Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 luglio 1955

Cassazione n. 20420/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1955 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] non ha provveduto Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria successivamente dallo stesso presentata, recante la data del 17/1/2025, rilevato che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al difetto di querela in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'inequivoca volontà di punizione del colpevole correttamente riconosciuta dalla sentenza impugnata all'atto presentato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] alla Procura della Repubblica, contenente le espressioni "querela" ed "invoco giustizia"; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del diritto di difesa per non aver ricevuto dalla cancelleria copia di tutti gli atti del procedimento richiesti, è inammissibile in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - a fronte di una sentenza che riconosce nell'imputato l'autore materiale del reato sul rilievo che si è assicurato il profitto degli artifici e raggiri incassando la somma portata dall'assegno ricevuto dalla persona offesa sul proprio conto corrente - prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369); che la sentenza impugnata è immune da vizi logici eo giuridici laddove ha giustificato la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile sul rilievo che nessun elemento era stato dedotto al fine di dimostrare "la gravosità o l'impossibilità dell'adempimento per l'imputato"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1955 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] non ha provveduto Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria successivamente dallo stesso presentata, recante la data del 17/1/2025, rilevato che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al difetto di querela in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'inequivoca volontà di punizione del colpevole correttamente riconosciuta dalla sentenza impugnata all'atto presentato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] alla Procura della Repubblica, contenente le espressioni "querela" ed "invoco giustizia"; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del diritto di difesa per non aver ricevuto dalla cancelleria copia di tutti gli atti del procedimento richiesti, è inammissibile in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché - a fronte di una sentenza che riconosce nell'imputato l'autore materiale del reato sul rilievo che si è assicurato il profitto degli artifici e raggiri incassando la somma portata dall'assegno ricevuto dalla persona offesa sul proprio conto corrente - prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369); che la sentenza impugnata è immune da vizi logici eo giuridici laddove ha giustificato la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile sul rilievo che nessun elemento era stato dedotto al fine di dimostrare "la gravosità o l'impossibilità dell'adempimento per l'imputato"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 20420/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris