CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28719/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua condanna per i reati di cui agli artt. 44 d.P.R. 380/2001 (capo 1), 93 e 95 d.P.R. 380/2011 (capo 2), 181, comma 1 bis, d.lgs. 42/2004 (capo 3), lamentando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 44 d.P.R. 380/2001, con riferimento alla sua affermazione di responsabilità per la realizzazione di un fabbricato della superficie di 73 mq. aderente a preesistenti fabbricati, in quanto tale manufatto le era stato trasferito dal padre, [OSCURATO:PERSONA]°, con atto di donazione del 24/2/2014, nella medesima consistenza, con la conseguente erroneità della attribuzione alla ricorrente della realizzazione del manufatto giudicato abusivo, avendo anche i testi escussi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dichiarato essere stato realizzato precedentemente all'acquisto da parte della ricorrente, non risultando neppure che le opere fossero di recente realizzazione o che i lavori fossero ancora in corso all'atto del sopralluogo eseguito dalla polizia giudiziaria il 13/5/2015. Con un secondo motivo ha lamentato il mancato rilievo della estinzione per prescrizione dei reati, in quanto le opere ritenute abusive erano state realizzate anteriormente al 24/2/2002, allorquando esisteva già il locale deposito oggetto della contestazione, e i periodi di sospensione del relativo termine, indicati dalla Corte d'appello di Napoli in complessivi 1008 giorni, erano stati erroneamente computati, in quanto i reati si erano già estinti per prescrizione il 24/2/2019 (ossia trascorsi 5 anni dalla data dell'atto di donazione) e quindi le sospensioni conseguenti ai rinvii d'udienza del 4/3/2019, 1/7/2019 e 16/12/2019 non dovevano essere considerate, mentre quelle per i rinvii del 29/6/2017, 29/1/2018 e 4/6/2018 per impedimento del difensore potevano essere considerate solo per 60 giorni ciascuna, dunque per complessivi 180 giorni, e solo quello per il rinvio dal 10/4/2017 al 13/11/2017 per astensione del difensore, per 217 giorni, poteva essere considerato interamente, con la conseguenza che la sospensione del termine di prescrizione era di soli 397 giorni, pari a 13 mesi e 7 giorni, con la conseguenza che la sentenza di primo grado, resa il 20/12/2019, era stata pronunciata quando detto termine era già interamente decorso. Con un terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 44 d.P.R. 380/2001 a causa della propria mancata assoluzione per non aver commesso il fatto, non essendovi prova della realizzazione dell'opera abusiva da parte della ricorrente. Osservato che il primo e il terzo motivo, relativi alla affermazione di responsabilità, riproducendo il primo e il terzo motivo d'appello e senza reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, dunque già solo per questa ragione inammissibili per difetto di specificità, intrinseca ed estrinseca, sono volti a conseguire una lettura alternativa delle risultanze istruttorie allo scopo di escludere la riconducibilità alla ricorrente della realizzazione delle opere abusive, che, però, è stata ribadita dalla Corte d'appello con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, evidenziando 2't a che nell'atto di provenienza non è descritto il manufatto della superficie di circa 73 mq. altro circa 3,5 m. soprastante e aderente a preesistenti fabbricati, ma solo un piccolo deposito al secondo piano seminterrato, e che le opere abusive risultavano, all'atto del sopralluogo, di realizzazione molto recente, in quanto il manufatto all'interno si presentava allo stato grezzo e vi erano cavalletti, tavole da ponte in legno, una scala e alcuni attrezzi (come una cardarella per contenere materiale a base cementizia), come parzialmente riconosciuto anche nella relazione tecnica di parte prodotta dalla imputata: si tratta di motivazione idonea e non manifestamente illogica, che la ricorrente ha censurato, oltre che in modo generico, proponendo una rivisitazione degli elementi di prova, fondata su una loro lettura alternativa, non consentita nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale, anche a tale proposito riproponendo il corrispondente motivo di gravame, si censura, nuovamente in modo generico, il computo delle sospensioni del corso del termine di prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto considerando le sospensioni, pari a 818 giorni (di 60 giorni per rinvio per legittimo impedimento dal 29/6/2015 al 11/1/2016; di 217 giorni per rinvio dal 10/4/2017 al 13/11/2017 per astensione del difensore; di 126 giorni per rinvio dal 29/1/2018 al 4/6/2018 per termine a difesa richiesto dal difensore; di 182 giorni per rinvio dal 4/6/2018 al 3/12/2918 per adesione del difensore alla astensione; di 119 giorni per rinvio dal 4/3/2019 al 1/7/2019 per adesione alla astensione; di 168 giorni per rinvio dal 1/7/2019 al 16/12/2019), il termine di prescrizione, da computare a decorrere dalla data del sequestro, eseguito il 13/1/2015, è decorso il 10/4/2022, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, resa il 23/2/2022, con la conseguente manifesta infondatezza della censura relativa al suo mancato rilievo. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in