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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 10552/2025

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 4557/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’UMBRIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; - ricorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6622 del 2023 , depositatain data 6 luglio 2023 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 28 febbraio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore del l a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200,00 , di cui euro 200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Roma, 23aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 4557/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’UMBRIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; - ricorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6622 del 2023 , depositatain data 6 luglio 2023 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 28 febbraio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore del l a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200,00 , di cui euro 200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 23aprile