CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 33585/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 28/11/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8,D.I. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Gup del Tribunale di Noia che, in data 13/4/2022, aveva riconosciuto l'Amoroso colpevole dei delitti di rapina aggravata in concorso e lesioni aggravate, condannandolo, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro duemila di multa. 1 cJL 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge in relazione all'art. 582 cod.pen., avendo la Corte territoriale confermato il giudizio di responsabilità per il delitto di lesioni senza considerare la modifica del regime di procedibilità conseguente alla vigenza del d.lgs 150/2022, da ritenersi nella specie applicabile; 2.2 I violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di assumere le dichiarazioni della p.o. onde chiarire la dinamica dell'episodio delittuoso; 2.3 la violazione degli artt. 187 e 192 cod.proc.pen., avendo la Corte di merito incongruamente svalutato, ai fini dell'esatta qualificazione giuridica, le dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva riferito che era sua intenzione commettere esclusivamente il furto del gasolio; 2.4 la violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen. nonché a quelle ulteriori delle più persone riunite e dell'uso di un'arma. Secondo il difensore la pronta reazione della p.o. nonostante il tempo di notte, lo svolgimento dell'azione in un'area di sosta frequentata da autotrasportatori e munita di telecamere di sorveglianza avrebbe dovuto condurre all'esclusione dell'aggravante della minorata difesa. Quanto alla circostanza delle più persone riunite il difensore ne segnala l'insussistenza in quanto la violenza nei confronti della p.o. è stata posta in essere esclusivamente dall'Amoroso e la Corte non ha chiarito quale contributo il complice abbia fornito all'azione delittuosa. Il ricorrente contesta, altresì, la qualificazione del tubo di gomma lanciato nei confronti della p.o. come arma impropria; 2.5 la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla determinazione della pena base, degli aumenti a titolo di continuazione e all'applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo relativo all'asserita improcedibilità del delitto di lesioni per difetto di querela è manifestamente infondato, risultando contestata in fatto in relazione al capo 2) della rubrica l'aggravante dell'uso di un'arma oltre che quella del nesso teleologico. 2. Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi anche con riguardo al secondo motivo che censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di assumere l'esame della p.o. [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte territoriale ben chiarito le ragioni del rigetto, segnalando l'inesistenza di lacune probatorie da colmare anche alla luce dell'ammissione di responsabilità del prevenuto in sede d'appello.La valutazione della sentenza impugnata è coerente con il principio in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585 - 01;Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Rv. 278061 - 01). 3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità in quanto reitera i rilievi in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, propugnandone lo scorporo nei reati di furto e lesioni personali, sebbene motivatamente disattesi dai giudici di merito sulla scorta della ricostruzione dell'episodio fornita dalla p.o. Mastromarino. Infatti, il prevenuto e l'ignoto complice avevano utilizzato violenza nei confronti dell'autista, intervenuto mentre era in corso la sottrazione di gasolio dal serbatoio di destra dell'autoarticolato, onde assicurarsi il possesso del carburante asportato e l'impunità. 4. Destituite di giuridico fondamento risultano anche le censure relative all'apparato circostanziale, avendo la sentenza impugnata dato congruo conto della sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite in quanto il ricorrente e l'ignoto complice avevano sinergicamente contribuito alla sopraffazione violenta della p.o., nonché della circostanza della minorata difesa, avendo l'Amoroso agito in tempo di notte mentre il Mastromarino riposava in un'area di sosta autostradale. A detto riguardo non è fuor di luogo rammentare che il massimo consesso nomofilattico ha affermato il principio secondo cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095 - 01). Nella specie, la commissione del fatto ai danni di un autotrasportatore che riposava sul proprio mezzo, nel corso della notte, in un'area di sosta non vigilata disegna un contesto obiettivamente agevolativo dell'illecito. 4.1 Quanto all'uso del tubo di gomma a fini offensivi nei confronti della p.o., la difesa dubita della possibilità di qualificare lo stesso come arma impropria sebbene per tale debba intendersi, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona 3 <4-5- (Sez. 5, n. 17942 del 07/02/2020 Rv. 279174 - 01). Infatti, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell'art. 585, comma secondo, cod. pen. quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona (Sez. 5, n. 26059 del 02/05/2019, Rv. 276132-01; Sez. 2, n. 27619 del 22/3/2016, Rv. 267423-01; Sez. 5, n. 54148 del 6/6/2016, Rv. 268750-01). 5. Con riguardo al trattamento sanzionatorio deve innanzitutto rilevarsi che è preclusa la doglianza relativa alla richiesta di esclusione della recidiva siccome non devoluta in appello mentre le censure in ordine alla dosimetria della pena s'appalesano del tutto generiche, avendo già il primo giudice, con valutazione condivisa dalla Corte territoriale, chiarito le ragioni del discostamento dal minimo edittale, indicate nella spiccata inclinazione a delinquere del prevenuto e nella particolare intensità del dolo, e dosato l'aumento a titolo di continuazione in misura contenuta e rispondente ad un adeguato apprezzamento dei parametri dosimetrici. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen