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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01595/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA], costituito parte civile, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 14/02/2020 nel procedimento nei riguardi di 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civile, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ala conclusioni depositate; sentito l'avv.ti [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di omissione di atti d'ufficio, pur I rilevando l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste.

Gli imputati, nella qualità di legali rappresentanti e gestori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e pertanto quali incaricati di un pubblico servizio, avrebbero indebitamente non ottemperato all'ordinanza commissariale n. 96 del 17.10.2013 con cui era stata disposta la messa in sicurezza e la realizzazione della fase di gestione "post mortem" della discarica "[OSCURATO:PERSONA]", "atto del proprio ufficio che avrebbe dovuto essere compiuto per ragioni di igiene di sicurezza senza ritardo" (così l'imputazione).

Secondo la Corte di appello, sulla base dei provvedimenti susseguitisi nel corso del tempo, gli imputati non avrebbero mai avuto in concreto la possibilità di mettere in sicurezza il sito e quindi di dare esecuzione all'ordinanza commissariale, attesi l'autorizzazione - da parte dello stesso Commissario straordinario- al conferimento di ulteriori rifiuti e il sequestro e requisizione del stesso sito, intervenuti nel tempo.

Dunque, non sarebbe configurabile un atto di rifiuto, atteso che ciò presupporrebbe la cessazione e la chiusura della discarica

2. Ha proposto ricorso per cassazione il comune di [OSCURATO:PERSONA], costituita parte civile, articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione; la Corte non avrebbe considerato che l'ordinanza disponeva che la società - di cui gli imputati erano legali rappresentanti- desse avvio immediato alla attività di messa in sicurezza, chiusura e sistemazione finale della discarica sulla base del progetto autorizzato, precisando che la durata massima dell'attività di smaltimento avrebbe dovuto essere completata entro 120 giorni, decorrenti dalla data di emissione del provvedimento, e dunque entro il 16 febbraio 2014.

Nell'ambito di un'articolata ricostruzione fattuale, sostiene il Comune ricorrente, che, a seguito della successiva ordinanza n. 361 del 28.9.2006, gli imputati fossero in grado di procedere; la Corte ha ritenuto diversamente sul presupposto che il successivo 7.10.2006 sarebbe stato disposto il sequestro penale della discarica, il 16.6.2007 la requisizione del sito per venti giorni ed il 21 gennaio 2008 nuovamente la requisizione, autorizzando tuttavia il conferimento di ulteriori rifiuti sino al 30 aprile 2008.

Secondo il ricorrente, invece, la Corte non avrebbe tenuto conto che: a) l'ordinanza di cui alla imputazione prevedeva la realizzazione del progetto secondo le indicazioni di un progetto approvato con altra Ordinanza commissariale (la n. 153 del 2003); b) l'ordinanza n. 361 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui si è detto, era stata emessa proprio per consentire l'adempimento della ordinanza indicata nel capo di imputazione; c) il 23 aprile 2008 il Tribunale aveva disposto il dissequestro del sito; d) i provvedimenti di requisizione avevano consentito solo il riempimento delle volumetrie residuali.

Si assume che il delitto contestato si sarebbe consumato dopo il 30.4.2008, non essendo stata l'ordinanza mai revocata.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per non essersi la Corte limitata a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, decidendo invece di assolvere gli imputati ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 3.

Sono pervenute due memorie nell'interesse degli imputati con cui si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Agli imputati è stato contestato di avere indebitamente non ottemperato all'ordinanza Commissariale n. 96 del 17.10.2003; dunque, nell'ambito di una imputazione obiettivamente non precisissima, agli imputati è stato contestato il reato previsto dal comma 1 dell'art. 328 cod. pen., che è integrata quando il pubblico agente ufficiale rifiuti un atto del suo ufficio, da compiersi senza ritardo per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità.

Essendo necessaria una manifestazione di volontà negativa, esplicita o implicita, l'inerzia o il semplice "non facere" non sono penalmente rilevanti, salvo i casi in cui concorrano con essi fatti che attribuiscano a tali comportamenti un significato univoco di rifiuto, cioè quando, a fronte di una urgenza sostanziale impositiva dell'atto- resa evidente da fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato ad intervenire- anche l'inerzia omissiva del medesimo assume intrinsecamente valenza di rifiuto, integrando così la condotta prevista dalla fattispecie incriminatrice (cfr. per tutte, Sez. 6, n. 43903 del 13/07/2018, Mango, Rv. 274574) E poi principio generale, ripetutamente ribadito, quello in forza del quale il reato di cui all'art. 328, primo comma, cod. pen. è un reato istantaneo, il cui momento consumativo si realizza con il rifiuto o con l'omissione (così, specificamente: Sez. 6, n. 12238 del 27/01/2004, Bruno, Rv. 228277; Sez. 4, n. 9086 del 28/03/2000, Caputo, Rv. 217125; Sez. 6, n. 10137 del 24/06/1998, Fusco, Rv. 211569; Sez. 1, n. 1107 del 10/03/1992, Frasca, Rv. 190189).

In tale contesto si è affermato, in particolare, che il reato di rifiuto di atti di ufficio - anche nella formulazione introdotta dall'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86 - consiste nel mancato adempimento di un'attività doverosa, per il compimento della quale è fissato un termine unico finale e non soltanto iniziale, essendo il soggetto obbligato all'adempimento appena possibile, sicché la consumazione del reato si verifica nel momento stesso in cui si è verificata l'omissione o è stato opposto il rifiuto e, quindi, l'agente è punibile per reato istantaneo senza che abbia nessun rilievo l'ininterrotta protrazione dell'inattività individuale, giacché la legge non riconosce alcuna efficacia giuridica a detta persistenza e nemmeno all'eventuale desistenza (Sez. 6, n. 10137 del 24/06/1998, cit.).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente spiegato come, a fronte di un'ordinanza emessa nell'ottobre del 2003, gli imputati non furono in condizione di fare alcunchè almeno fino al gennaio del 2008 per ragioni oggettive loro non imputabili; lo stesso Comune ricorrente ha implicitamente affermato che fino al 30 aprile 2008 l'ordinanza non potè essere oggettivamente eseguita e, soprattutto, che detta ordinanza non prevedeva un termine finale per l'adempimento.

Dunque, in presenza di una serie di accadimenti susseguitisi dall'ottobre del 2003 all'aprile del 2008 e in assenza di una qualsiasi atto di sollecitazione, anche successivo alla data indicata, non è affatto chiaro perché l'obiettiva mancata esecuzione della ordinanza commissariale da parte degli imputati dovrebbe essere qualificata, a distanza di anni dalla sua adozione in termini di rifiuto penalmente rilevante.

