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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22456/2026

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l Tribunale di Astiudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale AntonioCostantini con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza, limitatamente alladisposta revoca della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Asti ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazioneal delitto di cui all’art. 589 bis cod. pen., previo riconoscimento delle circostanzedelle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite e disposto la sanzioneamministrativa della revoca della patente di guida.2.

Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensorearticolando due motivi.

Con il primo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per avere il giudice erroneamenteritenuto che all’imputato fosse stata contestata una ipotesi di reato, aggravata ai sensidell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. e avere, dunque, nel riconoscere lecircostanze attenuanti generiche operato il bilanciamento “in termini di equivalenza”.Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sanzioneaccessoria della revoca della patente di guida, disposta in virtù di un meroautomatismo senza tener conto del dictum della Corte Cost. n. 88 del 2019.

In tesidifensiva, l’evento verificatosi è conseguenza del concorso di colpa della personaoffesa che effettuava un cambio di corsia per eseguire un sorpasso senza avvedersidel sopraggiungere del veicolo condotto dal [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, senza indossare lacintura di sicurezza.3.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Il decidente ha recepito l’accordo come formulato dalle parti e al netto dellapresenza di un inciso a pag. 2, frutto di un evidente refuso, in cui si legge «concessele circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestataaggravante», ha riportato e, conseguentemente applicato, la pena come determinatain virtù del calcolo operato: «pena base, anni 3 di reclusione, pena ridotta per lecircostanze attenuanti generiche (in ragione della giovane età e del buoncomportamento processuale) ad anni 2 e mesi 3 di reclusione; pena ridotta per lascelta del rito ad anni 1 e mesi sei di reclusione; concessione della sospensionecondizionale della pena».È dunque evidente che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’incisorelativo al presunto bilanciamento delle circostanze non ha inciso sulla determinazionedella pena, recepita esattamente nei termini proposti.4.

E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.Con la sentenza n. 88 del 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimitàdell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, nellaparte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della penasu richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reatidi cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi ogravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca dellapatente di guida, la sospensione della stessa, allorché non ricorra alcuna dellecircostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bise 590-bis cod. pen.In detti casi, il giudice – secondo la gravità della condotta - tenendo conto degliartt. 218 e 219 cod. strada, potrà sia disporre la sanzione amministrativa della revocadella patente di guida, sia quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per ladurata massima prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 2dell'art. 222 cod. strada.

Il giudice delle leggi ha chiarito che la revoca della patente diguida non può essere "automatica", indistintamente in ognuna delle plurime ipotesipreviste sia dall'art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall'art. 590-bis cod. pen. (lesionipersonali stradali), ma si giustifica nelle ipotesi più gravi sanzionate con la penarispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo commadelle suddette disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti).Negli altri casi, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso concreto edeventualmente applicare, come sanzione amministrativa accessoria, in luogo dellarevoca della patente, la sospensione della stessa, nei limiti fissati dal secondo e dalterzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada.Nel solco del dictum della Corte Costituzionale è stato affermato che, in assenzadelle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto disostanze stupefacenti, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria dellarevoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione,deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che hanno indotto il giudice ascegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218,comma 2, cod. strada (Sez. 4 - n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139 - 01;Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022 - 01), non ritenendosufficiente il richiamo a nozioni astratte prive di un preciso significato individualizzanterispetto al caso concreto.valutazione circa la scelta della tipologia della sanzione da applicare sono, ai sensidell'art. 218 cod. strada, la gravità del danno apportato, la gravità della violazionecommessa e il pericolo che l'ulteriore circolazione dell'imputato può determinare (Sez.4 - n. 12457 del 08/02/2024, Colaneri, Rv. 286196 - 01; Sez. 4 - , n. 4740 del18/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393 - 01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv.271661 - 01).Nel caso in esame, al contrario, la sentenza impugnata ha applicato la sanzioneaccessoria della revoca della patente di guida, senza fornire alcuna motivazione circala scelta adottata.5.

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alTribunale di Asti, in diversa composizione fisica, per nuovo esame sul punto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente diguida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Asti in diversapersona fisica.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 15/05/2026.La Consigliera est.

La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Astiudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale AntonioCostantini con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza, limitatamente alladisposta revoca della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Asti ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazioneal delitto di cui all’art. 589 bis cod. pen., previo riconoscimento delle circostanzedelle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite e disposto la sanzioneamministrativa della revoca della patente di guida.2. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensorearticolando due motivi. Con il primo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per avere il giudice erroneamenteritenuto che all’imputato fosse stata contestata una ipotesi di reato, aggravata ai sensidell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. e avere, dunque, nel riconoscere lecircostanze attenuanti generiche operato il bilanciamento “in termini di equivalenza”.Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sanzioneaccessoria della revoca della patente di guida, disposta in virtù di un meroautomatismo senza tener conto del dictum della Corte Cost. n. 88 del 2019. In tesidifensiva, l’evento verificatosi è conseguenza del concorso di colpa della personaoffesa che effettuava un cambio di corsia per eseguire un sorpasso senza avvedersidel sopraggiungere del veicolo condotto dal [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, senza indossare lacintura di sicurezza.3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Il decidente ha recepito l’accordo come formulato dalle parti e al netto dellapresenza di un inciso a pag. 2, frutto di un evidente refuso, in cui si legge «concessele circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestataaggravante», ha riportato e, conseguentemente applicato, la pena come determinatain virtù del calcolo operato: «pena base, anni 3 di reclusione, pena ridotta per lecircostanze attenuanti generiche (in ragione della giovane età e del buoncomportamento processuale) ad anni 2 e mesi 3 di reclusione; pena ridotta per lascelta del rito ad anni 1 e mesi sei di reclusione; concessione della sospensionecondizionale della pena».È dunque evidente che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’incisorelativo al presunto bilanciamento delle circostanze non ha inciso sulla determinazionedella pena, recepita esattamente nei termini proposti.4. E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.Con la sentenza n. 88 del 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimitàdell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, nellaparte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della penasu richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reatidi cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi ogravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca dellapatente di guida, la sospensione della stessa, allorché non ricorra alcuna dellecircostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bise 590-bis cod. pen.In detti casi, il giudice – secondo la gravità della condotta - tenendo conto degliartt. 218 e 219 cod. strada, potrà sia disporre la sanzione amministrativa della revocadella patente di guida, sia quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per ladurata massima prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 2dell'art. 222 cod. strada. Il giudice delle leggi ha chiarito che la revoca della patente diguida non può essere "automatica", indistintamente in ognuna delle plurime ipotesipreviste sia dall'art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall'art. 590-bis cod. pen. (lesionipersonali stradali), ma si giustifica nelle ipotesi più gravi sanzionate con la penarispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo commadelle suddette disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti).Negli altri casi, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso concreto edeventualmente applicare, come sanzione amministrativa accessoria, in luogo dellarevoca della patente, la sospensione della stessa, nei limiti fissati dal secondo e dalterzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada.Nel solco del dictum della Corte Costituzionale è stato affermato che, in assenzadelle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto disostanze stupefacenti, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria dellarevoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione,deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che hanno indotto il giudice ascegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218,comma 2, cod. strada (Sez. 4 - n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139 - 01;Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022 - 01), non ritenendosufficiente il richiamo a nozioni astratte prive di un preciso significato individualizzanterispetto al caso concreto.valutazione circa la scelta della tipologia della sanzione da applicare sono, ai sensidell'art. 218 cod. strada, la gravità del danno apportato, la gravità della violazionecommessa e il pericolo che l'ulteriore circolazione dell'imputato può determinare (Sez.4 - n. 12457 del 08/02/2024, Colaneri, Rv. 286196 - 01; Sez. 4 - , n. 4740 del18/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393 - 01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv.271661 - 01).Nel caso in esame, al contrario, la sentenza impugnata ha applicato la sanzioneaccessoria della revoca della patente di guida, senza fornire alcuna motivazione circala scelta adottata.5. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alTribunale di Asti, in diversa composizione fisica, per nuovo esame sul punto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente diguida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Asti in diversapersona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 15/05/2026.La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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