Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 27952/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa il 20 giugno 2022 dal locale Tribunale per avere rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 in relazione alla mancata riqualificazione del reato ai sensi del comma 5 della medesima disposizione), non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa il 20 giugno 2022 dal locale Tribunale per avere rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 in relazione alla mancata riqualificazione del reato ai sensi del comma 5 della medesima disposizione), non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27952/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris