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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:881
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61993CO0076(01)_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-76/93 P, [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la SARL [OSCURATO:PERSONA], rue Glesener, 1, ricorrente, avente ad oggetto il ricorso proposto contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) il 15 dicembre 1992, nella causa T-75/91, e diretto ad ottenere l' annullamento di detta sentenza, procedimento in cui l' altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F.

Mancini, J.C.

Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O.

Edward, presidenti di sezione, C.N.

Kakouris, R. Joliet, F.A.

Schockweiler, G.C. [OSCURATO:PERSONA], F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G.

Kapteyn e J. Murray, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: J.-G.

Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato in cancelleria il 17 marzo 1993, la signora [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a questa Corte, a norma dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 1992 (causa T-75/91, Racc. pag.

II-2557) nella parte in cui ha respinto il suo ricorso avverso la decisione con la quale la Commissione rifiuta di pagarle l' intera retribuzione nella moneta del luogo sede di servizio applicando il coefficiente correttore ad essa relativo. 2 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 28 giugno 1993, la signora [OSCURATO:PERSONA] e a., con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la SARL [OSCURATO:PERSONA], rue Glesener, 1, hanno chiesto di intervenire nella causa C-76/93 P a sostegno delle conclusioni della ricorrente. 3 L' istanza d' intervento è stata presentata conformemente alle disposizioni degli artt. 93 e 123 del regolamento di procedura e in applicazione dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte. 4 Dall' istanza d' intervento risulta che tutti i richiedenti sono, o sono stati, dipendenti della Commissione delle Comunità europee e prestano, o hanno prestato servizio, in un paese terzo.

A questo titolo essi sono, o sono stati, soggetti alle disposizioni dello Statuto del personale ed alle direttive interne di applicazione di dette disposizioni che fissano, tra l' altro, le modalità di pagamento delle retribuzioni e delle quali la ricorrente deduce l' illegittimità. 5 A norma dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte, il diritto di intervento in una controversia proposta alla Corte spetta a chiunque dimostri di avere un interesse alla sua soluzione. 6 La Corte ritiene che l' interesse considerato deve sussistere con riferimento alle conclusioni della parte principale che l' interveniente vuole sostenere.

Quest' ultimo, inoltre, deve dimostrare un interesse diretto e attuale a che dette conclusioni siano accolte. 7 A questo proposito, coloro che hanno presentato istanza d' intervento deducono che il loro interesse all' esito del procedimento d' impugnazione non può essere contestato, poiché i motivi sostenuti dalla ricorrente a sostegno dell' impugnazione sollevano questioni di principio relative all' organizzazione della funzione pubblica europea e, più particolarmente, alla situazione di tutti i dipendenti che prestano servizio in un paese terzo. 8 Anche ammettendo, nelle circostanze della specie, che l' interpretazione delle disposizioni considerate ai fini della soluzione della controversia possa incidere sulla situazione di coloro che hanno presentato istanza d' intervento, in quanto la sentenza da pronunciarsi potrebbe avere ripercussioni sulle modalità secondo le quali l' amministrazione comunitaria applicherebbe la regolamentazione controversa a tutti i dipendenti, si pone la questione se, nel contesto di un ricorso proposto in virtù dell' art. 179 del Trattato, singoli dipendenti, come quelli che hanno presentato istanza d' intervento, possono avere un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte. 9 In un siffatto contesto, la nozione d' interesse alla soluzione della controversia, ai sensi di quest' ultimo articolo, deve intendersi come l' interesse alla osrte delle conclusioni riguardanti specificamente l' atto di cui si chiede l' annullamento. 10 Se non si accogliesse tale interpretazione, ogni dipendente in grado di provare che la propria situazione potrebbe essere influenzata, in modo indefinito, dall' esito dell' azione con cui un ricorrente faccia valere l' illegittimità di un atto, avrebbe un interesse alla soluzione della controversia.

Tale risultato non sarebbe conforme al sistema dei rimedi istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale e, in particolare, ai termini ivi previsti. 11 Occorre pertanto distinguere coloro che presentano istanza d' intervento provando un interesse diretto alla sorte riservata all' atto specifico di cui si chiede l' annullamento, da coloro che dimostrano un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia, in ragione di similarità tra la propria situazione e quella di una delle parti. 12 Per il resto, si deve osservare che, qualora colui che ha presentato istanza d' intervento abbia, o abbia avuto, la possibilità di proporre egli stesso ricorso, il fatto di non ammetterne l' intervento in un' altra causa, dove sono in discussione situazioni o tesi analoghe alla sua, non costituisce violazione delle sue possibilità di avvalersi dei mezzi di ricorso consentitigli. 13 Dalle considerazioni che precedono consegue che coloro che hanno chiesto di intervenire non hanno dimostrato di avere un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia.

