il suddetto motivo e quelli originari, con particolare riferimento al quarto motivo articolato nell'atto di appello del 7.12.2017, con cui l'imputato chiedeva la rideterminazione in senso a lui favorevole dell'entità del trattamento sanzionatorio, attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p., con giudizio di prevalenza. Non appare revocabile in dubbio, infatti, che la richiesta di riconoscere una nuova circostanza attenuante, quale quella prevista dall'art. 89, c.p., sia funzionalmente connessa al motivo originario (peraltro accolto in ordine alla riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. e all'invocato giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza), con cui è stato aggredito un punto della sentenza di merito, costituito dalla statuizione sulla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, del tutto ( i autonoma dalla statuizione riguardante l'affermazione della responsabilità penale. 5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza oggetto di ricorso va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sulla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, cui il giudice del rinvio provvederà, pronunciandosi sul motivo di appello riguardante il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8% c.p. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto ad