CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 44960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto a lui ascritto, e al più se ne invoca la derubricazione in quello di furto, con conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sono indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 2), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che anche la doglianza che genericamente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., è indeducibile perché reiterativa di censure già respinte in appello con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello (si veda pagina 3); Osservato che il quinto e il settimo motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego delle attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva e l'eccessività della pena inflitta, sono manifestamente infondati, in quanto la corte di appello con motivazione esente dai descritti vizi logici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione delle generiche e dell'impossibilità di disapplicare la recidiva reiterata, che ai sensi dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. non può essere ritenuta subvalente rispetto alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., così evidenziando l'assenza di elementi tali da consentire una riduzione della sanzione, peraltro fissata in misura di gran lunga inferiore alla media edittale; Rilevato che il sesto motivo di ricorso, che invoca il riconoscimento della disciplina della continuazione con altra sentenza emessa nei confronti dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagina 3) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2023 Il Consiglier93stensor