Sul punto il ricorso è silente, non essendo stato dedotto alcunchè.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA], costituito parte civile, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 14/02/2020 nel procedimento nei riguardi di 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civile, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ala conclusioni depositate; sentito l'avv.ti [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di omissione di atti d'ufficio, pur I rilevando l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. Gli imputati, nella qualità di legali rappresentanti e gestori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e pertanto quali incaricati di un pubblico servizio, avrebbero indebitamente non ottemperato all'ordinanza commissariale n. 96 del 17.10.2013 con cui era stata disposta la messa in sicurezza e la realizzazione della fase di gestione "post mortem" della discarica "[OSCURATO:PERSONA]", "atto del proprio ufficio che avrebbe dovuto essere compiuto per ragioni di igiene di sicurezza senza ritardo" (così l'imputazione). Secondo la Corte di appello, sulla base dei provvedimenti susseguitisi nel corso del tempo, gli imputati non avrebbero mai avuto in concreto la possibilità di mettere in sicurezza il sito e quindi di dare esecuzione all'ordinanza commissariale, attesi l'autorizzazione - da parte dello stesso Commissario straordinario- al conferimento di ulteriori rifiuti e il sequestro e requisizione del stesso sito, intervenuti nel tempo. Dunque, non sarebbe configurabile un atto di rifiuto, atteso che ciò presupporrebbe la cessazione e la chiusura della discarica 2. Ha proposto ricorso per cassazione il comune di [OSCURATO:PERSONA], costituita parte civile, articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione; la Corte non avrebbe considerato che l'ordinanza disponeva che la società - di cui gli imputati erano legali rappresentanti- desse avvio immediato alla attività di messa in sicurezza, chiusura e sistemazione finale della discarica sulla base del progetto autorizzato, precisando che la durata massima dell'attività di smaltimento avrebbe dovuto essere completata entro 120 giorni, decorrenti dalla data di emissione del provvedimento, e dunque entro il 16 febbraio 2014. Nell'ambito di un'articolata ricostruzione fattuale, sostiene il Comune ricorrente, che, a seguito della successiva ordinanza n. 361 del 28.9.2006, gli imputati fossero in grado di procedere; la Corte ha ritenuto diversamente sul presupposto che il successivo 7.10.2006 sarebbe stato disposto il sequestro penale della discarica, il 16.6.2007 la requisizione del sito per venti giorni ed il 21 gennaio 2008 nuovamente la requisizione, autorizzando tuttavia il conferimento di ulteriori rifiuti sino al 30 aprile 2008. Secondo il ricorrente, invece, la Corte non avrebbe tenuto conto che: a) l'ordinanza di cui alla imputazione prevedeva la realizzazione del progetto secondo le indicazioni di un progetto approvato con altra Ordinanza commissariale (la n. 153 del 2003); b) l'ordinanza n. 361 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui si è detto, era stata emessa proprio per consentire l'adempimento della ordinanza indicata nel capo di imputazione; c) il 23 aprile 2008 il Tribunale aveva disposto il dissequestro del sito; d) i provvedimenti di requisizione avevano consentito solo il riempimento delle volumetrie residuali. Si assume che il delitto contestato si sarebbe consumato dopo il 30.4.2008, non essendo stata l'ordinanza mai revocata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per non essersi la Corte limitata a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, decidendo invece di assolvere gli imputati ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 3. Sono pervenute due memorie nell'interesse degli imputati con cui si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Agli imputati è stato contestato di avere indebitamente non ottemperato all'ordinanza Commissariale n. 96 del 17.10.2003; dunque, nell'ambito di una imputazione obiettivamente non precisissima, agli imputati è stato contestato il reato previsto dal comma 1 dell'art. 328 cod. pen., che è integrata quando il pubblico agente ufficiale rifiuti un atto del suo ufficio, da compiersi senza ritardo per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità. Essendo necessaria una manifestazione di volontà negativa, esplicita o implicita, l'inerzia o il semplice "non facere" non sono penalmente rilevanti, salvo i casi in cui concorrano con essi fatti che attribuiscano a tali comportamenti un significato univoco di rifiuto, cioè quando, a fronte di una urgenza sostanziale impositiva dell'atto- resa evidente da fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato ad intervenire- anche l'inerzia omissiva del medesimo assume intrinsecamente valenza di rifiuto, integrando così la condotta prevista dalla fattispecie incriminatrice (cfr. per tutte, Sez. 6, n. 43903 del 13/07/2018, Mango, Rv. 274574) E poi principio generale, ripetutamente ribadito, quello in forza del quale il reato di cui all'art. 328, primo comma, cod. pen. è un reato istantaneo, il cui momento consumativo si realizza con il rifiuto o con l'omissione (così, specificamente: Sez. 6, n. 12238 del 27/01/2004, Bruno, Rv. 228277; Sez. 4, n. 9086 del 28/03/2000, Caputo, Rv. 217125; Sez. 6, n. 10137 del 24/06/1998, Fusco, Rv. 211569; Sez. 1, n. 1107 del 10/03/1992, Frasca, Rv. 190189). In tale contesto si è affermato, in particolare, che il reato di rifiuto di atti di ufficio - anche nella formulazione introdotta dall'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86 - consiste nel mancato adempimento di un'attività doverosa, per il compimento della quale è fissato un termine unico finale e non soltanto iniziale, essendo il soggetto obbligato all'adempimento appena possibile, sicché la consumazione del reato si verifica nel momento stesso in cui si è verificata l'omissione o è stato opposto il rifiuto e, quindi, l'agente è punibile per reato istantaneo senza che abbia nessun rilievo l'ininterrotta protrazione dell'inattività individuale, giacché la legge non riconosce alcuna efficacia giuridica a detta persistenza e nemmeno all'eventuale desistenza (Sez. 6, n. 10137 del 24/06/1998, cit.). Nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente spiegato come, a fronte di un'ordinanza emessa nell'ottobre del 2003, gli imputati non furono in condizione di fare alcunchè almeno fino al gennaio del 2008 per ragioni oggettive loro non imputabili; lo stesso Comune ricorrente ha implicitamente affermato che fino al 30 aprile 2008 l'ordinanza non potè essere oggettivamente eseguita e, soprattutto, che detta ordinanza non prevedeva un termine finale per l'adempimento. Dunque, in presenza di una serie di accadimenti susseguitisi dall'ottobre del 2003 all'aprile del 2008 e in assenza di una qualsiasi atto di sollecitazione, anche successivo alla data indicata, non è affatto chiaro perché l'obiettiva mancata esecuzione della ordinanza commissariale da parte degli imputati dovrebbe essere qualificata, a distanza di anni dalla sua adozione in termini di rifiuto penalmente rilevante. Sul punto il ricorso è silente, non essendo stato dedotto alcunchè. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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