L' istanza d' intervento deve pertanto essere respinta. 14 Poiché l' istanza d' intervento è stata respinta, conformemente all' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, le spese sostenute dai richiedenti restano a loro carico. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

così provvede: 1) La domanda d' intervento è respinta. 2) Le spese sostenute dai richiedenti restano a loro carico. Lussemburgo, 15 novembre 1993.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993CO0076(01)_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-76/93 P, [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la SARL [OSCURATO:PERSONA], rue Glesener, 1, ricorrente, avente ad oggetto il ricorso proposto contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) il 15 dicembre 1992, nella causa T-75/91, e diretto ad ottenere l' annullamento di detta sentenza, procedimento in cui l' altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. [OSCURATO:PERSONA], F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J. Murray, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: J.-G. Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato in cancelleria il 17 marzo 1993, la signora [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a questa Corte, a norma dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 1992 (causa T-75/91, Racc. pag. II-2557) nella parte in cui ha respinto il suo ricorso avverso la decisione con la quale la Commissione rifiuta di pagarle l' intera retribuzione nella moneta del luogo sede di servizio applicando il coefficiente correttore ad essa relativo. 2 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 28 giugno 1993, la signora [OSCURATO:PERSONA] e a., con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la SARL [OSCURATO:PERSONA], rue Glesener, 1, hanno chiesto di intervenire nella causa C-76/93 P a sostegno delle conclusioni della ricorrente. 3 L' istanza d' intervento è stata presentata conformemente alle disposizioni degli artt. 93 e 123 del regolamento di procedura e in applicazione dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte. 4 Dall' istanza d' intervento risulta che tutti i richiedenti sono, o sono stati, dipendenti della Commissione delle Comunità europee e prestano, o hanno prestato servizio, in un paese terzo. A questo titolo essi sono, o sono stati, soggetti alle disposizioni dello Statuto del personale ed alle direttive interne di applicazione di dette disposizioni che fissano, tra l' altro, le modalità di pagamento delle retribuzioni e delle quali la ricorrente deduce l' illegittimità. 5 A norma dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte, il diritto di intervento in una controversia proposta alla Corte spetta a chiunque dimostri di avere un interesse alla sua soluzione. 6 La Corte ritiene che l' interesse considerato deve sussistere con riferimento alle conclusioni della parte principale che l' interveniente vuole sostenere. Quest' ultimo, inoltre, deve dimostrare un interesse diretto e attuale a che dette conclusioni siano accolte. 7 A questo proposito, coloro che hanno presentato istanza d' intervento deducono che il loro interesse all' esito del procedimento d' impugnazione non può essere contestato, poiché i motivi sostenuti dalla ricorrente a sostegno dell' impugnazione sollevano questioni di principio relative all' organizzazione della funzione pubblica europea e, più particolarmente, alla situazione di tutti i dipendenti che prestano servizio in un paese terzo. 8 Anche ammettendo, nelle circostanze della specie, che l' interpretazione delle disposizioni considerate ai fini della soluzione della controversia possa incidere sulla situazione di coloro che hanno presentato istanza d' intervento, in quanto la sentenza da pronunciarsi potrebbe avere ripercussioni sulle modalità secondo le quali l' amministrazione comunitaria applicherebbe la regolamentazione controversa a tutti i dipendenti, si pone la questione se, nel contesto di un ricorso proposto in virtù dell' art. 179 del Trattato, singoli dipendenti, come quelli che hanno presentato istanza d' intervento, possono avere un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte. 9 In un siffatto contesto, la nozione d' interesse alla soluzione della controversia, ai sensi di quest' ultimo articolo, deve intendersi come l' interesse alla osrte delle conclusioni riguardanti specificamente l' atto di cui si chiede l' annullamento. 10 Se non si accogliesse tale interpretazione, ogni dipendente in grado di provare che la propria situazione potrebbe essere influenzata, in modo indefinito, dall' esito dell' azione con cui un ricorrente faccia valere l' illegittimità di un atto, avrebbe un interesse alla soluzione della controversia. Tale risultato non sarebbe conforme al sistema dei rimedi istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale e, in particolare, ai termini ivi previsti. 11 Occorre pertanto distinguere coloro che presentano istanza d' intervento provando un interesse diretto alla sorte riservata all' atto specifico di cui si chiede l' annullamento, da coloro che dimostrano un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia, in ragione di similarità tra la propria situazione e quella di una delle parti. 12 Per il resto, si deve osservare che, qualora colui che ha presentato istanza d' intervento abbia, o abbia avuto, la possibilità di proporre egli stesso ricorso, il fatto di non ammetterne l' intervento in un' altra causa, dove sono in discussione situazioni o tesi analoghe alla sua, non costituisce violazione delle sue possibilità di avvalersi dei mezzi di ricorso consentitigli. 13 Dalle considerazioni che precedono consegue che coloro che hanno chiesto di intervenire non hanno dimostrato di avere un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia. L' istanza d' intervento deve pertanto essere respinta. 14 Poiché l' istanza d' intervento è stata respinta, conformemente all' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, le spese sostenute dai richiedenti restano a loro carico. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE così provvede: 1) La domanda d' intervento è respinta. 2) Le spese sostenute dai richiedenti restano a loro carico. Lussemburgo, 15 novembre 1993.
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