CassazionedecretoSezione LDecisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 18213/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16662-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4572/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/10/2019 R.G.N. 2048/2018; Oggetto LAVORO PRIVATO R.G.N. 16662/2020 Cron. Rep. Ud. 16/05/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Napoli , con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di un importo pari ad euro 20.462,85, oltre accessori, a titolo di retribuzioni per i mesi di marzo, aprile, maggio e agosto 2015; 2. avverso tale sentenza gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l’intimata società; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. d al verbale redatto in sede sindacale in data 19 ottobre 2021 e prodotto in giudizio risulta che le parti hanno conciliato la lite; la definizione della lite in sede sindacale, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero: “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata” (Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018);2. sulla regolamentazione delle spese, le parti hanno convenuto sulla reciproca compensazione circa “ogni ulteriore spese dei giudizi pendenti e/o definiti”, per cui non occorre provvedere; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis del citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019); P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere;